Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.18092 del 24/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6083/2014 R.G proposto da:

G.N., (cod. fisc. *****) rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Evola del Foro di Palermo ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Palermo via Pacini 12, pec: giuseppeevolagpec.aVvvpa.it;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (c.f. *****) in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato nei cui uffici in Roma via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliata

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 181/13 della COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE –

sez. Palermo depositata il 21 gennaio 2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3/3/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RITA RUSSO.

RILEVATO

che:

G.N. ha impugnato con ricorso del 28.3.1984 l’avviso di accertamento con il quale l’ufficio ha elevato il valore dichiarato nell’atto di compravendita del 26 febbraio 1982. Il ricorso è stato parzialmente accolto dal giudice di primo grado, che ha ridotto il valore accertato. Ha proposto appello la contribuente; l’Agenzia costituendosi ha eccepito la inammissibilità dell’appello in quanto carente dei motivi della impugnazione. Il giudice di secondo grado ha parzialmente accolto l’appello riducendo ulteriormente il valore (lire 63.000.000). L’Agenzia ha proposto ricorso alla Commissione centrale, che con sentenza del 21 gennaio 2013 ha accolto il ricorso cassando senza rinvio la decisione di secondo grado, ritenendo che il giudice di primo grado avrebbe dovuto dichiarare la inammissibilità dell’appello per mancanza dei motivi di impugnazione.

Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione la contribuente affidandosi a due motivi. Ha resistito con controricorso l’Agenzia. La causa è stata trattata alla udienza camerale del 3 marzo 2021.

RILEVATO

che:

Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione degli art. 24 e 111 Cost. per violazione del principio del giusto processo in ragione della omessa notifica alla contribuente del ricorso proposto dalla Agenzia. Rileva che il ricorso dell’Agenzia alla CTC, depositato in data 20 luglio 1987, non le è stato regolarmente notificato in quanto era stata tentata una notifica il 27 settembre 1988, notifica non andata a buon fine perchè non indirizzata alla residenza della contribuente in *****. Il 22 marzo 2011 la CTC, rilevando che la notifica non era stata correttamente eseguita, ha ordinato all’Agenzia delle entrate di provvedere alla notifica del ricorso alla contribuente nel domicilio eletto presso lo studio del suo legale in Palermo, notifica di cui però l’Agenzia non ha dato prova. Nella sentenza impugnata si afferma che la contribuente si è costituita a mezzo difensore in data 21.3.2011 e cioè ancor prima che fosse disposto il rinnovo della notifica del ricorso; nè la ricorrente contesta questo punto, affermando anzi ella stessa di essersi costituita con memoria del 17.2.2011 per dedurre il passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado; la contribuente afferma che ciò non sana la prima notifica inesistente.

Il motivo è infondato, posto che l’impugnazione è stata validamente proposta con il deposito tempestivo del ricorso, e ciò impedisce il passaggio in giudicato. Il D.P.R. n. 636 del 1972, art. 25, comma 4, ratione temporis vigente, non pone nessun termine per la notifica del ricorso, quanto piuttosto pone un incombente per la segreteria della Commissione (e non per il ricorrente), al fine di garantire il contraddittorio. La norma afferma infatti che “Il ricorso olla commissione centrale può essere proposto nel temine di giorni sessanta a decorrere, rispettivamente, dalla notificazione o dalla comunicazione del deposito della decisione impugnata….il ricorso, con allegata una copia in carta semplice, è presentato alla segreteria della commissione che ha emesso la decisione impugnata. La segreteria della Commissione notifica la copia del ricorso dall’altra parte, che, nel termine di sessanta giorni da tale notificazione, può presentare le proprie deduzioni, con allegata una copia in carta semplice”.

Nella fattispecie il contraddittorio si è comunque costituito e la parte ha depositato delle deduzioni, peraltro ancor prima che la Commissione ordinasse la rinnovazione della notifica.

Con il secondo motivo del ricorso la parte lamenta la violazione degli artt. 111 e 24 Cost.. Deduce che ha errato la Commissione a non ritenere “valido” il ricorso in appello della contribuente, in quanto carente dei motivi. Richiama in proposito l’orientamento espresso dalla cassazione con ordinanza n. 16976/2011 ove si statuisce che è valido l’appello che rimanda alle deduzioni presentate in primo) grado, e rileva che nel processo tributario assolve l’onere di impugnazione la riproposizione nel giudizio di secondo grado delle stesse argomentazioni poste a sostegno della validità dell’atto impugnato dal contribuente.

Il motivo è infondato.

L’obbligo di specificazione dei motivi di gravame era già stato affermato da questa corte di legittimità con riguardo al previgente regime processuale di cui al D.P.R. n. 636 del 1972, qui applicabile (tra le altre: Cass. nn. 2792/94; 15374/01).

E’ vero che nella giurisprudenza di questa Corte si è nel tempo elaborato il principio che nel processo tributario la riproposizione a supporto dell’appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell’impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell’accertamento (per l’Amministrazione finanziaria), può assolvere l’onere di impugnazione specifica, ma ciò in quanto “alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime, ragion per cui alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice”.

Nella fattispecie la Commissione ha rilevato che l’atto di appello era “esattamente uguale a quello del ricorso in primo grado con le sole aggiunte al sento rigo della prima facciata che il ricorso era proposto avverso la decisione 0514/85 e nella quarta facciata premesso inoltre che la commissione di primo grado di termini ha parzialmente accolto il ricorso determinando il valore nella misura di lire 172.000.00”

Si tratta quindi non della reiterazione delle argomentazioni del ricorso di primo grado in contrapposizione alle ragioni della sentenza, ma della riproposizione sic cl simpliciter dello stesso atto senza alcun reale e percepibile contenuto censorio; nè la parte provvede a trascrivere i passaggi salienti dell’atto di appello dai quali si possa evincere che, diversamente da quanto ritenuto nella sentenza impugnata, vi fosse una contrapposizione argomentativa alle motivazioni rese nella sentenza di primo grado.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.100,00 per compensi oltre spese prenotate a debito ed accessori di legge se dovuti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, camera di consiglio da remoto, il 3 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021

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