LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –
Dott. PUTARUTO DONATI VISCIDO di N. Maria Giulia – Consigliere –
Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sui riuniti ricorsi iscritti ai nn. 6704/2015 e 7799/2015 R.G.
proposti da:
Equitalia Nord s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Giulio Marchesi e Massimo Pieralli, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, sito in Roma, via degli Scipioni, 157;
– ricorrente principale –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
– ricorrente incidentale –
Polo Telematico Avantgarde s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Ernesto Suardo e Emanuela Romanelli, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima, sito in Roma, viale Giulio Cesare, 14;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. dist. di Brescia, n. 4678/14, depositata il 18 settembre 2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 marzo 2021 dal Consigliere Paolo Catallozzi.
RILEVATO
che:
– la Equitalia Nord s.p.a. ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. dist. di Brescia, depositata il 18 settembre 2014, di reiezione dell’appello dalla medesima proposto averso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della Polo Telematico Avantgarde s.r.l. per l’annullamento di una cartella di pagamento, con cui si chiedeva il pagamento di imposte relativa all’anno 2003, oltre sanzioni, interessi e accessori;
– dall’esame della sentenza impugnata si evince che la cartella era stata notifica alla contribuente quale responsabile solidale, ai sensi del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 14, delle obbligazioni relative ad un ramo di azienda della Avantgarde s.a.s. di C.P., dalla stessa acquistato;
– il giudice di appello, confermando la decisione della Commissione provinciale, ha ritenuto che la cartella fosse stata tardivamente notificata alla società;
– il ricorso è affidato ad un unico motivo di ricorso;
– resiste con controricorso la Polo Telematico Avantgarde s.r.l.;
– l’Agenzia delle Entrate propone ricorso incidentale con cui ripropone il contenuto di autonomo ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza, affidato ad un unico ricorso;
– avverso tale ricorso resiste con controricorso la Polo Telematico Avantgarde s.r.l.;
– quest’ultima e l’Agenzia delle Entrate Riscossione depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..
CONSIDERATO
che:
– occorre preliminarmente dare atto che, in ragione del principio dell’unità dell’impugnazione, i ricorsi proposti avverso la medesima sentenza dall’agente della riscossione e dall’Amministrazione finanziaria vanno riuniti e quello di quest’ultima, depositato in epoca posteriore, va qualificato quale ricorso incidentale (cfr., per tutte, Cass., sez. un., 25 giugno 2002, n. 9232);
– ciò posto, con l’unico motivo del ricorso principale l’agente della riscossione denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, comma 1, per aver la sentenza impugnata ritenuto che la cartella fosse stata notificata alla società contribuente, coobbligata solidale, tardivamente rispetto al termine decadenziale previsto da tale disposizione normativa;
– censura sostanzialmente analoga è formulata con l’unico motivo cui è affidato il ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate;
– i motivi, esaminabili congiuntamente, sono fondati;
– dalla sentenza di appello si evince – e la circostanza è riconosciuta anche nei controricorsi della società – che la cartella di pagamento è stata dapprima notificata nei confronti dei debitori principali (società di persone e socio illimitatamente responsabile), in data 5 luglio 2007, e, quindi, nei confronti della controricorrente, coobbligata solidale in quanto acquirente del ramo di azienda, in data 19 luglio 2011;
– tale ultima notifica è stata ritenuta tardiva dalla Commissione regionale, in relazione alla mancata osservanza del termine decadenziale previsto dal D.P.R. n. 602 del 1972, art. 25;
– così argomentando, la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione del principio di diritto per cui la tempestiva notifica della cartella di pagamento nei confronti di uno dei condebitori, sebbene inidonea a pregiudicare le posizioni soggettive degli altri obbligati in solido, impedisce che si produca nei confronti degli stessi la decadenza di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, in quanto, in materia tributaria, a differenza di quella civile, trova applicazione, anche in detta ipotesi, l’art. 1310 c.c., comma 1, sebbene dettato in tema di prescrizione, in ragione della specialità della relativa disciplina procedimentale, trattandosi di attività di diritto pubblico regolata da norme proprie (così, Cass., ord., 1 febbraio 2018, n. 2545Cass., ord., 25 giugno 2017, n. 13248; Cass. 27 gennaio 2016, n. 1463);
– pertanto, la notifica della cartella di pagamento nei confronti del debitore principale, laddove tempestiva, è idonea ad evitare la decadenza in oggetto anche nei confronti del condebitore solidale;
– la sentenza va, dunque, cassata e rinviata, anche per l’esame degli altri motivi di impugnazione dell’atto impositivo rimasti assorbiti, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. dist. di Brescia, in diversa composizione, la quale provvederà anche sulle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale e quello incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. dist. di Brescia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 10 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021