Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.18145 del 24/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2783/2020 proposto da:

L.A., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FABRIZIO IPPOLITO D’AVINO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VICENZA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 4773/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 05/11/2019 R.G.N. 2642/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/03/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

RILEVATO

Che:

1. con sentenza 5 novembre 2019, la Corte d’appello di Venezia, di reiezione per manifesta infondatezza dell’appello di L.A., cittadino nigeriano di religione musulmana, avverso la sentenza di primo grado, di rigetto delle sue domande di protezione internazionale e umanitaria;

2. essa riteneva, come il Tribunale, la scarsa credibilità del richiedente, che aveva riferito di avere abbandonato il proprio Paese per sottrarsi alle minacce di morte della comunità cristiana, a causa del rifiuto di incoronazione del nuovo re del villaggio, aderente a tale confessione religiosa, da parte del consiglio degli anziani del villaggio deputato all’incoronazione ed essendo egli figlio di uno dei suoi membri (ucciso insieme con la moglie e due figli, dalla ribellione della suddetta comunità, dopo averne dato alle fiamme la casa), ricercato quale detentore dei simboli di investitura regale, tramandatigli dal padre in quanto primogenito, anche dopo il trasferimento nella città di Kano, al centro-nord dello Stato; il racconto pareva infatti generico, non riscontrato da elementi esterni, contraddittorio e implausibile;

3. la Corte escludeva pertanto i requisiti di concessione delle misure di protezione internazionale richieste, anche tenuto conto (alla luce delle consultate fonti Easo aggiornate al 2018) dell’inesistenza di una condizione di violenza indiscriminata nella parte della Nigeria di provenienza del richiedente, in quanto non esposto al pericolo di un grave danno in caso di rimpatrio; ma neppure in condizioni di vulnerabilità, per le sole condizioni di instabilità politica del Paese, comunque ravvisando insuperabile la sua non credibilità, ai fini della protezione umanitaria;

4. con atto notificato il 16 gennaio 2020, lo straniero ricorreva per cassazione con due motivi; il Ministero dell’Interno intimato non resisteva con controricorso, ma depositava atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ult. alinea, cui non faceva seguito alcuna attività difensiva.

CONSIDERATO

Che:

1. in via preliminare, deve essere rilevata la nullità della procura del difensore (nella specie apposta su foglio separato e materialmente congiunto all’atto), in quanto priva della data di rilascio e della correlata certificazione dal predetto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, così da non consentire la verifica del suo conferimento in epoca successiva alla comunicazione del decreto impugnato (Cass. 3 febbraio 2020, n. 2342; Cass. 15 settembre 2020, n. 19164; Cass. 24 settembre 2020, n. 20075);

2. il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, senza assunzione di un provvedimento sulle spese del giudizio, non avendo il Ministero vittorioso svolto difese;

3. la Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto;

4. all’esito della adunanza camerale il versamento di tale importo era stato posto a carico del difensore del ricorrente in applicazione ad un indirizzo interpretativo già più volte seguito;

5. tuttavia, in base ad un principio generale, la deliberazione della sentenza civile, ancorchè risultante dal dispositivo compilato inerente alla medesima – salvo il caso, eccezionale, che del dispositivo stesso il legislatore preveda una immediata rilevanza esterna, con conseguente sua idoneità a determinare la cristallizzazione della decisione adottata – non esclude il potere-dovere del giudice di tenere conto di rilevanti sopravvenienze intervenute nel periodo successivo ad essa ed anteriore alla pubblicazione, e di provvedere, ove occorra, coerentemente con esse (arg. ex Cass. 11 aprile 1992, n. 4466);

6. nella specie, è sopravvenuta Cass. S.U. 1 giugno 2021, n. 15177, che ha affermato il principio secondo cui:

“il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla mancata presenza, all’interno della procura speciale, della data o della certificazione del difensore della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, va posto a carico della parte ricorrente e non del difensore, risultando la procura affetta da nullità e non da inesistenza”;

7. di conseguenza, il Collegio riconvocatosi nella medesima composizione con modalità da remoto ha deliberato di modificare il dispositivo nella parte relativa al contributo unificato ponendo il relativo versamento a carico del ricorrente, come indicato in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 21 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021

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