LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14236-2020 proposto da:
M.S., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’Avvocato FRANCESCO DE PAMPHILIS;
– ricorrente –
contro
REGIONE ABRUZZO;
– intimata –
per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 140/2020 del TRIBUNALE di PESCARA, depositata il 07/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/03/2021 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE, DOTT. ALBERTO CARDINO, il quale chiede che la Suprema Corte voglia dichiarare la competenza del Tribunale di Pescara, assumendo i provvedimenti di cui all’art. 49 c.p.c., comma 2.
RILEVATO
che:
con atto di citazione del 18 ottobre 2018, l’azienda agricola M.S. evocava in giudizio la Regione Abruzzo chiedendo il risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 2051 c.c. a causa dell’allagamento dei terreni condotti in affitto e situati in prossimità del torrente Piomba le cui acque, nel febbraio 2017, erano tracimate a causa del cattivo stato di manutenzione dell’alveo del torrente. Si costituiva la Regione eccependo l’incompetenza del giudice adito atteso che tale ente pubblico si avvale del patrocinio dell’avvocatura dello Stato per disposizione di legge, con conseguente applicazione del R.D. n. 1161 del 1933 e dell’art. 25 c.p.c.. In ogni caso si tratterebbe di controversia appartenente alla competenza del Tribunale delle Acque Pubbliche;
con sentenza del 7 febbraio 2020, il Tribunale di Pescara dichiarava l’incompetenza del Tribunale per essere competente, ai sensi del R.D. n. 1775 del 1933, art. 140, lett. E), il Tribunale Regionale delle Acque di L’Aquila; ciò in quanto lo straripamento del torrente sarebbe stato determinato, secondo l’attore, dall’omessa manutenzione dell’alveo. Pertanto, nel caso di danni direttamente dipendenti dal modo di essere dell’opera idraulica, in quanto mal tenuta in efficienza, ricorrerebbe l’ipotesi di incompetenza del Tribunale adito;
avverso tale decisione propone ricorso per regolamento necessario di competenza, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., M.S. affidandosi ad un motivo. La parte intimata non svolge attività processuale in questa sede. Il PG conclude per la declaratoria di competenza del Tribunale ordinario di Pescara.
CONSIDERATO
che:
con il ricorso si censura la sentenza impugnata in quanto, nella vicenda in esame, non si discuteva della realizzazione di opere idrauliche, ma di mera incuria. La giurisprudenza di legittimità attribuisce alla cognizione del Tribunale delle Acque Pubbliche le sole controversie nelle quali l’azione risarcitoria dipenda da specifici provvedimenti dell’amministrazione e, quindi, da azioni o omissioni riguardanti la disciplina o l’uso delle acque o l’esecuzione di opere idrauliche. Al contrario, i danni ascrivibili all’inerzia e, quindi, a comportamenti non oggetto di scelta e legati al deterioramento delle strutture ed imputabili all’ente in virtù della sua posizione di custode di tali strutture, non sarebbero rilevanti ai fini della competenza del Tribunale delle acque pubbliche;
il ricorso è infondato. La competenza per materia a giudicare sulle domande proposte spetta al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, come correttamente statuito dal Tribunale nel provvedimento impugnato. Secondo l’indirizzo espresso, anche a Sezioni Unite, da questa Corte al quale, ad avviso del Collegio, va data continuità – “ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 140, lett. e), la ripartizione della competenza fra il giudice ordinario e il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, nelle controversie aventi per oggetto il risarcimento dei danni derivanti da atti posti in essere dalla P.A., deve essere effettuata nel senso di attribuire alla competenza dei tribunali regionali delle acque le domande in relazione alle quali l’esistenza dei danni sia ricondotta all’esecuzione, alla manutenzione e al funzionamento dell’opera idraulica, mentre debbono essere riservate alla cognizione del giudice in sede ordinaria le controversie aventi per oggetto pretese che si ricollegano solo indirettamente e occasionalmente alle vicende relative al governo delle acque. Ciò in quanto la competenza del giudice specializzato si giustifica in presenza di comportamenti, commissivi o omissivi, che implichino apprezzamenti circa la deliberazione, la progettazione e l’attuazione di opere idrauliche o comunque scelte della P.A. dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche; pertanto, allorchè venga dedotto che un’opera idraulica non sia stata tenuta in efficienza, o sia stata mal costruita, questa deduzione implica la valutazione di apprezzamenti o di scelte della P.A. in relazione alla suindicata tutela degli interessi generali collegati al regime delle acque pubbliche, sicchè la domanda di risarcimento dei danni fondata sulla mancata deliberazione e attuazione delle necessarie opere di manutenzione deve essere devoluta alla cognizione del tribunale regionale delle acque pubbliche competente per territorio” (così Cass., Sez. U, Sentenza n. 1066 del 20/01/2006, Rv. 585790 – 01; successivamente, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8722 del 15/04/2011, Rv. 616841 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 