LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2724/2015 R.G. proposto da:
G.C., rappresentata e difesa dall’Avv. Miriam Campus, elettivamente domiciliata presso la Cancelleria delle Corte di cassazione;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;
– controricorrente –
nonchè
Costruzioni di O.E. & C. snc, F.M. ed O.E..
– intimati –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Cagliari, n. 180/1/14, depositata il 12 maggio 2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 marzo 2021 dal relatore Dario Cavallari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
G.C. ha impugnato un avviso di accertamento con il quale era stato rettificato il suo reddito di partecipazione alla RCR Costruzioni di O.E. & C. snc, con conseguente rideterminazione dell’IRPEF, sanzioni, interessi e contributi previdenziali.
Analoghe impugnazioni sono state proposte, contro i relativi avvisi di accertamento, dagli altri soci, F.M. ed O.E..
Inoltre, la Costruzioni di O.E. & C. snc ha pure opposto l’avviso di accertamento ad essa notificato con cui era stato rettificato il reddito di impresa e l’imponibile IVA, con correlata maggiore IVA ed IRAP, oltre sanzioni ed interessi.
La CTP Cagliari, riuniti i ricorsi, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 158/6/12, ha respinto le impugnazioni.
I contribuenti hanno proposto appello che la CTR Cagliari, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 180/01/14, ha rigettato.
G.C. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
La sola Agenzia delle Entrate si è difesa con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’Agenzia delle Entrate ha comunicato, con atto del 24 gennaio 2020, che la contribuente ha domandato di definire la lite in esame ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, pagando l’importo dovuto in base a quest’ultima disposizione.
Deve, quindi, essere disposta l’estinzione del giudizio.
Le spese di lite restano, come previsto dal citato art. 6, a carico della parte che le ha anticipate.
In ragione dell’esito del giudizio, alcuna pronuncia deve essere emessa in ordine al c.d. raddoppio del contributo unificato.
PQM
La Corte:
– dichiara estinto il giudizio;
– pone le spese di lite a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 5 Sezione Civile, tenuta da remoto, il 18 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021