Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.18074 del 24/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9424-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

BESTWAY EUROPE SRL ed AGIMEX AGENZIA IMPORT EXPORT SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DI VILLA SACCHETTI 9, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARINI, che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO LOGOZZO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 133/2013 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA, depositata il 26/11/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/02/2021 dal Consigliere Dott. LIBERATO PAOLITTO.

RILEVATO

che:

1. – l’Agenzia delle Entrate, sulla base di cinque motivi, ricorre per la cassazione della sentenza n. 133/46/13, depositata il 26 novembre 2013, con la quale la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato l’appello proposto dalla stessa Agenzia avverso la decisione di prime cure che aveva annullato un avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro dovuta in relazione alla cessione di ramo di azienda registrata in data 3 dicembre 2009;

– Agimex S.r.l. e Bestway (Europe) S.r.l. resistono con controricorso, ed hanno depositato memoria.

CONSIDERATO

che:

1. – in via pregiudiziale va rilevato che la controricorrente Bestway (Europe) S.r.l. ha dato conto dell’accesso alla definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, conv. in L. n. 136 del 2018, così depositando documentazione a riscontro della domanda presentata e del versamento dell’importo dovuto;

– il D.L. n. 119 del 2018, art. 6, per quel che qui rileva, dispone che:

– “Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le quali l’Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia.” (comma 2 ter);

– “Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.” (comma 10);

– “L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia….” (comma 12);

– “In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L’impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.” (comma 13);

– “La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 8.” (comma 14);

2. – risultando quindi, da un lato, che la contribuente ha eseguito il versamento dovuto, – giustappunto calcolato nella misura del 5% del valore della controversia, – e, dall’altro, che non è stata presentata la cennata istanza di trattazione, deve ritenersi perfezionata la causa estintiva correlata all’accesso alla definizione agevolata la cui efficacia soggettiva si estende, come previsto dalla disposizione normativa, al coobbligato (nella fattispecie la controricorrente Agimex S.r.l.);

3. – le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 6, comma 13, ult. prop., cit.);

– non ricorrono i presupposti dell’ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 201, n. 228, art. 1, comma 17) operando, nella fattispecie, causa estintiva del giudizio conseguente ad iniziativa della parte controricorrente, rispetto alla parte ricorrente rilevando, peraltro, l’istituto della prenotazione a debito.

PQM

La Corte:

dichiara estinto il giudizio;

compensa, tra le parti, le spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio tenuta da remoto, il 3 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021

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