LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. PENTA Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21124/2018 R.G. proposto da:
FINREALE s.r.l., con sede in *****, in persona dell’Amministratore unico; BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS s.p.a., con sede in *****, in persona del Procuratore speciale.
Entrambe difese dall’avv. Daniele Santucci del Foro di Firenze, elettivamente domiciliate in Roma, Largo di Torre Argentina 11, presso lo studio dell’avv. Emanuele Li Puma;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (c.f. *****), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, nei cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, è
elettivamente domiciliata;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 106 della COMMISSIONE REGIONALE DELLA TOSCANA, depositata il 25.1.2018;
udita la refezione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 3/3/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RITA RUSSO.
RILEVATO
CHE:
Le società ricorrenti hanno opposto l’avviso di rettifica e liquidazione per imposta di registro, ipotecaria e catastale con il quale si attribuiva un maggior valore dell’immobile oggetto di compravendita tra le parti. Le società lamentavano la carenza di motivazione dell’avviso e in particolare che fossero illeggibili le tabelle che costituivano parte fondamentale della relazione di stima allegata all’avviso. Il ricorso è stato accolto in primo grado. Ha proposto appello l’Agenzia delle entrate, che la CTR della Toscana con sentenza depositata in data 25 gennaio 2018 ha accolto, ritenendo sufficientemente motivato l’avviso, avendo l’amministrazione specificato in base a quali elementi di fatto e diritto è giunta alla rettifica della imponibile. In particolare, per quanto attiene alle tabelle allegate alla relazione di stima, la CTR ha rilevato che sebbene esse fossero scarsamente leggibili nella parte in cui riportano i calcoli, erano tuttavia intelligibili le premesse e nei risultati; l’amministrazione non si è limitata ad enunciare il criterio astratto in base al quale è stata rettificato il valore, il che – osserva la CTR sarebbe di per sè sufficiente – ma lo ha anche declinato in concreto, allegando una relazione di stima nella cui parte descrittiva sono riportate tutte le note di commento delle operazioni compiute, e le tabelle nulla aggiungono alla facoltà di comprensione della procedura adottata. Avverso la predetta sentenza propongono ricorso per cassazione i contribuenti affidandosi a un motivo. Ha resistito con controricorso l’Agenzia. La causa è stata trattata alla udienza camerale del 3 marzo 2021.
RILEVATO
CHE:
Con il primo e unico motivo del ricorso le società lamentano ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione ed erronea applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, in quanto le tabelle illeggibili sarebbero tutt’altro che marginali ai fini della comprensione della determinazione del valore. Deduce che la motivazione dell’avviso deve essere analitica e puntuale in modo da consentire a contribuenti il diritto di difesa. Il motivo è infondato.
Il giudice d’appello si è attenuto al principio enunciato da questa Corte secondo il quale, “la motivazione di un avviso di rettifica e di liquidazione ha la funzione di delimitare lambito delle ragioni adattabili dall’Ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa, consentendo al contribuente l’esercizio del diritto di difesa. Ne consegue che, fermo restando l’onere della prova gravante sulla Amministrazione, è sufficiente che la motivazione contenga l’enunciazione dei criteri astratti, in base ai quali e stato determinato il maggior valore, senza necessità di esplicitare gli elementi di fatto utilizzati per l’applicazione di essi, in quanto il contribuente, conosciuto il criterio di vantazione adottato, è già in condizione di contestare e documentare l’infondatezza della pretesa erariale, senza poter invocare la violazione, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 2-bis, del dovere di allegazione delle informazioni previste ove il contenuto essenziale degli atti sia stato riprodotto sull’avviso di accertamento” (Cass. 22148 del 22/09/2017). Muovendo da questo principio il giudice di merito ha poi accertato, e si tratta di un giudizio di fatto di cui in questa sede non si può sollecitare la revisione, che malgrado la scarsa leggibilità delle tabelle erano perfettamente intelligibili le premesse e le risultanze della rettifica del valore, grazie anche alla parte descrittiva della relazione di stima allegata all’avviso, sicchè il contribuente è stato posto in condizione di difendersi.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna le società ricorrenti in solido alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.300,00 per compensi oltre spese prenotate a debito ed accessori di legge se dovuti Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio da remoto, il 3 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021