LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –
Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25622 del ruolo generale dell’anno 2014, proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si domicilia;
– ricorrente –
contro
s.r.l. FIN. ESTETICA TURATI in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del controricorso, dagli avvocati Giovanni Gulisano e Antonio Sinesio, elettivamente domiciliatosi presso lo studio del secondo in Roma, al viale Francesco Siacci, n. 39;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata in data 8 agosto 2014, n. 4318/14;
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 25 febbraio 2021 dal consigliere Angelina-Maria Perrino.
RILEVATO
che:
– emerge dagli atti che la contribuente, in relazione all’anno d’imposta 1993, ha trattato come esenti dall’iva prestazioni consistite nel reperimento di chirurghi e della casa di cura o dell’ospedale dove effettuare interventi di chirurgia estetica, nonchè nello svolgimento del servizio d’intermediazione per i finanziamenti richiesti dai clienti, mentre l’Agenzia delle entrate ha escluso l’esenzione;
– la società ha impugnato il conseguente avviso di accertamento, senza successo in primo grado, ma la Commissione tributaria regionale ne ha accolto l’appello, con pronuncia che questa Corte, con sentenza n. 13608/2007, ha cassato, evidenziando l’insufficienza e la natura assertiva della motivazione, costruita sulla considerazione che l’esenzione in questione può essere fruita per prestazioni sanitarie rese da parte di soggetti costituiti in qualsivoglia forma societaria, mentre l’appellante aveva posto in discussione non il soggetto erogatore delle prestazioni, ma la natura di dette prestazioni in rapporto al mancato collegamento dell’attività con l’esercizio delle professioni sanitarie;
– in sede di rinvio, la Commissione tributaria regionale ha reiterato il medesimo giudizio e questa Corte, con sentenza n. 22186/13, ha cassato anche questa sentenza, rilevando che “in particolare la CTR ha affermato che la natura delle prestazioni erano incontestabilmente sanitaria e le stesse materialmente prestate da persone professionalmente abilitate nelle forme di legge ad effettuarle (pag. 5) mentre, al contrario, nel provvedimento dell’Ufficio era contestata proprio la natura sanitaria delle prestazioni rese, cui si riferivano le fatture emesse in esenzione d’imposta, in quanto relative piuttosto a servizi e finanziamenti erogati a favore di soggetti che richiedevano prestazioni di chirurgia estetica”;
– in sede di rinvio, la Commissione tributaria regionale con la sentenza impugnata ha nuovamente accolto l’appello, reiterando l’affermazione che le prestazioni della società avessero natura incontestabilmente sanitaria e fossero state rese da personale professionalmente abilitato nelle forme di legge;
– contro questa sentenza propone ricorso l’Agenzia delle entrate per ottenerne la cassazione, che affida a cinque motivi, cui la società risponde con controricorso.
CONSIDERATO
che:
– fondato è il primo motivo di ricorso, col quale l’Agenzia denuncia la violazione degli artt. 383,384 e 394 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 18, perchè il giudice d’appello, reiterando le affermazioni contenute nella sentenza già cassata da Cass. n. 22186 del 2013, non ha rispettato le direttive da questa fissate;
– in effetti il giudice d’appello non ha provveduto all’accertamento che gli era stato demandato, considerato che l’Agenzia ha sin dall’inizio contestato la natura sanitaria delle prestazioni rese;
– uno specifico accertamento occorre, d’altronde, anche in relazione alle prestazioni che la società assume finalizzate allo svolgimento delle attività di chirurgia estetica, in base alla giurisprudenza unionale;
– la Corte di giustizia ha difatti stabilito (con sentenza 21 marzo 2013, causa C-91/12), che prestazioni di servizi consistenti in operazioni di chirurgia estetica e in trattamenti di carattere estetico, rientrano nelle nozioni di “cure mediche” o di “prestazioni mediche (alla persona)”, qualora tali prestazioni abbiano lo scopo di diagnosticare, curare o guarire malattie o problemi di salute o di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone, laddove le semplici convinzioni soggettive che sorgono nella mente della persona che si sottopone a un intervento di carattere estetico in merito ad esso non sono, di per sè, determinanti ai fini della valutazione della questione se tale intervento abbia scopo terapeutico;
– il motivo va quindi accolto, con assorbimento del secondo, che concerne la medesima censura, sub specie di error in procedendo, nonchè i restanti, proposti in via subordinata;
– ne segue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021