LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14900-2017 proposto da:
O.L., D.S.A., D.S.F., O.M., O.M.R., O.G., elettivamente domiciliati in VIETRI SUL MARE, VIA D. TAIANI 62, presso lo studio dell’avvocato EMILIA SENATORE, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE CENTRALE ROMA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 10944/2016 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA SEZ. DIST. di SALERNO, depositata il 05/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/03/2021 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO.
RILEVATO
che:
1. O.M.R., O.G., O.M. e O.L. nonchè D.S.A. e D.S.F. impugnavano l’avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta di registro, emesso dall’Agenzia delle entrate relativamente all’atto di compravendita del *****, fondato ” sui prezzi e valori di mercato praticati nella zona per cespiti aventi analoghe condizioni e caratteristiche confortati da valutazioni eseguite dalla stessa Agenzia fiscale nel triennio precedente la stipula dell’atto in esame”.
A fondamento del ricorso, i contribuenti eccepivano, in primo luogo, la carenza di motivazione dell’atto di rettifica in cui non risultava indicata la normativa di riferimento, la stima di mercato cui si fa genericamente riferimento, l’assenza degli elementi che, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, deve fondare la rettifica, nonchè l’omessa allegazione degli atti di trasferimento conclusi nel precedente triennio che, ai sensi del citato D.P.R., art. 52, devono essere indicati o allegati all’avviso di rettifica; nel merito contestavano il valore attribuito al fondo, sebbene per stessa ammissione dell’Agenzia, costituito da particelle con caratteristiche dissimili le une dalle altre, e produceva in giudizio una perizia sul valore di mercato delle aree trasferite.
La CTP di Salerno accoglieva il ricorso.
Proposto appello dall’Agenzia delle Entrate, il gravame veniva accolto dalla CTR della Campania, con sentenza n. 10944 del 2016 depositata il 5.12.2016 sul presupposto che, ai fini di una completa motivazione dell’atto tributario, è sufficiente indicare il criterio astratto sulla base del quale è stato rideterminato il maggior valore del bene immobile, essendo consentito al contribuente di dimostrare l’infondatezza dei criteri adottati nella fase contenziosa, sul quale graverebbe l’onere della prova.
I contribuenti ricorrono sulla base di quattro tre motivi per la cassazione della sentenza citata.
Il difensore dei ricorrenti ha rinunciato al mandato con nota del 5.03.2021.
L’agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
CONSIDERATO
che:
2. Con la prima censura, si lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost e dell’art. 118 disp att. c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 4), per avere i giudici regionali riprodotto le deduzioni difensive dell’Agenzia senza alcuna valutazione critica delle argomentazioni addotte e senza esplicare le ragioni di fatto e di diritto che hanno condotto al convincimento del giudice.
3. Con la seconda censura, si lamenta la nullità della sentenza per violazione delle norme di diritto, ex art. 360 c.p.c., n. 3), per avere il decidente considerato sufficientemente specifici i motivi di appello proposti dall’amministrazione finanziaria.
4. Il terzo motivo denuncia nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 57 e 58, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, nonchè nullità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato l’ammissibilità della produzione documentale in sede di appello.
5. Il quarto mezzo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, nona vendo la CTR considerato che successivamente all’anno 2006 è stata disposta una variazione urbanistica in ragione della quale il valore dei terreni ubicati nella zona si è ridotto con la conseguenza che il valore accertato con riferimento all’atto di compravendita del 2006 non poteva più costituire elemento idoneo di raffronto.
4. Il quarto motivo censura l’omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5); per avere i giudici territoriali omesso di esaminare le eccezioni relative alla carenza motivazionale dell’avviso di rettifica, il quale, a loro avviso, non recava gli estremi degli atti di compravendita degli ultimi tre anni assunti a parametro della valutazione, neppure allegati all’atto opposto.
5. La prima censura non merita accoglimento.
Essa prospetta una carenza motivazionale del provvedimento impugnato, assumendo l’omessa esplicazione delle ragioni di diritto e di fatto motivazione in ordine alle argomentazioni difensive dell’amministrazione finanziaria, sulla base delle quali è fondata la decisione.
In disparte il rilievo della genericità delle deduzioni indicate, che renderebbe comunque l’omissione priva di decisività, la censura concerne l’omessa motivazione in ordine alla valutazione delle dette deduzioni difensive (v. Cass. n. 14802 del 14/06/2017).
