Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.18079 del 24/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10302 del ruolo generale dell’anno 2014 proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;

– ricorrente –

contro

S.E., rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Vincenzo Vitale, elettivamente domiciliato in Roma, via Della Meloria, n. 61, presso lo studio dell’Avv. Francesca Zanotti;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, n. 55/24/2011, depositata in data 5 marzo 2013;

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2021 dal Consigliere Giancarlo Triscari.

RILEVATO

che:

dall’esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato a S.E. una cartella di pagamento, relativa all’anno di imposta 2001, conseguente a controllo formale, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis; avverso il suddetto atto impositivo il contribuente aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Brindisi; l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello;

la Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, ha rigettato l’appello, in particolare ha ritenuto che: nello stesso atto di appello dell’ufficio erano stati evidenziati errori materiali o formali giustificativi della emendabilità della dichiarazione dei redditi; la dichiarazione dei redditi del contribuente era emendabile, in caso di errori di fatto, anche in sede contenziosa per opporsi alla maggiore pretesa dell’amministrazione finanziaria; il rapporto tra il contribuente e l’amministrazione finanziaria doveva essere improntato sul principio della collaborazione e della buona fede, evitando quanto possibile il contenzioso;

l’Agenzia delle entrate, ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a un unico motivo di censura, cui ha resistito il contribuente depositando controricorso.

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 9, commi 7 e 8, e dell’art. 2697 c.c., in quanto l’errore commesso dal contribuente, consistente nell’avere inserito, ai soli fini Iva, nel rigo relativo al totale delle operazioni imponibili della dichiarazione Mod. Un. 2001, un importo maggiore, non era emendabile, costituendo manifestazione di volontà, sicchè, in tal caso, era necessario che il contribuente desse prova della essenzialità dell’errore e della sua riconoscibilità;

il motivo è inammissibile;

lo stesso, invero, si fonda sulla circostanza che, nella fattispecie, l’errore sarebbe da porsi in relazione ad una manifestazione di volontà del contribuente, con conseguente non emendabilità della dichiarazione dei redditi, ma parte ricorrente non ha, sul punto, assolto all’onere di specificità del motivo;

va precisato, a tal proposito, che le Sezioni unite di questa Corte (30 giugno 2016, n. 13378) hanno affermato che: “il principio della generale e illimitata emendabilità della dichiarazione fiscale incontra il limite delle dichiarazioni destinate a rimanere irretrattabili per il sopravvenire di decadenze”;

si è quindi consolidato il principio per cui la possibilità di emenda della dichiarazione anche in sede giudiziale vale solo nell’ipotesi ordinaria in cui la dichiarazione riveste carattere di mera dichiarazione di scienza, mentre, qualora detta dichiarazione ha carattere di manifestazione negoziale, tale principio di generale emendabilità della dichiarazione non opera, salvo che il contribuente dimostri l’essenziale ed obiettiva riconoscibilità dell’errore ai sensi dell’art. 1427 e ss. (Cass., civ., 24 aprile 2018, n. 10029; Cass. civ., 12 gennaio 2018, n. 610);

infatti, se è vero che la dichiarazione è, in linea di principio, una manifestazione di scienza, in quanto il contribuente autodetermina l’imposta, esistono delle indicazioni che costituiscono vere e proprie scelte che il contribuente compie mediante la compilazione delle dichiarazioni e che integrano, quindi, vere e proprie manifestazioni di volontà;

questa Corte ha evidenziato in diverse occasioni in quali circostanze l’errore commesso dal contribuente riguarda manifestazioni di volontà, come in materia di crediti di imposta, in quanto in tale caso muta (con rettifica in aumento) la base imponibile e, contestualmente, viene inserito il credito di imposta, posto che è lasciata al contribuente la scelta se avvalersene oppure meno (Cass. civ., n. 610 del 2018), ovvero in caso di utilizzo delle perdite di esercizio, che possono essere portate in diminuzione del reddito prodotto nell’anno oggetto della dichiarazione, oppure possono essere portate in diminuzione negli anni successivi (Cass., civ., 27 ottobre 2017, n. 25566) o in tema di plusvalenze ed imposta sostitutiva (Cass. civ., 2 agosto 2017, n. 19215) o per le agevolazioni prima casa (Cass. civ., 29 marzo 2017, n. 8103), ovvero ancora per l’applicazione della aliquota ridotta sugli utili di impresa prodotti dai maggiori investimenti in tema di “dual tax (Cass. civ., 22 gennaio 2013, n. 1427);

è solo in questi casi, cioè di errori commessi in relazione ad indicazioni di natura negoziale, che non rileva la mera emendabilità, salvo che il contribuente non dimostri, secondo la disciplina generale dei vizi della volontà di cui all’art. 1427 c.c. e ss., l’essenzialità ed obiettiva riconoscibilità dell’errore da parte dell’amministrazione finanziaria (Cass. civ., 12 ottobre 2018, n. 25596);

con riferimento al caso di specie, parte ricorrente si limita a censurare la sentenza per avere affermato l’emendabilità dell’errore, limitandosi ad affermare, come detto, che, invece, si trattava di un errore relativo ad una manifestazione di volontà negoziale, senza, tuttavia, riprodurre l’avviso di accertamento da cui evincere l’effettiva ragione di contestazione prospettata dalla ricorrente, non consentendo, pertanto, a questa Corte di apprezzare la natura dell’errore commesso dal contribuente e, quindi, la sua riconducibilità nell’ambito delle manifestazioni di volontà;

ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del controricorrente.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del controricorrente che si liquidano in complessive Euro 3.200,00, oltre spese forfettarie nella misura del quindici per cento ed accessori.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021

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