LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PERRINO Angelina M. – Presidente –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCITO DI NOCERA M.G. – Consigliere –
Dott. ANTEZZA F – rel. est. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7366/2015 R.G. proposto da:
B.F. (C.F.: *****), nato a ***** il *****, rappresentato e difeso dall’Avv. Carlo Amato e dall’Avv. (Prof.) Giuseppe Marini, con domicilio eletto presso l’avvocato da ultimo citato (con studio in Roma, via di Villa Sacchetti n. 9);
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;
– controricorrente –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – Direzione provinciale di *****, in persona del Direttore pro tempore;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per il Veneto n. 1388/22/2014, pronunciata e depositata il 18 settembre 2014;
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 23 marzo 2021 dal Consigliere Fabio Antezza.
FATTI DI CAUSA
1. B.F. ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, di rigetto dell’appello dallo stesso proposto avverso la sentenza n. 153/09/2012, emessa dalla CTP di *****, che aveva rigettato l’impugnazione di avvisi di accertamento IVA e imposte dirette relativi agli anni 2005 e 2006.
2. La CTR, con la sentenza oggetto di attuale impugnazione, confermò la statuizione di primo grado ritenendo correttamente eseguiti gli accertamenti induttivi in oggetto basati sulla “media di settore per analoghe attività”, al fine della determinazione delle imposte da recuperare e dei costi.
Il Giudice d’appello, in particolare, considerò: l’omessa presentazione da parte del contribuente delle relative dichiarazioni con riferimento ad entrambi gli esercizi; la mera asserzione, non provata, da parte di B. della propria malattia alla quale si sarebbe dovuta addebitare l’omissione di cui innanzi e l’assenza di altri elementi idonei a dare conto dell’effettivo volume d’affari del contribuente e dei correlativi costi. A tale ultimo riguardo la Commissione, anche facendo proprie le deduzioni dell’Amministrazione finanziaria, valorizzò l’inattendibilità della stessa documentazione che invece il contribuente avrebbe voluto fosse valutata al fine della determinazione delle imposte da recuperare, ritenendo mai effettuate non solo le dichiarazione per gli anni 2005 e 2006 ma anche le liquidazioni periodiche e considerando non attendibile, a cagione delle relative incongruenze, la “contabilità” privata” del contribuente, così definita in quanto “mai inviata agli Uffici fiscali nelle scadenze previste per i vari adempimenti”.
3. Come premesso, avverso la sentenza di secondo grado il contribuente propone ricorso, fondato su due motivi, mentre la (sola) Direzione generale dell’Agenzia delle Entrate (“A.E.”) si costituisce con controricorso (con il quale prospetta anche un profilo di inammissibilità del motivo n. 2 di ricorso).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non merita accoglimento.
2. Con i due motivi di ricorso, suscettibili di trattazione congiunta in ragione della connessione delle questioni inerenti i relativi oggetti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deducono violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38 e 41, oltre che (con il solo motivo n. 2), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza “sotto il profilo della irragionevolezza/mancanza della motivazione”.
Il ricorrente, in sostanza, con i motivi in esame, contenenti deduzioni sovrapponibili, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto nella specie (peraltro con motivazione che si assume essere irragionevole) correttamente eseguiti i due accertamenti con metodo induttivo ed in ragione della “media di settore per analoghe attività”, utilizzata al fine della determinazione delle imposte da recuperare, così violando il principio costituzionale della capacità contributiva.
2.1. Le censure sono infondate, oltre che per taluni profili inammissibili laddove si limitano solo a paventare una mancanza di motivazione, nella mera rubrica, senza argomentare in merito nella successiva articolazione della censura (motivo n. 2), e nelle parti caratterizzate dal tentativo di sostituire a quella della CTR la propria valutazione di merito, che si vorrebbe peraltro fondare su documentazione, considerata inattendibile dal Giudice, non trascritta in ricorso (neanche indirettamente) nella sue parti essenziali, con conseguente vizio di specificità in termini di autosufficienza (per l’inammissibilità dovuta a difetto di specificità del motivo di ricorso, in termini di autosufficienza, si vedano altresì, ex plurimis, limitando i riferimenti solo a talune decisioni più recenti, oltre a Cass. sez. U, 27/12/2019, n. 34469, e Cass. sez. U, 19/04/2016, n. 7701: Cass. sez. 6-3, 23/02/2021, n. 4766; Cass. sez. 5, 30/09/2020, n. 20858, in motivazione; Cass. sez. 3, 27/05/2019, n. 14357, in motivazione; Cass. sez. 6-3, 24/05/2019, n. 14161, in motivazione; Cass. sez. 5, 13/11/2018, n. 29092, Rv. 651277-01; Cass. sez. 6-1, 27/07/2017, n. 18679, Rv. 645334-01; Cass. sez. 5, 12/04/2017, n. 9499, Rv. 643920-01, in motivazione; Cass. sez. 5, 15/07/2015, n. 14784, Rv. 636120-01; Cass. sez. 3, 09/04/2013, n. 8569, Rv. 625839-01, oltre che Cass. sez. 3, 03/07/2009, n. 15628, Rv. 609583-01).