Tuttavia, il giudice non è tenuto a discutere ogni singolo elemento o a argomentare sulla condivisibilità o confutazione di tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente condivisi i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente (Cass. n. 19011 del 2017; Cass. n. 16056 del 2016).
Peraltro, dopo la modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. in L. n. 134 del 2012 – applicabile alla sentenza impugnata in quanto pubblicata successivamente alla data 11.9.2012 di entrata in vigore della norma modificativa -, non trova più accesso al sindacato di legittimità della Corte il vizio di mera insufficienza od incompletezza logica dell’impianto motivazionale per inesatta valutazione delle risultanze probatorie, qualora dalla sentenza sia evincibile una “regula juris” che non risulti totalmente avulsa dalla relazione logica tra “premessa(in fatto) – conseguenza(in diritto)” che deve giustificare il “decisum”. La nuova formulazione del vizio di legittimità ha infatti limitato la impugnazione delle sentenze in grado di appello o in unico grado per vizio di motivazione alla sola ipotesi di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, con la conseguenza che, al di fuori dell’indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, ed individuato “in negativo” dalla consolidata giurisprudenza della Corte – formatasi in materia di ricorso straordinario – in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità(cfr. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; id. Sez. U, Sentenza n. 19881 del 22/09/2014; id. Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016; n. 23940/2017; n. 22598/2018).
Consegue che, deve ritenersi oramai esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione, e per altro verso, tuttavia, il provvedimento il cui apparato argomentativo si colloca al di sotto della predetta soglia “minima costituzionale” è censurabile per omessa osservanza dell’obbligo di motivazione affermato dall’art. 111 Cost., comma 6, e dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, concretando tale omissione una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (v. Sez. 3, Sentenza n. 7402 del 23/03/2017, Rv. 643692).
Nel caso in esame, la motivazione impugnata consente di conoscere le ragioni logico – giuridiche che hanno condotto la CTR ad affermare la legittimità dell’atto impositivo opposto, nella parte in cui si predica l’idoneità del criterio astratto indicato.
5.1 In conclusione, la motivazione risulta idonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione avendo esposto le ragioni di fatto e di diritto in virtù delle quali ha ritenuto la congruità della motivazione dell’atto opposto e dei valori attribuiti all’area, indicando anche i parametri adottati dal Comune per la quantificazione economica dell’area.
6. Parimenti destituito di fondamento è il secondo mezzo con cui si lamenta la carente specificità dei motivi di appello.
Ai fini della specificità dei motivi d’appello richiesta dall’art. 342 c.p.c., l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l’allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purchè ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice.(Cass. n. 23781 del 2020; Cass. n. 2814 del 2016).
L’appello, nei limiti dei motivi di impugnazione, è un giudizio sul rapporto controverso e non sulla correttezza della sentenza impugnata, rispetto ad esso non è quindi concepibile alcun rapporto di autosufficienza ma solo di specificità, che presuppone la specificità della motivazione della sentenza impugnata, sicchè, ove manchi quest’ultima, non è esigibile dall’appellante, che intenda dolersi del rigetto in primo grado delle sue istanze istruttorie, altro onere se non quello di riproporre l’istanza o la domanda immotivatamente rigettata.(Cass. n. 11197 del 2019).
7. Anche il terzo mezzo non merita accoglimento.
Con orientamento consolidato, che questo Collegio ritiene di condividere, la Corte di Cassazione ha affermato che “in tema di contenzioso tributario, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti consentiti dall’art. 345 c.p.c., ma tale attività processuale va esercitata – stante il richiamo operato dal citato D.Lgs., art. 61, alle norme relative al giudizio di primo grado – entro il termine previsto dallo stesso decreto, art. 32, comma 1, ossia fino a venti giorni liberi prima dell’udienza con l’osservanza delle formalità di cui all’art. 24, comma 1, dovendo, peraltro, tale termine ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi sanzionato con la decadenza, per lo scopo che persegue e la funzione (rispetto del diritto di difesa del principio del contraddittorio) che adempie (Cass. n. 20549 del 2013; Cass. n. 655 del 2014; Cass. n. 3661 del 2015; Cass. n. 29087 del 2018).
8.L’ultimo mezzo non merita accoglimento.
