LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –
Dott. PUTARUTO DONATI VISCIDO di N. Maria Giulia – Consigliere –
Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –
Dott. NOVIK Adet Toni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9185/2014 R.G. proposto da:
A.V., rappresentato e difeso dall’avvocato Maria Agovino, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Teodolinda Aniello in Roma, via Mario Borsa 159;
– ricorrente –
contro
Equitalia Sud s.p.a. in persona del procuratore speciale avv. Fabio Rovito, rappresentata e difesa dall’avvocato Carmela Parisi e dom.
c/o lo studio Ferragini e Parisi in Roma, via Andrea Millevoi n. 81;
– resistente –
e Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 281/2/13, depositata in data 24/10/2013, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/1/2021 dal Consigliere Adet Toni Novik.
RILEVATO
che:
– Dagli atti prodotti dal contribuente si rileva che:
– A.V. propose ricorso alla CTP di Catanzaro avverso, per quanto qui rileva, il provvedimento di fermo amministrativo relativo all’omesso pagamento di cartella esattoriale per Iva 2005;
– la CTP dichiarò inammissibile il ricorso “nella parte in cui contestava l’invalida notificazione della cartella relativa all’omesso versamento dell’I.V.A. prodromica all’emissione del preavviso di fermo”;
– la Commissione tributaria regionale della Calabria, con sentenza depositata il 24 ottobre 2013, ha dichiarato inammissibile l’appello del contribuente avverso la sentenza di primo grado;
– a ragione della decisione, la CTR rilevava che l’appello ripeteva “pedissequamente le stesse questioni avanzate in primo grado, senza svolgere alcuna censura alle valutazioni del primo giudice”; quanto alle questioni sollevate, osservava che correttamente il primo giudice aveva rilevato che le cartelle di pagamento erano definitive per mancanza di impugnazione e che correttamente la notifica della cartella era avvenuta utilizzando il servizio postale;
– il ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR è affidato a due motivi, cui resiste Equitalia con controricorso;
– l’Agenzia delle Entrate non si è costituita tempestivamente con controricorso, limitandosi a depositare atto con cui ha chiesto di poter partecipare all’eventuale udienza di discussione;
– con memoria del 27/1/2020, il ricorrente ha invocato l’estensione degli effetti favorevoli del giudicato formatosi nei suoi confronti in conseguenza dell’accoglimento del ricorso – depositato l’11/4/2016 – da parte della CTP di Catanzaro con sentenza n. 2140/2017, dep. il 9/6/2017, divenuta definitiva per mancata impugnazione;
– con quel ricorso il contribuente aveva proposto opposizione avverso l’intimazione di pagamento per l’omesso pagamento dell’IVA 2005, lamentando la nullità/inesistenza della notifica della cartella avvenuta nel domicilio fiscale a mani di soggetto che si trovava in via occasionale;
– la CTP ha accolto il ricorso dichiarando la nullità della cartella n. ***** per omesso versamento Iva 2005, perchè notificata a soggetto non legittimato a riceverla;
– con ordinanza interlocutoria, questa Corte, rilevato che dalla sentenza impugnata non si evincevano elementi specifici per ritenere che la cartella oggetto di questo giudizio fosse la stessa su cui si era pronunciata la CTP di Catanzaro, ha invitato le parti a dedurre sul punto entro 20 giorni, anche mediante deposito del ricorso di I grado, corredato di notifiche, rinviando a nuovo ruolo;
– il contribuente ha depositato memoria, con allegata documentazione.
