LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere –
Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1091-2013 proposto da:
EUROTRUCK SERVICE SRL, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA SS APOSTOLI 66, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO LEO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 307/2012 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA SEZ. DIST. di SALERNO, depositata il 23/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/03/2021 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO;
lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. GIACALONE GIOVANNI che ha chiesto che codesta S.C., in camera di consiglio, rigetti il ricorso.
RILEVATO
che:
la Euorotruck Service s.r.l. ha proposto ricorso avverso l’avviso di accertamento n. ***** a lei notificato e con il quale, valutata l’inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto per concedere la richiesta disapplicazione della disciplina inerente le società non operative di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis, e fondata su provvedimenti di esproprio riguardanti terreni di proprietà della società, era stato rideterminato il reddito minimo imponibile in Euro 89.928,00 in relazione al valore degli immobili applicando allo stesso il coefficiente del 12% sul valore dell’immobile accertando la maggiore imposta IRES per Euro 29.676,00 e sanzioni per Euro 29.676,00;
Che con sentenza n. 127/03/11 la Commissione Tributaria Provinciale di Avellino ha accolto parzialmente il ricorso riducendo il suddetto coefficiente al 4,75% e riducendo conseguentemente il reddito minimo imponibile ad Euro 35.596,00;
Che con sentenza n. 307/04/12 pubblicata il 23 maggio 2012 la Commissione Tributaria Regionale della Campania sezione distaccata di Salerno ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso tale sentenza di primo grado, confermando, per l’effetto, l’avviso di accertamento impugnato;
Che la Commissione tributaria Regionale ha motivato tale pronuncia considerando che la parte contribuente non aveva prodotto la documentazione necessaria a dimostrare le ragioni obiettive che avevano precluso l’esercizio dell’attività e che, comunque, il giudice non può sostituirsi all’amministrazione finanziaria; i dedotti provvedimenti ablativi dei terreni di proprietà della società in questione non erano probanti non essendo chiaro a quali beni si riferivano; inoltre la richiesta di riduzione dell’indice era infondata essendo anche in contrasto con la richiesta di annullamento integrale dell’accertamento;
Che la Eurotruck Service s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su sei motivi;
Che resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto del ricorso deducendone l’infondatezza.
CONSIDERATO
che:
la ricorrente in data 18 giugno 2019 ha presentato istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese per avere aderito al provvedimento di chiusura delle liti fiscali pendenti di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 6, provvedendo al pagamento della somma dovuta ex lege, producendo documentazione;
che la stessa ricorrente, in ottemperanza all’ordinanza interlocutoria del 26 giugno 2019 di questa Corte, ha provveduto a notificare all’Avvocatura Generale dello Stato la suddetta documentazione;
che la medesima ricorrente in data 24 febbraio 2020 ha quindi reiterato la propria istanza di estinzione del giudizio avendo definito la pretesa impositiva di cui all’atto impugnato mediante l’istituto della rottamazione di cui al D.L. n. 193 del 2016, convertito in L. n. 225 del 2016;
che l’adesione alla definizione agevolata della lite in relazione alla cartella di pagamento conseguente all’avviso di accertamento impugnato ed il pagamento delle relative somme debitamente documentato dalle copie dei bollettini di conto corrente postale prodotti, determina la cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione del giudizio;
che le spese di giudizio vengono compensate stante la finalità della definizione agevolata della lite ed al fine di non imporre al contribuente ulteriori oneri rispetto a quelli stabiliti dalla legge;
che quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui: ” In tema di impugnazioni, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica” (vedi Cass. n. 23175 del 2015 e Cass. n. 190871 del 2018).
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, convertito con modificazioni in L. n. 225 del 2016; Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021