Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.18192 del 24/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8148-2019 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA PRATI DEGLI STROZZI 33, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLO MESSINA, rappresentato e difeso dall’avvocato FILIPPO GIACALONE;

– ricorrente –

contro

M.F.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALESSANDRIA 129, presso lo studio dell’avvocato BRUNO GUGLIELMETTI, rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO LA MANTIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1774/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 12/09/2018.

RILEVATO

che:

con ricorso ai sensi dell’art. 700 c.p.c. del 6 settembre 2008, M.F.P. adiva il Tribunale di Palermo per l’eliminazione del pericolo e per l’esecuzione dei lavori necessari per il ripristino dello stato dei luoghi, previa declaratoria di responsabilità di C.M. per i danni subiti dall’appartamento della ricorrente. Si costituiva il resistente contestando la pretesa e deducendo, tra l’altro, di essersi da tempo trasferito in altra regione, per cui l’appartamento era privo di utenza domestica. Il giudice designato rigettava il ricorso ritenendo insussistente il profilo del periculum in mora;

con atto di citazione del 2 aprile 2010 M.F.P. chiedeva la condanna di C.M. al pagamento dei danni subiti dall’appartamento. Si costituiva quest’ultimo contestando la domanda e censurando la consulenza tecnica posta a sostegno della pretesa; il Tribunale di Palermo, con sentenza del 21 marzo 2013, accoglieva le domande con condanna del convenuto al risarcimento dei danni, ritenendo sussistente la responsabilità del C. ai sensi dell’art. 2051 c.c. per le infiltrazioni che, provenendo da quello del convenuto avevano danneggiato l’appartamento sottostante;

avverso tale decisione C.M. proponeva impugnazione, con atto di citazione del 14 giugno 2013. Si costituiva M.F.P. contestando la fondatezza del gravame;

la Corte d’Appello di Palermo, con sentenza del 12 settembre 2018 rigettava l’impugnazione condannando l’appellante al 4 pagamento delle spese di lite;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione C.M. affidandosi a un motivo. La parte intimata non svolge attività processuale in questa sede.

CONSIDERATO

che:

con il ricorso si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. La Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare il motivo di impugnazione relativo alla possibilità di ricondurre le infiltrazioni all’appartamento sovrastante. Ciò in quanto il fascicolo dell’appellante, ritirato in primo grado, non sarebbe stato nuovamente depositato davanti al giudice di appello. Contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di secondo grado, il fascicolo di prime cure non sarebbe stato ritirato dal difensore del C. e ciò emergerebbe dall’inesistenza di annotazioni di ritiro e dal certificato storico del fascicolo. Tali attestazioni evidenzierebbero il ritiro del fascicolo di parte solo il giorno successivo a quello di pubblicazione della sentenza di appello. Pertanto, la Corte territoriale avrebbe dovuto concedere un termine all’appellante per la ricostruzione del fascicolo;

il ricorso è inammissibile perchè la censura non coglie nel segno. La Corte d’Appello non ha affermato che il fascicolo di parte di primo grado sarebbe stato ritirato dall’odierno ricorrente nella fase di merito e non depositato prima della decisione della causa, ma ha rilevato che l’appellante aveva omesso di depositare il proprio fascicolo di parte, relativo al giudizio di primo grado (“la cui produzione risulta riservata al momento del deposito dell’atto di gravame”). In sostanza, secondo la Corte Territoriale l’appellante non ha mai depositato, unitamente all’atto di costituzione in appello, il fascicolo di parte di primo grado specificando successivamente che, una cosa è l’onere dell’appellante di depositare anche il fascicolo di primo grado e altra cosa è l’obbligo del cancelliere di acquisire il fascicolo d’ufficio di primo grado (che è cosa diversa dal fascicolo di parte di primo grado) ai sensi dell’art. 347 c.p.c., comma 3. In definitiva, la Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui, diversamente dalla costituzione in primo grado, quella in grado di appello prevede anche l’onere dell’inserimento nel fascicolo di parte, del fascicolo di primo grado (che contiene i documenti prodotti dall’appellante in primo grado);

infatti, l’attore ed il convenuto nel costituirsi in giudizio devono depositare il fascicolo di parte, dopo avervi inserito, tra l’altro, i documenti offerti in comunicazione, ai sensi dell’art. 165 c.p.c., comma 1 e dell’art. 166 c.p.c. (disposizioni applicabili anche in appello a norma del cod. cit., art. 347). Tale fascicolo di parte, pur essendo custodito, a norma dell’art. 72 att. c.p.c., con il fascicolo di ufficio formato dal cancelliere (art. 168 c.p.c.), conserva, rispetto a questo, una distinta funzione ed una propria autonomia, che ne impedisce l’allegazione di ufficio nel giudizio di secondo grado;

questo a differenza del giudizio di primo grado, in cui la produzione del fascicolo di parte presuppone la costituzione in giudizio di questa (Cass. Sez. 2, n. 78 dell’8 gennaio 2007);

l’art. 347 c.p.c., che rimanda agli artt. 165 e 166 c.p.c., prevede che la costituzione in appello debba avvenire mediante deposito del fascicolo di parte, contenente l’atto di appello e la sentenza appellata, mentre non è menzionato il fascicolo di parte del precedente grado di giudizio. L’obbligo, al contrario, sussiste per il fascicolo d’ufficio per cui, ai sensi dell’art. 347 c.p.c., comma 3, il cancelliere del giudice d’appello deve richiedere la trasmissione di tale fascicolo d’ufficio al cancelliere del giudice di primo grado (Cass. n. 23658/2017); posto che è onere della parte appellante produrre in giudizio il proprio fascicolo di primo grado, il mancato rinvenimento, al momento della decisione della causa in secondo grado, dei documenti già prodotti nel giudizio di primo grado e depositati con il fascicolo di parte, su cui la stessa assume di aver basato la propria pretesa, non preclude al giudice di appello di decidere nel merito sul gravame, qualora non si alleghi (ipotesi non ricorrente nel caso di specie) che gli stessi siano stati smarriti. Ciò in quanto è onere della parte stessa, quando non si versi nel caso dell’incolpevole perdita di essi (con conseguente possibilità della loro ricostruzione previa autorizzazione giudiziale), assicurarne al giudice di appello la disponibilità in funzione della decisione (Cass. 27 giugno 2016, n. 13218);

e tali considerazioni sono dirimenti a prescindere dal fatto che, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, parte ricorrente ha omesso di specificare quali fossero i documenti presenti nel fascicolo e per quale ragione tali atti dovessero ritenersi determinanti ai fini della decisione;

ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; nulla per le spese perchè la parte intimata non ha svolto attività processuale in questa sede. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315), evidenziandosi che il presupposto dell’insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 -bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 11 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021

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