LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3028/2020 proposto da:
A.G., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato AMERIGA MARIA PETRUCCI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Foggia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– resistente con mandato –
avverso il decreto n. cronologico 2555/2019 del TRIBUNALE di POTENZA, depositato il 02/12/2019 R.G.N. 905/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19/05/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.
RILEVATO
Che:
1. con decreto 2 dicembre 2019, il Tribunale di Potenza rigettava ricorso di A.G., cittadino pakistano, avverso il decreto della Commissione Territoriale di Foggia, di reiezione delle sue domande di protezione internazionale e umanitaria;
2. esso ravvisava, come già la Commissione, la scarsa credibilità del richiedente, che aveva riferito di essere fuggito dal Pakistan (dal distretto di Kotli, al confine con l’India) dopo essere stato aggredito (nella propria abitazione nella notte del 1 gennaio 2016) da cinque mujahiddin armati che lo avevano sequestrato e segregato nel loro campo (in una stanza con altri quattro ragazzi), perchè si unisse a loro e li accompagnasse, in quanto esperto della zona, al di là del confine con l’India; ma che, essendosi rifiutato e riuscito a fuggire dopo un paio di settimane, era giunto (al contrario degli altri, inseguiti ed uccisi) in prossimità della propria casa, dove però, avendo scorto un’auto dei suoi rapitori, non era rientrato, riparando per una quindicina di giorni da un amico e così decidendo, su suggerimento del padre, di abbandonare il Paese nel marzo del 2016;
3. l’inattendibilità e non veridicità del racconto, ritenute in particolare in riferimento alle dichiarazioni sul comportamento degli appartenenti al gruppo terrorista islamico dei mujahiddin che lo aveva rapito, precludeva la concedibilità delle misure di protezione internazionale, anche umanitaria, in considerazione dell’assenza dei presupposti, anche di grave danno per il richiedente in caso di rimpatrio, oltre che di una sua particolare condizione di vulnerabilità, integrante seria ragione di carattere umanitario;
4. con atto notificato il 2 gennaio 2020, lo straniero ricorreva per cassazione con quattro motivi; il Ministero dell’Interno intimato non resisteva con controricorso, ma depositava atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ult. alinea, cui non faceva seguito alcuna attività difensiva.
CONSIDERATO
Che:
1. in via preliminare, deve essere dichiarata la giuridica inesistenza della procura speciale rilasciata al difensore (nella specie apposta su foglio separato e materialmente congiunto all’atto), in quanto priva di uno specifico riferimento al provvedimento impugnato, per la generica indicazione “nel giudizio promosso dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione”, senza altro elemento identificativo;
2. alla suddetta conclusione si perviene d’ufficio in quanto l’art. 83 c.p.c., configura come un obbligo del giudice quello della verifica dell’effettiva estensione della procura rilasciata – principalmente a garanzia della stessa parte che l’ha rilasciata, affinchè la medesima non risulti esposta al rischio del coinvolgimento in una controversia diversa da quella voluta, per effetto dell’autonoma iniziativa del proprio difensore – per l’assorbente rilievo secondo cui la suindicata formulazione della procura fa sì che essa non risulti riferibile al ricorso, cui pur materialmente accede e quindi alla controversia in relazione alla quale il mandato è stato conferito dal ricorrente, non essendo tale vizio sanabile per effetto della sottoscrizione del ricorrente stesso apposto in calce alla procura speciale (vedi, per tutte: Cass. 7 giugno 2003, n. 9173);
3. la mancata riferibilità della procura alla causa in esame ne determina l’inesistenza con conseguente inammissibilità del ricorso, senza assunzione di un provvedimento sulle spese del giudizio, non avendo il Ministero vittorioso svolto difese;
4. si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto il cui versamento va posto a carico del difensore dandosi seguito ad un consolidato orientamento di questa Corte in materia di procura inesistente (vedi, per tutte: Cass. SU 10 maggio 2006, n. 10706 e successive conformi).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese del presente giudizio di cassazione.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del difensore del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 19 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021