Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.18115 del 24/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27116/2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F.: *****), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: *****), presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi 12, è domiciliata;

– ricorrente –

contro

GENNARO S.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Ignazio De Mauro, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catania, Via G.

Clementi n. 5;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3324/20/17 della Commissione tributaria Regionale della Campania, depositata l’11/4/2017;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 8/4/2021 dal Consigliere Dott. Stefano Pepe.

RITENUTO

che:

1. Con sentenza n. 3324/20/17, depositata l’11/4/2017, la Commissione tributaria regionale della Campania (CTR) accoglieva l’appello proposto dalla GENNARO S.r.l. in liquidazione avverso la sentenza con la quale la Commissione tributaria provinciale (CTP) aveva rigettato l’eccezione di decadenza, D.P.R. n. 131 del 1983, ex art. 76, sollevata dalla contribuente relativamente al provvedimento con il quale l’Amministrazione, in sede di autotutela, aveva rideterminato l’imposta di registro oggetto di un precedente avviso di rettifica e liquidazione relativo ad un atto di cessione di un ramo di azienda.

La CTR rilevava, diversamente dai giudici di primo grado, che l’avviso impugnato (notificato il *****) era intervenuto oltre il termine biennale di cui all’art. 76 cit. (essendo stato l’atto oggetto di imposizione registrato il *****); avviso che doveva intendersi quale autonoma pretesa, non potendo all’uopo avere alcun rilievo il precedente avviso di rettifica e liquidazione (notificato il *****).

2. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

3. La contribuente ha depositato controricorso.

CONSIDERATO

che:

1. L’Agenzia delle entrate deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, commi 1 bis e 2, nonchè del D.Lgs. n. 463 del 1997, art. 3 bis, e del D.L. n. 2 del 2006, art. 1, comma 3, conv. con modif. in L. n. 81 del 2006, e del provvedimento interdirigenziale di attuazione.

Con tale censura la ricorrente lamenta che la CTR ha erroneamente sottoposto l’atto oggetto di impugnazione – con il quale l’Amministrazione aveva provveduto a correggere l’aliquota inizialmente indicata nel 7% nell’avviso di rettifica notificato il ***** afferente alla cessione di ramo di azienda oggetto di imposizione (registrata il *****) in quella corretta del 15% – alla disciplina di cui all’art. 76, comma 1 bis, anzichè in quella di cui al successivo comma 2; assumendo all’uopo rilievo, da un lato, il fatto che il suindicato atto si limitava a correggere l’aliquota indicata nel precedente atto di rettifica (notificato il *****) e non si contestava il valore dei beni ceduti e, dall’altro, il regime di necessaria registrazione al quale era sottoposta la cessione oggetto di imposizione.

2. Il motivo non è fondato.

Ai fini del decidere deve procedersi ad una ricostruzione dei fatti oggetto di giudizio Con atto del notaio S.G., registrato il *****, l’odierna contribuente vendeva un ramo di azienda.

L’Amministrazione finanziaria notificava il ***** un avviso di rettifica del valore dei beni ceduti così liquidando una maggiore imposta di registro e applicando l’aliquota del 7%.

A seguito di accertamento con adesione – in cui la contribuente eccepiva l’illegittimità dell’avviso in cui era riportata come somma da essa liquidata in sede di registrazione Euro 56.000,00 anzichè Euro 120.000,00 – l’Agenzia delle entrate con provvedimento di autotutela parziale, notificato il 30.4.2014 rideterminava l’imposta di registro detraendo la somma indicata dalla contribuente e procedeva all’applicazione dell’aliquota del 15%.

2.1 L’art. 76 (Decadenza dell’azione della finanza) al comma 1 bis, prevede che “L’avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta di cui all’art. 52, comma 1, deve essere notificato entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell’imposta proporzionale”, sancendo il successivo comma 2 che “Salvo quanto disposto nel comma 1-bis, l’imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni decorrenti, per gli atti presentati per la registrazione o registrati per via telematica: a) dalla richiesta di registrazione, se si tratta di imposta principale; (…)”

Il richiamato art. 52 (Rettifica del valore degli immobili e delle aziende) dispone che “L’ufficio, se ritiene che i beni o i diritti di cui all’art. 51, commi 3 e 4, hanno un valore venale superiore al valore dichiarato o al corrispettivo pattuito, provvede con lo stesso atto alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi e le sanzioni”.

Dal riportato quadro normativo di riferimento si evince che il termine di cui all’art. 76, comma 1 bis, si riferisce soltanto all’ipotesi, contemplata dall’art. 52, comma 1, in cui l’Amministrazione finanziaria accerti un valore venale dei beni superiore a quello dichiarato nell’atto registrato, mentre il termine di cui al successivo comma 2, concerne il più generale esercizio del potere impositivo. Nella fattispecie in esame va osservato che l’atto impugnato se da un lato rideterminava l’imposta di registro dovuta detraendo la somma in precedenza liquidata dalla contribuente e applicando l’aliquota del 15%, a fronte di quella del 7% erroneamente indicata nel precedente avviso di rettifica, dall’altro, poneva a fondamento di tali importi la valutazione del valore venale del terreno agricolo oggetto di imposizione così come risultante dal suindicato avviso di rettifica.

Risulta, quindi, evidente che l’atto impugnato va qualificato come esercizio del potere di autotutela dell’Amministrazione finanziaria, in quanto con esso quest’ultima ha provveduto a correggere l’errata indicazione contenute nel precedente avviso di rettifica delle somme già liquidate dalla contribuente e l’aliquota dell’imposta; correzioni che hanno operato sul valore venale del terreno agricolo oggetto della cessione di ramo di azienda sottoposta a imposizione così come risultante a seguito della rettifica da parte dell’Ufficio.

In proposito va osservato che in materia tributaria, il potere dell’Amministrazione finanziaria di provvedere in via di autotutela e con effetti retroattivi all’annullamento d’ufficio (o alla revoca) degli atti illegittimi (o infondati) è espressamente riconosciuto dal D.L. n. 564 del 1994, art. 2-quater, comma 1, conv. in L. n. 656 del 1994, consentendo tale annullamento all’Amministrazione finanziaria, qualora non siano maturate decadenze o prescrizioni e non vi sia violazione del giudicato, di emettere per il medesimo presupposto di imposta un nuovo atto impositivo.

Alla luce di tali motivazioni l’atto impugnato risulta essere stato notificato oltre il termine di cui all’art. 76, comma 1-bis, in quanto emesso nell’esercizio del potere di autotutela dell’Amministrazione in sede di rettifica del valore venale del bene oggetto dell’imposta di registro.

6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2012, n. 115, art. 13, comma 1- quater.

PQM

La Corte:

– Rigetta il ricorso.

– condanna l’Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della contribuente, che liquida in complessivi Euro. 5.600,00 per compensi professionali e Euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021

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