Il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3, stabilisce che, per atti che abbiano ad oggetto beni immobili, il controllo di valore debba essere effettuato, oltre che con riguardo ad atti similari di trasferimento (criterio comparativo) ovvero al reddito netto capitalizzato ritraibile dagli immobili stessi (criterio reddituale), anche ad “ogni altro elemento di valutazione”. Dunque, l’ufficio provvede alla rettifica, e alla conseguente liquidazione, se ritiene che gli immobili ceduti abbiano un valore venale superiore a quello dichiarato o al corrispettivo pattuito, ed, a tal fine, ha “riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo e alle divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data dell’atto o a quella in cui se ne produce l’effetto traslativo o costitutivo, che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche e condizioni, ovvero al reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso mediamente applicato alla detta data e nella stessa località per gli investimenti immobiliari, nonchè ad ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base di indicazioni eventualmente fornite dai comuni” (D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3). Questa Corte ha affermato che i plurimi criteri individuati dal Testo unico dell’imposta di registro, ai fini del controllo del valore dichiarato dalle parti per i trasferimenti immobiliari, sono assolutamente “pariordinati” e l’Amministrazione finanziaria può seguire uno qualsiasi dei predetti criteri, laddove lo ritenga maggiormente idoneo per determinare in sede di accertamento il valore del bene trasferito (cfr. Cass. n. 4221 del 2006; Cass. n. 15876 del 2020; Cass. n. 30189 del 2018).
Senza tralasciare che, anche a seguito dell’entrata in vigore della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, che ha esteso alla materia tributaria i principi di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento di maggior valore deve ritenersi adempiuto mediante l’enunciazione del criterio astratto in base al quale è stato rilevato il maggior valore, con le specificazioni che si rendano in concreto necessarie per consentire al contribuente l’esercizio del diritto di difesa e per delimitare l’ambito delle ragioni deducibili dall’Ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa, in quanto il contribuente, conosciuto il criterio di valutazione adottato, è già in condizione di contestare e documentare l’infondatezza della pretesa erariale, senza poter invocare la violazione, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 2-bis, del dovere di allegazione delle informazioni previste ove il contenuto essenziale degli atti sia stato riprodotto sull’avviso di accertamento (tra le tante, Sez. 5, Ordinanza n. 22148 del 22/09/2017 e Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 21066 del 11/09/2017).
Ebbene, per quanto, nel caso di specie, l’avviso di rettifica rechi un generico riferimento a valutazioni compiute nel triennio, contempla specificamente le caratteristiche dei fondi, individuando l’area in cui essa è ubicata (zona *****), la diversità di destinazione dei lotti, la destinazione in parte ad area verde, la volumetria consentita per la realizzazione dei fabbricati, degli indici di fabbricabilità, delle caratteristiche dei cespiti da edificare, dello sviluppo commerciale della zona.
Sennonchè l’avviso di accertamento in rettifica del valore dichiarato può legittimamente fondarsi, oltre che sul parametro comparativo e su quello del reddito, anche su “altri elementi di valutazione” (D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 51, comma 3), quali la destinazione dell’immobile, la sua collocazione, la sua tipologia, la superfice, lo stato di conservazione, l’epoca di costruzione, a condizione che tali criteri di valutazione non siano elencati in modo meramente generico e di stile, onde consentire al contribuente l’esercizio del diritto di difesa (cfr. Cass. n. 2951 del 10/02/2006; Cass. n. 3419 del 08/03/2001; Cass. n. 1961 del 2018 e Cass. n. 29143 del 2018). Ne consegue che l’aver l’Ufficio fondato l’accertamento di maggior valore sulla stima effettuata dall’agenzia del territorio e non su atti comparativi od altri elementi non invalida l’atto accertativo poichè si tratta di criteri, quelli elencati dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3, pari ordinati, ben potendo l’Amministrazione, nell’accertamento di valore, seguire uno qualsiasi dei criteri di cui al succitato comma 3 (Cass. n. 4221 del 24/02/2006). Del resto, qualora si ritenesse l’imprescindibilità dell’indicazione di atti comparativi, non potrebbe predicarsi la legittimità di alcun atto di accertamento laddove l’indicazione di tali atti si appalesasse, in concreto, impossibile.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con aggravio di spese.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
PQM
La Corte:
– rigetta il ricorso;
– condanna i ricorrenti alla refusione delle spese del giudizio di legittimità sostenute dall’Agenzia che liquida in Euro 4.000.00, oltre rimborso forfettario e accessori come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della Corte di cassazione, tenuta da remoto, il 18 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021