LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19875-2019 proposto da:
C.G., CA.DA., elettivamente domiciliate in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 36-A, presso lo studio dell’avvocato FABIO PISANI, rappresentate e difese dagli avvocati GIUSEPPE BARRECA, FABIO PICCINELLI;
– ricorrenti –
contro
BBC GESTIONE CREDITI – Società finanziaria per la gestione dei crediti – SpA, in persona del procuratore speciale pro tempore, in nome e per conto della mandante CREDITO PADANO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO – SOCIETA’ COOPERATIVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE GIOACCHINO BELLI 27, società BCC Gestione Crediti –
società finanziaria per la gestione dei crediti – S.p.A., in nome e per conto di Credito Padano Banca di Credito Cooperativo – Società
Cooperativa.
CONSIDERATO
che:
con il primo motivo si deduce l’erronea valutazione di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. Contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, l’istituto di credito, agendo in giudizio, avrebbe richiesto la dichiarazione di inefficacia dell’intero atto di costituzione di fondo patrimoniale e non limitatamente al conferimento dei beni di proprietà di T.E. e ciò risulterebbe dalla domanda proposta con l’atto di citazione;
con il secondo motivo, si deduce la violazione degli artt. 91,92 e 97 c.p.c.. In particolare, la decisione sarebbe contraddittoria nella parte in cui riconosce che la decisione del Tribunale aveva accolto le deduzioni delle convenute, limitando la dichiarazione di inefficacia ai soli beni di proprietà di T., ma ha sostenuto la correttezza della decisione relativa alla pronuncia sulle spese, anche nei confronti delle odierne ricorrenti. Si ribadisce, anche in questa sede, che queste ultime non erano debitrici della banca, per cui non avrebbero potuto essere destinatarie di una condanna alle spese processuali;
i due motivi vanno trattati congiuntamente perchè strettamente connessi, riguardando entrambi la valutazione della posizione processuale adottata dalla parte ricorrente nel corso del giudizio di merito. Le censure sono fondate perchè la decisione è stata adottata in violazione del principio della soccombenza, atteso che le odierne ricorrenti sono state destinatarie di un atto di citazione che le vedeva coinvolte in una richiesta dell’istituto di credito di dichiarazione d’inefficacia riferita all’atto di costituzione di fondo patrimoniale stipulato in ***** in data *****, tra T.E. e le odierne ricorrenti;
come si legge in ricorso (pag. 4) con il predetto atto dispositivo il T. ha conferito la piena proprietà spettante ai coniugi T. e Ca., in comunione legale, di un appartamento e l’usufrutto in favore della Cr.. In accoglimento di parte delle contestazioni delle convenute, la domanda ha trovato accoglimento limitatamente “ai beni immobili di proprietà di T.E., come descritti”. Quindi, come rilevato anche dalla Corte territoriale, il Tribunale aveva accolto le deduzioni delle convenute, limitando la dichiarazione di inefficacia ai beni di proprietà del solo T.; pertanto rispetto a tale questione le odierne ricorrenti sono state erroneamente ritenute soccombenti ed in ciò risiede la violazione dell’art. 91 c.p.c.;
sotto altro profilo, va evidenziato che non appare condivisibile la ulteriore argomentazione della Corte territoriale secondo cui, in assenza della dichiarazione, da parte dell’istituto bancario, dell’esistenza di un credito nei confronti delle odierne ricorrenti, le stesse sarebbero state evocate in giudizio solo quali litisconsorti necessarie. Rileva, al contrario, questa Corte l’attore che intenda evocare in giudizio talune delle parti, esclusivamente in ossequio dell’art. 102 c.p.c., ha l’onere di individuare con chiarezza tale ruolo. Nel caso di specie alcuna precisazione in tal senso è contenuta nell’atto introduttivo che, invece, coinvolgeva la posizione delle convenute anche quali titolari di diritti reali sui beni dei quali è stata richiesta l’inefficacia ex art. 2901 c.c.;
pertanto, sulla base di un condivisibile principio di cautela, ciò ha reso opportuna la costituzione in giudizio davanti al Tribunale, al fine di contrastare la domanda revocatoria spiegata anche nei loro confronti. In sostanza, la condotta processuale serbata dall’istituto di credito ha costituito la ragione della costituzione in giudizio delle odierne ricorrenti, che avrebbero potuto rimanere estranee al giudizio nel caso in cui vi fosse stata una specifica individuazione delle stesse quali mere litisconsorti necessarie;
quanto precede impone l’annullamento della decisione. Il giudice del rinvio dovrà uniformarsi ai principi sopra enucleati, tenendo conto che, nel rivalutare i profili relativi regolamentazione delle spese di lite, nell’ipotesi in cui l’atto di citazione non individui con chiarezza il ruolo attribuito alle convenute Ca. e C., la mera veste processuale di litisconsorti processuali, in quanto soggetti che avrebbero concorso alla costituzione del fondo patrimoniale, non offre alle odierne ricorrenti garanzie sufficienti di veder rispettate, da parte dell’istituto di credito, le loro prerogative legittimando, per ragionevoli considerazioni di cautela, la costituzione in giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Brescia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 11 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021