Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.18200 del 24/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO G. Mar – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria Giuli – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22739/2014 R.G. proposto da:

D.F., elettivamente domiciliato in Roma, viale Parioli n. 67, rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 3991/29/14, depositata il 16 aprile 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 novembre 2020 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

RILEVATO

Che:

1. con la sentenza n. 3991/29/14 del 16/04/2014, la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto da D.F., socio della D. & Partners s.r.l., avverso la sentenza n. 351/19/12 della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP), che aveva a sua volta respinto il ricorso proposto in primo grado avverso l’avviso di accertamento con il quale veniva determinato induttivamente il reddito della società relativamente all’anno d’imposta 2008;

1.1. la CTR, precisato che l’unica doglianza proposta da D.F. riguardava il difetto di notificazione dell’avviso di accertamento, effettuato a quest’ultimo e non già all’effettivo legale rappresentante della società, D.L., rigettava l’appello proposto dalla società contribuente osservando che, indipendentemente dalla discrasia esistente tra la documentazione prodotta dal ricorrente e quella prodotta dalla difesa erariale in ordine alla legittimazione passiva di D.F., quest’ultimo era in ogni caso, al momento della notifica dell’avviso di accertamento, procuratore speciale della società;

2. D.F. impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;

3. l’Agenzia delle entrate non si costituiva in giudizio e restava, pertanto, intimata.

CONSIDERATO

Che:

1. va pregiudizialmente evidenziato che D.F., affermando di essere socio della D. & Partners s.r.l., ha impugnato l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società e allo stesso notificato nella qualità (a suo dire erroneamente ritenuta) di legale rappresentante, facendo valere unicamente un vizio di notificazione dell’avviso (la mancata notificazione al legale rappresentante);

1.1. orbene, in via generale la persona fisica che, in un avviso di accertamento, è indicata erroneamente come legale rappresentante della società di capitali cui l’atto impositivo è rivolto, è priva di interesse ad impugnarlo direttamente, avendo la possibilità, qualora l’esattore intenda dare inizio all’azione di riscossione nei suoi confronti, di ricorrere contro l’avviso di intimazione o la cartella di pagamento, al fine di contestare il rapporto di rappresentanza e la propria responsabilità (Cass. n. 7763 del 20/03/2019; Cass. n. 9282 del 07/06/2012; Cass. n. 29377 del 16/12/2008);

1.2. il superiore principio può essere esteso anche al socio di una società di capitali, che non ha interesse ad impugnare l’erronea notifica nei suoi confronti dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, potendo di ciò dolersi unicamente quest’ultima (ovviamente se e quando venga a conoscenza della irregolarità della notificazione); e analogamente può dirsi con riferimento al socio di una società a ristretta base partecipativa quale sicuramente quella di cui ci si occupa ( D.F. è socio della D. & Partners al novantanove per cento);

1.3. se è vero, infatti, che il giudicato nei confronti della società di capitali a ristretta base partecipativa – e concernente l’avviso di accertamento con cui si procede alla contestazione di redditi non dichiarati – ha effetto riflesso nel giudizio concernente l’impugnazione proposta dal socio avverso l’avviso di accertamento a lui notificato ai fini della rettifica del reddito da partecipazione (Cass. n. 13989 del 23/05/2019; Cass. n. 23899 del 24/11/2015), è altrettanto vero che, nel caso in cui l’avviso di accertamento non sia stato correttamente notificato al legale rappresentante della società, il socio (che normalmente non può dolersi dell’accertamento effettuato nei confronti della società riproponendo doglianze ad esso riferibili: Cass. n. 3980 del 18/02/2020) ben potrà fare valere le proprie ragioni in sede di impugnazione avverso l’avviso di accertamento che lo riguarda;

1.4. invero, l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società e non notificato non è opponibile al socio e tale inopponibilità si traduce nella possibilità, per il socio stesso, di contestare la sussistenza di tutti i fatti costitutivi dell’obbligazione tributaria (così sostanzialmente Cass. n. 6626 del 07/03/2019), anche al di là di quanto normalmente consentito dalla giurisprudenza della S.C. (per la quale il socio può unicamente eccepire che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati o reinvestiti dalla società, nonchè dimostrare la propria estraneità alla gestione e conduzione societaria: ex multis, Cass. n. 18042 del 09/07/2018);

2. in conclusione, il presente giudizio non avrebbe potuto essere iniziato, sicchè va dichiarata l’inammissibilità dell’originario ricorso proposto da D.F. e la sentenza impugnata va cassata senza rinvio;

2.1. sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dei gradi di merito del presente giudizio, mentre nulla è dovuto per le spese relative al processo di cassazione, essendo l’Agenzia delle entrate rimasta intimata.

2.2. poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile l’originario ricorso proposto da D.F. e cassa senza rinvio la sentenza impugnata; compensa tra le parti le spese relative ai gradi di merito del presente giudizio;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021

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