LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2788/2020 proposto da:
I.S.O., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA SAN SALVATORE IN CAMPO 33, presso lo studio dell’avvocato NICOLINA GIUSEPPINA MUCCIO, rappresentato e difeso dall’avvocato NOEMI NAPPI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VICENZA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– resistente con mandato –
avverso il decreto n. cronologico 10274/2019 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 27/11/2019 R.G.N. 2161/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/03/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.
RILEVATO
Che:
1. con decreto 27 novembre 2019, il Tribunale di Venezia rigettava il ricorso di I.S.O., cittadino nigeriano dell’Edo State, avverso la decisione della Commissione territoriale di Padova, di reiezione delle sue domande di protezione internazionale e umanitaria;
2. egli riferiva di essere fuggito dal Paese per sottrarsi alle minacce dei membri della setta degli *****, di cui faceva parte il padre e che volevano che egli subentrasse alla sua morte;
3. come già la Commissione territoriale, il Tribunale riteneva non credibile il racconto, di tenore generico e contraddittorio, per la documentazione (con attestazione, in base ad atto di nascita e a calendario, con la foto del padre, del “*****”), dell’appartenenza di quest’ultimo ad una tale organizzazione volontaria, diversa dal gruppo cultista di matrice criminale, su base religiosa a partecipazione volontaria e non segreta: con la conseguente infondatezza del timore di rimpatrio per la persecuzione a causa di appartenenza ad un gruppo sociale;
3. esso pertanto escludeva i requisiti dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, anche per l’inesistenza in Edo State di una condizione di violenza indiscriminata riconducibile a conflitto armato interno ed anzi a basso livello di violenza generale (in base a COI Easo aggiornate al febbraio 2019), nonchè di protezione umanitaria, in ragione della non credibilità del richiedente, nè di un adeguato livello di integrazione sociale in Italia per la sola frequentazione di corsi di lingua italiana e di attività di volontariato;
4. con atto notificato il 27 dicembre 2019, lo straniero ricorreva per cassazione con tre motivi; il Ministero dell’Interno intimato non resisteva con controricorso, ma depositava atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ult. alinea, cui non faceva seguito alcuna attività difensiva.
CONSIDERATO
Che:
1. in via preliminare, deve essere dichiarata la giuridica inesistenza della procura speciale rilasciata al difensore (nella specie apposta su foglio separato e materialmente congiunto all’atto), in quanto priva di uno specifico riferimento (oltre che alla data di rilascio) al provvedimento impugnato, recando la nomina del difensore e procuratore speciale “in ogni fase e grado, anche nelle fasi dell’esecuzione, opposizione, incidentale, cautelare, ed in sede di gravame”, senza altro elemento identificativo;
2. alla suddetta conclusione si perviene d’ufficio in quanto l’art. 83 c.p.c., configura come un obbligo del giudice quello della verifica dell’effettiva estensione della procura rilasciata – principalmente a garanzia della stessa parte che l’ha rilasciata, affinchè la medesima non risulti esposta al rischio del coinvolgimento in una controversia diversa da quella voluta, per effetto dell’autonoma iniziativa del proprio difensore – per l’assorbente rilievo secondo cui la suindicata formulazione della procura fa sì che essa non risulti riferibile al ricorso, cui pur materialmente accede e quindi alla controversia in relazione alla quale il mandato è stato conferito dal ricorrente, non essendo tale vizio sanabile per effetto della sottoscrizione del ricorrente stesso apposto in calce alla procura speciale (vedi, per tutte: Cass. 7 giugno 2003, n. 9173);
3. la mancata riferibilità della procura alla causa in esame ne determina l’inesistenza con conseguente inammissibilità del ricorso, senza assunzione di un provvedimento sulle spese del giudizio, non avendo il Ministero vittorioso svolto difese;
4. si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto il cui versamento va posto a carico del difensore dandosi seguito ad un consolidato orientamento di questa Corte in materia di procura inesistente (vedi, per tutte: Cass. SU 10 maggio 2006, n. 10706 e successive conformi).
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese del presente giudizio di cassazione.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del difensore del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 17 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021