Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.18100 del 24/06/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18331-2015 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE MILIZIE 4, presso lo studio dell’avvocato SIMONA MARTINELLI, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI CARBONE e MICHELE CALABRESE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 131/2015 della COMM. TRIB. REG. PUGLIA, depositata il 26/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/03/2021 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO.

Rilevato che P.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n. 131/1/15 pubblicata il 26 gennaio 2015 con la quale era stato rigettato l’appello da lui proposto avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bari n. 115/11/13 con la quale era stato rigettato il ricorso avverso l’avviso di accertamento n. ***** emesso nei suoi confronti dall’Agenzia delle Entrate per IRPEF per l’anno 2007;

Che l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso;

Che il ricorrente in data 21 dicembre 2018 ha presentato istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese per avere aderito al provvedimento di chiusura delle liti fiscali pendenti di cui al D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito in L. n. 96 del 2017, provvedendo al pagamento della somma dovuta ex lege, producendo documentazione.

Considerato che l’istante ha prodotto documentazione attestante il pagamento delle somme dovute a mezzo bollettini di conto corrente postale;

che l’Agenzia delle Entrate in data 15 febbraio 2021, premesso che il ricorrente ha provveduto al pagamento della somma prevista per il perfezionamento della definizione, ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;

Considerato, quindi, che va dichiarata l’estinzione del giudizio avendo la ricorrente aderito alla definizione agevolata della lite prevista dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito in L. n. 96 del 2017, e che l’Agenzia delle Entrate ha dato atto del pagamento previsto per tale definizione;

che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, come previsto dal medesimo D.L. n. 50 del 2017, art. 11 comma 10;

che quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui: “In tema di impugnazioni, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica” (vedi Cass. n. 23175 del 2015 e Cass. n. 190871 del 2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per il verificarsi della fattispecie di cui al D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 8, convertito in L. n. 96 del 2017, e cessata la materia del contendere; Spese a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, il 12 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472