CONSIDERATO
che:
– preliminarmente, rileva la Corte che l’eccezione di inammissibilità e improcedibilità del ricorso a seguito dell’omessa indicazione specifica e deposito degli atti processuali e dei documenti sui cui lo stesso si fonda è palesemente destituita di fondamento in quanto entrambi i motivi di ricorso lamentano l’assenza della motivazione sui punti specifici dedotti con l’atto di appello, espressamente richiamati, e non richiedono esame di documentazione;
– per esigenze logiche va preso in esame per primo il ricorso per successivamente passare alla richiesta di estensione degli effetti favorevoli del giudicato;
– con il primo motivo di ricorso il contribuente denuncia l’inesistenza della motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver la CTR preso in esame i motivi di appello quanto: alla nullità dell’avviso di fermo; al mancato rispetto della sequenza procedimentale; alla invalidità e inesistenza della notificazione della cartella di pagamento; alla violazione della L. n. 890 del 1980, art. 7, u.c.;
– con il secondo motivo di ricorso, il contribuente eccepisce la nullità della sentenza, e del procedimento, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa fissazione dell’udienza di discussione di primo grado; omessa motivazione della sentenza impugnata; omessa indicazione del responsabile del procedimento; mancanza di sottoscrizione; difetto di motivazione del preavviso impugnato;
– il ricorso va dichiarato inammissibile;
– la costante giurisprudenza di legittimità afferma che qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle “rationes decidendi” rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa. (Sez. 5, Ordinanza n. 11493 del 11/05/2018, Rv. 648023 – 01);
– nel caso in esame, la sentenza impugnata si fonda su un duplice ordine di ragioni: in primo luogo la CTR ha osservato che i motivi di appello non contenevano una specifica censura alle valutazioni del primo giudice; in secondo luogo, senza esaminare il merito delle questioni dedotte, la CTR ha indicato una ulteriore causa di inammissibilità dell’impugnazione, conseguente alla mancata impugnazione della cartella di pagamento che era stata correttamente notificata (il dato è incontestato: il ricorso contro l’intimazione di pagamento è stato notificato il 17/3/2016 e la sentenza della CTP n. 2140/2017 è stata emessa il 7/4/2017; la sentenza della CTR impugnata è stata depositata il 24/10/2013);
– pertanto, atteso che il contribuente non ha impugnato l’argomentazione della sentenza relativa al difetto di specificità dei motivi di appello, il ricorso è per ciò solo inammissibile (peraltro, dall’esame dei documenti prodotti con la memoria si evince che la questione della notifica della cartella a soggetto non legittimato è stato introdotto inammissibilmente per la prima volta con il ricorso per cassazione: nel giudizio di primo grado il ricorrente aveva lamentato l’omessa notifica della cartella; nel giudizio di appello, l’invio della CAN);
– occorre ora prendere in esame la richiesta del contribuente dell’estensione degli effetti favorevoli del giudicato formatosi nei suoi confronti in conseguenza dell’accoglimento del ricorso – depositato l’11/4/2016 – da parte della CTP di Catanzaro con sentenza n. 2140/2017, dep. il 9/6/2017, divenuta definitiva per mancata impugnazione, che ha dichiarato la nullità/inesistenza della cartella per omesso versamento Iva 2005, perchè notificata a soggetto non legittimato a riceverla;
– quanto alla richiesta di estensione del giudicato esterno formatosi in un diverso giudizio formulato con la memoria depositata, si osserva che la giurisprudenza, in forza dei principi costituzionali del giusto processo e della sua ragionevole durata (in tal senso. Cass. sez. lav. n. 6102 del 2014), riconosce la rilevabilità di ufficio del giudicato – interno o esterno – anche in sede di legittimità, purchè però esso risulti dagli atti del giudizio di merito, e si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata (S.U. n. 26041 del 2010; Cass. sez. trib. n. 28247 del 2013; sez. trib. n. 16675 del 2011);
– tuttavia, questo principio deve essere coordinato con la necessità che a monte vi sia un giudizio ammissibile, dal momento che l’inammissibilità del ricorso originario privo dei requisiti stabiliti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), relativo alla specificità dei motivi, preclude la corretta instaurazione del rapporto processuale; (v. sul punto, Sez. 5 -, Sentenza n. 12244 del 17/05/2017, Rv. 644129 – 01, secondo cui “Nel giudizio di opposizione ad una cartella esattoriale, emessa a seguito di provvedimento divenuto definitivo per omessa impugnazione (nella specie, un avviso di rettifica e liquidazione in tema di imposta di registro), la questione dell’inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio, per la mancata deduzione di vizi propri della cartella impugnata, è preliminare rispetto all’estensione dell’efficacia di un giudicato esterno. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, senza tener conto dei profili di inammissibilità del ricorso, aveva esteso all’acquirente il giudicato formatosi in altro giudizio a favore dei venditori, coobbligati solidali)”;
– pertanto, come in precedenza esposto, la mancata impugnazione della sentenza relativamente al difetto di specificità dei motivi di appello, rende il ricorso inammissibile e preclude di rilevare nullità/inesistenza della notifica della cartella;
– le spese processuali in favore di Equitalia seguono il soccombenza e si liquidano come in dispositivo; nulla per confronti dell’agenzia in assenza di difese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità, liquidate in Euro 1400,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 -bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 29 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021