Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.18085 del 24/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino L – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Mar – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. ANTEZZA F – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9104/2014 proposto da:

SOCIETA’ GESTIONE IMMOBILIARE s.r.l., (C.F. e P.IVA: *****), con sede in ***** (FR), via *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco Maria Germani, con domicilio eletto presso l’Avv. Armando Conti (con studio in Roma, via Andrea Doria n. 64);

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio (sez. distacc. di Latina) n. 485/39/2013, pronunciata il 22 maggio 2013 e depositata il 3 ottobre 2013;

udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 24 febbraio 2021 dal Consigliere Fabio Antezza.

RILEVATO

1. che la contribuente ricorre, con tre motivi, per la cassazione della sentenza (indicata in epigrafe) di rigetto dell’appello dalla stessa proposto avverso la sentenza n. 235/03/2012, emessa dalla CTP di Frosinone in merito all’impugnazione di avviso di accertamento IRES, IRAP ed IVA per l’esercizio 2005 (n. *****, emesso dall’Ufficio di *****), mentre l’Agenzia delle Entrate (“A.E.”) si costituisce con controricorso;

2. che la ricorrente ha depositato memoria allegando documentazione inerente il buon esito della procedura di adesione alla definizione agevolata di cui al D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6 (conv., con modif., dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225), ed evidenzia di volersi avvalere della detta definizione, chiedendo una pronuncia di “estinzione del giudizio… stante la cessazione della materia del contendere”.

3. che all’esito dell’adunanza del 29 gennaio 2020, ex art. 384 c.p.c., è stato integrato il contraddittorio tra tutte le parti di causa in merito alla richiesta di cui innanzi ed all’esito l’A.E., associandosi alla richiesta della contribuente e depositando idonea documentazione circa l’intervenuto integrale pagamento, ha chiesto “dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 46, comma 3”.

RITENUTO

1. in forza della dichiarazione del debitore di volersi avvalere della definizione agevolata oltre che delle istanze di cui innanzi ed in considerazione anche dell’allegata documentazione circa l’intervenuto pagamento di tutte le rate, di dichiarare la cessazione della materia del contendere (Cass. sez. 6, 03/10/2018, n. 24083, Rv. 650607-01, e, più di recente, Cass. sez. 5, 17/05/2019, n. 5822);

2. che, in presenza della detta dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno (in essa esplicitato) a rinunciare al giudizio, ai sensi della normativa di cui innanzi, cui sia seguita, come nella specie, la comunicazione dell’esattore ai sensi del detto art. 6, comma 3, il giudizio di cassazione deve difatti essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perchè ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato.

3. che, in entrambe le ipotesi, deve essere invece dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora (come nella specie) risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass. sez. 6, 03/10/2018, n. 650607-01, e, più di recente, Cass. sez. 5, 17/05/2019, n. 5822);

4. che, di conseguenza, devono essere compensate le spese del presente giudizio di legittimità (Cass. sez. 5, 27/04/2018, n. 10198, Rv. 647968-01, in senso sostanzialmente conforme anche Cass. sez. 6, 03/10/2018, n. 24083, Rv. 650607-01; si veda altresì Cass. sez. 5, 17/05/2019, n. 5822).

P.Q.M.

dichiara cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese relative al presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021

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