LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. D’AURIA Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16326/2014 R.G. proposto da:
Associazioni Provinciali Invalidi civili e cittadini anziani (A.P.I.C.I.), – Sede di Roma, rappresentata e difesa dall’Avv. Franco Greco, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 132, giusta procura speciale notarile;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– resistente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 111/28/13, depositata il 30 aprile 2013.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 22 febbraio 2021 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.
RILEVATO
che:
Associazioni Provinciali Invalidi civili e cittadini anziani – Sede di Roma impugna per cassazione, con due motivi, la sentenza della CTR in epigrafe che, confermando la decisione della CTP di Roma, aveva ritenuto legittimo l’avviso di accertamento per Iva, Irap e Irpeg per l’anno 2004, con cui l’Ufficio aveva contestato all’associazione la sostanziale natura commerciale dell’attività svolta e, dunque, di aver illegittimamente fruito dei benefici conseguenti alla qualifica di Onlus previsti dal D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10, in carenza dei requisiti di legge.
L’Agenzia delle entrate deposita atto di mera costituzione ai fini della partecipazione all’udienza di discussione.
CONSIDERATO
che:
1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 73,143,149 tuir, del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 20 e 20 bis, dell’art. 2195 c.c., per aver la CTR ritenuto sufficiente per escludere la natura non commerciale dell’associazione la circostanza che per le prestazioni fosse previsto un corrispettivo stabilito in un apposito tariffario, senza considerare se tale compenso costituisse una effettiva remunerazione, mentre doveva ritenersi mero contributo per il sostenimento delle spese.
Evidenzia, in secondo luogo, che la CTR ha contraddittoriamente ritenuto che l’assenza di scritture contabili avrebbe reso impossibile verificare il rispetto del divieto di distribuzione degli utili, scritture che, al di là di quelle previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 20 bis, regolarmente tenute, dovevano ritenersi quelle proprie delle società commerciali e comunque attestanti lo svolgimento di operazioni connesse, e distinte, da quelle istituzionali.
1.1. Il motivo è inammissibile.
La doglianza, infatti, è volta, in realtà, non a censurare l’inesatta applicazione della legge ma l’accertamento dei fatti che ha portato la CTR a ritenere il carattere soltanto commerciale dell’attività svolta dalla contribuente Da un lato, infatti, la CTR, sul rilievo che l’attività di trasporto avveniva “dietro pagamento di un corrispettivo stabilito in un apposito tariffario”, ha concluso – secondo un ragionamento evidentemente logico – che tale circostanza, ossia l’esistenza di un “tariffario”, conducesse a ritenere un rapporto sinallagmatico tra la prestazione e il pagamento, in sè non meramente riducibile ad un “contributo”, che, del resto, viene solo genericamente dedotto.
Dall’altro, il motivo, nell’evocare gli obblighi contabili cui sono tenute le società commerciali a fronte dell’accertata inesatta tenuta delle scritture cronologiche e sistematiche proprio in relazione alla attività svolta, sì da impedire anche la verifica del rispetto del divieto di distribuzione degli utili e avanzi di gestione, vorrebbe in realtà introdurre un’inammissibile rivalutazione dei fatti in ordine all’attività commerciale svolta dall’ente, che, al contrario, la CTR ha effettuato in sentenza.
2. Il secondo motivo denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo anteriore alla formulazione introdotta con il D.L. n. 83 del 2012, art. 54, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nel nuovo testo, omesso esame di fatti decisivi e controversi (ossia che il servizio di trasporto era prestato unicamente a soggetti invalidi o con patologie certificate, la contabilità era regolarmente tenuta, non si era considerata l’incidenza della qualifica di ONLUS, riconosciuta per le pregresse annualità).
2.1. Il motivo è inammissibile.
2.2. La sentenza risulta pubblicata in data 30 aprile 2013, sicchè, in primo luogo, trova applicazione esclusivamente l’art. 360 c.p.c., n. 5, come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, restando ormai non più proponibile la censura per insufficiente, omessa o contraddittoria motivazione.
2.3. Quanto alla denuncia di omesso esame, occorre premettere che secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 8053 del 2014, Rv. 629831), il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia), sicchè l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie, mentre la parte ricorrente è tenuta ad indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il “come” e il “quando” (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la “decisività” del fatto stesso.
Orbene, la doglianza non risponde ai requisiti sopra illustrati nè sul piano formale, nè su quello sostanziale: la doglianza non solo è carente in punto di autosufficienza, ma non è neppure rilevante deducendo circostanze prive di decisività, le quali, inoltre, sono state, le prime due, oggetto di considerazione da parte del giudice di merito e, la terza, non integra un fatto ma una valutazione.
3. Il ricorso va pertanto rigettato per inammissibilità dei motivi. Nulla per le spese attesa la mancata costituzione dell’Agenzia delle entrate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 22 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021