2.2. Nel merito cassatorio, i profili di violazione e falsa applicazione di norme di diritto, gli unici sostanzialmente articolati, non sono pertinenti.
Come già sintetizzato innanzi (paragrafo n. 2 della precedente ricostruzione dei fatti di causa), difatti, la CTR ritiene correttamente fondati gli accertamenti induttivi in ragione dell’omissione delle dichiarazioni e dell’inattendibilità della “contabilità” privata” del contribuente, così ritenuta all’esito di valutazioni di fatto non sindacate ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione ratione temporis applicabile. All’esito di quanto innanzi, dunque correttamente, il Giudice di merito ritiene nella specie pertinente il criterio della “media di settore per analoghe attività” che, peraltro, differentemente da quanto meramente paventato dal ricorrente, considera utilizzato al fine della determinazione delle imposte da recuperare anche in considerazione dei costi (per le condizioni legittimanti il riferimento alla media si settore al fine dell’accertamento con metodo induttivo, ex plurimis: Cass. sez. 5, 04/02/2015, n. 1951, Rv. 634165-01; Cass. sez. 5, 28/09/2005, n. 19014, Rv. 585751-01; Cass. sez. 5, 18/12/2013, n. 28254, in motivazione; Cass. sez. 5, 24/07/2013, n. 17968, Rv. 628826-01; Cass. sez. 5, 24/07/2013, n. 17952, Rv. 628484-01; Cass. sez. 5, 07/05/2007, n. 10344, Rv. 597932-01; Cass. sez. 5, 18/09/2003, n. 13816, Rv. 566965-01; Cass. sez. 5, 06/02/2002, n. 11813, Rv. 556745-01).
A quanto innanzi deve infine aggiungersi che le deduzioni del ricorrente inerenti l’illegittimità dell’accertamento induttivo in forza della contabilità e delle dichiarazioni presentate implicano una inversione logico-giuridica rispetto al corretto iter seguito dalla CTR, che, invece, muove dall’inattendibilità della contabilità e dall’omessa presentazione delle dichiarazioni, mostrando quindi di non coglierne la reale ratio decidendi che, pertanto, non censurata (per il detto profilo di inammissibilità inerente la ratio decidendi si vedano, ex plurimis, tra le più recenti: Cass. Sez. U, 15/09,12020, n. 19169, Rv. 658633-01, in motivazione; Cass. sez. 6-3, 15/10/2019, n. 26052, in motivazione; Cass. sez. 3, 15/10/2019, n. 25933, in motivazione, entrambe nel senso della considerazione della relativa censura alla stregua di un “non motivo”, inammissibile ex art. 366 c.p.c., n. 4; Cass. sez. 3, 11/12/2018, n. 31946, in motivazione; Cass. sez. 5, 07/11/2018, nn. 28398 e 28391; Cass. sez. 1, 10/04/2018, n. 8755; Cass. sez. 6-5, 07/09/2017, n. 20910, Rv. 645744-01, per la quale la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 c.p.c., n. 4, con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio; Cass. sez. 4, 22/11/2010, n. 23635, Rv. 615017-01).
3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, in favore della parte controricorrente, che si liquidano, in applicazione dei parametri applicabili ratione temporis, in Euro 4.100,00, oltre alle spese prenotate a debito.
3.1. Stante il tenore della pronunzia, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (aggiunto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), deve darsi atto della sussistenza dei presupposti, processuali, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto (circa i limiti di detta attestazione, da riferirsi esclusivamente al presupposto processuale della tipologia di pronuncia adottata e non al presupposto sostanziale della debenza del contributo del cui raddoppio trattasi, si veda Cass. Sez. U, 20/02/20, n. 4315).
PQM
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, in favore della parte controricorrente, che si liquidano in Euro 4.100,00, oltre alle spese prenotate a debito, dando atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti, processuali, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021