Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.18205 del 24/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18737/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

Contro

F.A.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sez. staccata di Lecce n. 25/23/14 depositata il 09/01/2014, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 12/11/2020 del Consigliere Roberto Succio.

RILEVATO

che:

– con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l’appello principale del contribuente e rigettava l’appello incidentale dell’Amministrazione Finanziarie, quindi riformando la pronuncia di primo grado che aveva ritenuto illegittimo l’atto impugnato, avviso di accertamento per IVA, IRPEF, IRAP 2004;

– ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a sei motivi; il contribuente è rimasto intimato.

CONSIDERATO

che:

– possono esaminarsi preliminarmente e congiuntamente il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso in quanto nella sostanza si configurano come frammentazione di una medesima censura e, come si vedrà, il loro esame risulta sostanzialmente dirimente ai fini del decidere;

– il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza e/o del procedimento ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex artt. 36, comma 2, dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la CTR omesso di valutare gli elementi probatori addotti dall’Ufficio per confutare la validità delle dichiarazioni di terzo addotte dal contribuente, tutte provenienti da lavoratori dipendenti o parenti stretti del sig. F. relativamente alle operazioni intercorse con i fornitori ditte T. e D.L.;

– il terzo motivo censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 e degli artt. 2697 e 2729 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR mancato di esaminare gli elementi di prova forniti dall’Ufficio in ordine all’inesistenza sia soggettiva sia oggettiva delle operazioni intercorse con i fornitori ditte T. e D.L.;

– il quarto motivo di ricorso si incentra sulla nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione degli artt. 61 e 191 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere il giudice dell’appello meramente recepito, senza alcuna motivazione sul punto, le considerazioni del CTU incaricato nel giudizio di secondo grado di esaminare le operazioni contestate, con ciò anche delegando illegittimamente a questi il proprio potere giurisdizionale e altrettanto illegittimamente sopperendo a carenze probatorie della parte privata della lite;

– i motivi sono tutti fondati;

– quanto alla mancata valutazione degli elementi probatori di cui si è detto, appare evidente come gli stessi, contestati nei gradi di merito e debitamente indicati in questa sede con idonea trascrizione in ricorso degli atti dei gradi precedenti (pagg. 18-19 e pagg. 20-20 dell’atto dell’Erario) non siano stati minimamente esaminati dalla CTR, neppure implicitamente;

– quanto alla valutazione delle risultanze della CTU va premesso che per giurisprudenza costante di questa Corte (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 3717 del 08/02/2019) la consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perchè volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito;

– questi può affidare al consulente non solo l’incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l’accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche;

– resta in ogni caso fermo che il contenuto della CTU è oggetto, unitamente alle altre risultanze probatorie processuali, di esame e valutazione da parte del giudice, che non può quindi esimersi dal porlo a confronto con il materiale probatorio, che va comunque complessivamente e valutato autonomamente dal giudice;

– in particolare, anche nel processo tributario deve ritenersi che le valutazioni espresse dal consulente tecnico d’ufficio non hanno efficacia vincolante per il giudice; egli può legittimamente disattenderle in quanto prive di scientificità, contraddittorie sul piano logico, fondate su premesse insussistenti, sia pur soltanto attraverso una valutazione critica che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata dovendo il giudice indicare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del CTU;

– e difatti si è ritenuto che ove nel corso del giudizio di merito vengano espletate più consulenze tecniche, in tempi diversi e con difformi soluzioni prospettate, il giudice, ove voglia uniformarsi alla seconda consulenza, è tenuto a valutare le eventuali censure di parte e giustificare la propria preferenza, senza mai limitarsi ad un’acritica adesione ad essa; egli può, invece, discostarsi da entrambe le soluzioni solo dando adeguata giustificazione del suo convincimento, mediante l’enunciazione dei criteri probatori e degli elementi di valutazione specificamente seguiti, nonchè, trattandosi di una questione meramente tecnica, fornendo adeguata dimostrazione di avere potuto risolvere, sulla base di corretti criteri e di cognizioni proprie, tutti i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione (Cass. 5148/2011).

– nel presente caso, l’evidente supino adeguamento della CTR alle conclusioni della CTU è in concreto privo di. ogni confronto autonomo e critico con il complessivo materiale probatorio del quale l’Erario denuncia fondatamente l’omesso esame, e risulta quindi illegittimo;

– ciò risulta a maggior ragione operazione non consentita nè giustificata in assenza di una convinta adesione anche motivazionale e in presenza, viceversa, di un andamento manifestamente sobbalzante della stessa CTU (che alla luce delle osservazioni del perito di parte privata modifica e radicalmente le proprie valutazioni proprio sulla qualificazione delle operazioni come soggettivamente inesistenti e operando una valutazione non tecnica ma probatoria, valorizzando quasi esclusivamente le risultanze delle indagini difensive del procedimento penale);

pertanto, si deve concludere in ordine al mancato rispetto da parte del giudice dell’appello dei sopra esposti principi;

il quinto motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18 e 53, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. e nullità della sentenza e del procedimento per avere la CTR omesso di pronunciarsi sul motivo di appello incidentale proposto dall’Ufficio concernente le operazioni rese alla contribuente dalla ditta OMC di M. in quanto la statuizione della CTP sul punto non sarebbe stata oggetto di impugnazione; il sesto motivo censura la gravata sentenza per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e nullità della sentenza e del procedimento per avere la CTR ritenuto che la statuizione in oggetto poteva censurarsi solo contestando la documentazione valorizzata dal primo giudice, il che non è stato; i motivi possono esaminarsi congiuntamente, in quanto strettamente connessi, e risultano fondati;

come si evince dall’atto di appello incidentale debitamente trascritto in ricorso ai fini del rispetto del canone dell’autosufficienza dei motivi di ricorso per cassazione (pag. 29 dell’atto), invero l’Agenzia delle Entrate aveva censurato la parte di pronuncia di prime cure che aveva ritenuto insussistente la prova della fittizietà delle operazioni in parola, sostenendo che “dall’esame delle fatture esibite dalla ditta M., dal relativo registro IVA e dal libro giornale, non esistono fatture emesse nei confronti dell’odierno ricorrente”;

la CTR sul punto è rimasta completamente silente, non solo mostrando di aver minimamente preso in esame la censura, ma addirittura ne ha erroneamente escluso la proposizione (“La Commissione Provinciale ha affermato – e sul punto non vi è stata censura alcuna – che il ricorrente…”);

– inoltre, come ancora si evince dalla trascrizione di altra parte dell’atto di appello pure operata da parte ricorrente (pag. 33 dell’atto), l’Ufficio aveva sostenuto in effetti che la registrazione contabile relativa alle fatture di acquisto contestate imponeva l’esibizione delle relative fatture de quibus, e che ai fini della prova in ordine alla correttezza contabile dell’operazione non erano ammissibili altri mezzi di prova;

– precisamente, l’Agenzia delle Entrate sosteneva che “la millantata natura privata di tali soggetti non è minimamente provata da controparte, nè provabile; inoltre, la somma di Euro 337.325,92 è stata annotata dal sig. F. nel registro degli acquisti e quindi necessitava della corrispondente conservazione delle fatture passive ai fini della giustificazione dei costi e della detrazione dell’importo per Euro 67.465,18…”;

– conclusivamente, vanno accolti tutti i sopra detti motivi di ricorso, con esclusione del primo che è assorbito in quanto divenuto irrilevante ai fini del decidere;

– la sentenza è pertanto cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame.

PQM

accoglie il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto motivo di ricorso; dichiara assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021

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