172 del 11/01/2012, Rv. 620954 – 01; Sez. 6 3, Ordinanza n. 13357 del 26/07/2012, Rv. 623567 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 16535 del 28/09/2012, Rv. 623753 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 27392 del 24/12/2014, Rv. 633922 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 10397 del 20/05/2016, Rv. 640066 – 01; cfr., altresì: Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17699 del 29/07/2010, non massimata e su questione del tutto analoga Cass. 16636 del 2019). In particolare, il collegio condivide quanto successivamente precisato da questa Corte (in particolare, nelle ordinanze n. 17699 del 2010, n. 172 e n. 13357 del 2012), in applicazione dei principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite (nella sentenza n. 1066 del 2006), ai fini del riparto di competenza tra giudice ordinario e giudice specializzato, e segnatamente l’assunto per cui non è possibile distinguere “tra l’ipotesi in cui nell’esecuzione dell’opera siano state violate regole di comune prudenza e diligenza che avrebbero dovuto osservarsi da qualsiasi proprietario o possessore del bene e l’ipotesi in cui vi sia stata una carenza sul piano deliberativo circa i lavori adottati (o non adottati)”, in quanto “la presenza della colpa… non può costituire un criterio di riparto della competenza, poichè, versandosi in tema di risarcimento del danno, questo non può che essere colpevole (salvo che non si adducano ipotesi di responsabilità oggettiva, nel qual caso si prescinde da valutazioni sulla prudenza e diligenza)”, di modo che anche “la domanda di danni per omessa o cattiva manutenzione dei canali a “cielo aperto”, con il conseguente straripamento delle acque ed il danneggiamento dei fondi circostanti, costituisce un’ipotesi di competenza del tribunale regionale delle acque pubbliche, per essere riservate alla cognizione del giudice ordinario le controversie che solo indirettamente ed occasionalmente si ricollegano alle vicende relative al governo delle acque”;
le considerazioni appena richiamate possono, in via piana e diretta, applicarsi alla fattispecie in esame, in cui il danno di cui gli attori chiedono il risarcimento deriverebbe, secondo la loro stessa prospettazione, dalla omessa cura e manutenzione di alcuni corsi d’acqua pubblici da parte degli enti preposti: anche in tal caso, infatti, si tratta di una fattispecie in cui la competenza del giudice specializzato si giustifica, sulla base dei principi di diritto più sopra enunciati, in quanto l’attività degli enti preposti alla manutenzione dei predetti corsi d’acqua, che si assume omessa o quanto meno male esercitata, implica e/o comunque suppone apprezzamenti e scelte della pubblica amministrazione dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche;
va in definitiva statuito che la competenza a decidere in ordine alle domande proposte spetta al giudice specializzato, cioè al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di L’Aquila e non al Tribunale ordinariamente competente per territorio (e cioè il Tribunale di Pescara, erroneamente adito), sulla base del seguente principio di diritto: “ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 140, lett. e), la ripartizione della competenza fra il giudice ordinario e il tribunale regionale delle acque pubbliche, nelle controversie aventi per oggetto il risarcimento dei danni derivanti da atti posti in essere dalla P.A., deve essere effettuata nel senso di attribuire alla competenza dei tribunali regionali delle acque le domande in relazione alle quali l’esistenza dei danni sia ricondotta alla esecuzione, alla manutenzione e al funzionamento dell’opera idraulica, mentre debbono essere riservate alla cognizione del giudice in sede ordinaria le controversie aventi per oggetto pretese che si ricollegano solo indirettamente e occasionalmente alle vicende relative al governo delle acque: e ciò in quanto la competenza del giudice specializzato si giustifica in presenza di comportamenti, commissivi o omissivi, che implichino apprezzamenti circa la deliberazione, la progettazione e l’attuazione di opere idrauliche o comunque scelte della P.A. dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche; pertanto, allorchè venga dedotto che lo straripamento di un corso d’acqua pubblico abbia causato danni ai fondi privati circostanti a causa dell’omessa cura o manutenzione dello stesso corso d’acqua da parte degli enti a tanto preposti, poichè questa deduzione implica la valutazione di apprezzamenti o di scelte della pubblica amministrazione in relazione alla suindicata tutela degli interessi generali collegati al regime delle acque pubbliche, la relativa domanda risarcitoria deve essere devoluta alla cognizione del tribunale regionale delle acque pubbliche competente per territorio”;
nulla per le spese, attesa la mancata costituzione della parte intimata. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
PQM
La Corte:
– dichiara la competenza per materia del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di L’Aquila sulle domande proposte;
– nulla per le spese del presente giudizio.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 2 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021