LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29704/2018 R.G. proposto da:
Consorzio ASI Provincia di *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Tortona 4, presso l’avv. Stefano Latella, rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Amatucci giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Comune di Calabritto, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. Stefania Iannaccone, con studio in Avellino, Circunvallazione 3, giusta delega in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Regionale della Campania (Napoli – Sezione staccata di Salerno), Sez. 9, n. 2441/09/18, del 14 febbraio 2018, depositata il 15 marzo 2018, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 marzo 2021 dal Consigliere Raffaele Botta;
Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che le parti non hanno prodotto memorie.
FATTO E DIRITTO
1. La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IMU per l’anno 2012 per recupero della maggiore imposta dovuta calcolata sui valori di bilancio. Il ricorso era accolto in primo grado sulla base del ritenuto difetto di motivazione dell’avviso, ma la decisione era riformata in appello con la sentenza in epigrafe avverso la quale il Consorzio propone ricorso per cassazione con due motivi. Resiste il Comune di Calabritto con controricorso;
2. Con i due motivi di ricorso che possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi – se si fa eccezione della censura di carenza assoluta di motiva della sentenza impugnata che è manifestamente infondata apparendo icto oculi la sussistenza di una ragionata motivazione del decisum – la parte ricorrente lamenta sostanzialmente che il giudice d’appello abbia ritenuto legittima una valutazione complessiva dell’area industriale senza distinguere ai fini dell’imponibilità le opere infrastrutturali e approvandone la determinazione del valore secondo quanto iscritto in bilancio.
3. Le censure sono infondate, in quanto questa Corte ha costantemente ritenuto che le opere infrastrutturali siano soggette ad imposizione ai fini ICI ed IMU e che soggetto passivo sia il Consorzio nel caso che ne abbia la proprietà (v. ex multis Cass. n. 4649 del 2020).
4. Il ricorso è peraltro generico e ricco di affermazioni apodittiche intese a proporre opinioni della parte come se fossero fatti dimostrati (e tuttavia trascurati dal giudice solo perchè questi ha espresso un diverso e ragionato convincimento).
5. Il ricorso deve esser pertanto respinto con condanna della parte ricorrente alle spese della presente fase di giudizio, liquidate in complessivi Euro 5.600,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre le spese forfetarie e gli oneri di legge, compensate quelle di merito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio, liquidate in complessivi Euro 5.600,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre le spese forfetarie e gli oneri di legge, compensate quelle di merito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021