LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. D’AURIA Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8541/2016 R.G. proposto da:
S.M., rappresentato e difeso dall’avv. Mauro Vivaldi, con domicilio eletto presso il suo studio di quest’ultimo, sito in Livorno, via Ricasoli, 118;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, sez. dist. di Livorno, n. 1669/14/15, depositata il 30 settembre 2015.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 22 febbraio 2021 dal Consigliere Paolo Catallozzi.
RILEVATO
che:
– S.M., in proprio e quale ex presidente della cessata Associazione sportiva dilettantistica Il Maroccone Acsi Club, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, sez. dist. di Livorno, depositata il 30 settembre 2015, di reiezione della sentenza di primo grado che aveva respinto il suo ricorso per l’annullamento dell’avviso di accertamento con cui era stata rettificata la dichiarazione resa ai fini dell’i.v.a. per l’anno 2006 ed erano state recuperate le imposte non versate;
– dall’esame della sentenza impugnata si evince che l’atto impositivo muoveva dal disconoscimento della qualità di ente non commerciale dell’associazione sportiva e del conseguente assoggettamento delle relative operazioni all’i.v.a.;
– il giudice di appello, dopo aver dato atto che la Commissione provinciale aveva respinto il ricorso introduttivo, ha disatteso il gravame dell’associazione, ritenendo che non sussisteva l’eccepita decadenza dalla potestà impositiva e, nel merito, che la concreta attività svolta da quest’ultima non fosse quella di attività sportiva, ma di somministrazione di alimenti e bevande e di balneazione, a nulla rilevando l’affiliazione ad un ente di promozione sociale;
– il ricorso è affidato a tre motivi;
– resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
CONSIDERATO
che:
– con il primo motivo il ricorrente denuncia l’omessa motivazione della sentenza impugnata;
– il motivo è infondato;
– la commissione regionale ha ritenuto che gli elementi di prova raccolte deponessero nel senso dell’esercizio da parte dell’associazione di attività di impresa;
– in particolare, come rilevato in precedenza, è pervenuta a tale conclusione in ragione del mancato svolgimento da parte dell’ente di attività proprie di un’associazione sportiva dilettantistica e, al contempo, dello svolgimento di una “vera attività commerciale che si esplicava in somministrazione di alimenti e bevande e di balneazione”;
– ha aggiunto che “la mera affiliazione ad un ente di promozione sociale” non assume rilevanza ai fini della qualificazione della natura dell’ente, “ma bisogna aver riguardo alla concreta attività esercitata e alla valenza sociale della stessa”;
– una siffatta motivazione consente di individuare l’iter logico argomentativo seguito dal giudice e, per tale ragione, si sottrae alla critica di assenza;
– con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43, comma 1, per aver il giudice di appello ritenuto che alla rettifica della dichiarazione dell’associazione si applicasse il termine di decadenza di anni cinque e non già di anni quattro;
– il motivo è infondato;
– il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 2, nella formulazione vigente ratione temporis, prevede che nei casi di omessa presentazione della dichiarazione l’avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, in deroga al termine ordinario quadriennale stabilito dal medesimo articolo, comma 1, per l’avviso di accertamento con cui si rettifica la dichiarazione presentata dal contribuente;
– poichè nel caso in esame non è in contestazione che l’associazione abbia omesso di presentare la dichiarazione, corretta si presenta la decisione della Commissione regionale che ha ritenuto applicabile il più ampio termine quinquennale;
– si osserva, in proposito, da un lato, che la richiamata disposizione annette il diverso termine quinquennale all’oggettiva circostanza che il contribuente non abbia presentato la dichiarazione, dall’altro, che il giudice di appello ha accertato la sussistenza dell’obbligo della contribuente medesima di presentare la dichiarazione, facendo così venir meno ogni spazio per l’applicazione dell’invocato termine quadriennale;
– con l’ultimo motivo di ricorso la parte si duole della violazione del T.U. n. 917 del 1986, artt. 73 e 149, per aver la sentenza impugnata escluso la natura di ente non commerciale dell’associazione, benchè si trattasse di un’associazione sportiva dilettantistica;
– il motivo è inammissibile;
– nel caso in esame, viene in rilievo una pretesa erariale relativa all’omessa applicazione e versamento dell’i.v.a. sulle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate dall’associazione;
– orbene, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 4, comma 4, tali operazioni, quand’anche poste in essere da enti privi di personalità giuridica, sono soggette all’imposta in esame laddove poste in essere nell’esercizio di attività commerciali;
– pertanto, l’accertamento in ordine allo svolgimento esclusivo di attività commerciale da parte dell’associazione rende priva di rilevanza di rilevanza la questione, dedotta con la doglianza in esame, relativa alla possibilità per un’associazione sportiva dilettantistica di perdere la sua qualità di ente commerciale, nonchè quella, logicamente prioritaria, relativa alla stessa natura di associazione sportiva dilettantistica dell’ente contribuente, contestata dall’Amministrazione finanziaria nel controricorso;
– pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso non può essere accolto;
– le spese processuali del giudizio di legittimità seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
– sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 4.100,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 22 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021