Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.18206 del 24/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20098/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

P.V.M. rappresentata e difesa giusta delega in atti dagli avv. ti Sara Armella e Maria Antonelli con domicilio eletto in Roma presso quest’ultima in piazza Gondar n. 22;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

EQUITALIA CENTRO s.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna n. 83/09/14 depositata il 20/01/2014, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 12/11/2020 del Consigliere Dott. Succio Roberto.

RILEVATO

che:

– con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l’appello della contribuente e pertanto in riforma della sentenza di primo grado annullava gli atti impugnati, cartelle di pagamento per IRPEF, IRAP ed IVA relative agli anni 2001, 2005, 2006, 2007;

– ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a un motivo; la contribuente resiste con controricorso – illustrato da memoria – e presenta anche ricorso incidentale articolato su cinque motivi e ripropone l’eccezione riferita alla insussistenza del presupposto soggettivo per l’applicazione delle sanzioni.

CONSIDERATO

che:

– il solo motivo di ricorso censura la sentenza di secondo grado per violazione e falsa a applicazione dell’art. 2094 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere la CTR erroneamente ritenuto sussistente tra la contribuente e l’associazione professionale del Prof. C.A. un rapporto di lavoro subordinato, stante la natura simulata dell’associazione professionale di questi della quale parte controricorrente solo apparentemente faceva parte percependo da tal organizzazione quindi redditi da lavoro dipendente e non da lavoro autonomo;

– il motivo è inammissibile;

– invero, lo stesso risulta articolato sia quale censura per violazione di legge (assumendo l’Erario sia stato erroneamente applicato l’art. 2094 c.c.) sia quale censura di carattere motivazionale (assumendo l’Erario non esser stati considerati gli “elementi di fatto e diritto previsti per la prova della simulazione” – pag. 13 del ricorso per cassazione);

– orbene, ciò posto, osserva e conferma la Corte che (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 6519 del 06/03/2019) il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa;

– da ciò discende che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti;

– e dall’esame del contenuto del motivo si evince come il ricorso principale intende in concreto proprio sollecitare questa Corte a un riesame del meritus causae, operazione non consentita in sede di Legittimità;

– invero ad abundantiam va osservato, appunto quanto al, merito della vicenda, che in memoria la contribuente deposita la sentenza del Tribunale di Parma resa tra la contribuente e gli eredi del prof. C., la quale pronuncia ha ritenuto effettivamente, esattamente come la CTR, del tutto simulata l’associazione professionale di cui si è detto;

– il ricorso principale è quindi rigettato;

– quanto al ricorso incidentale della contribuente, lo stesso è da considerarsi sostanzialmente condizionato in quanto i motivi si incentrano su questioni pregiudiziali decise in senso ad essa sfavorevole nella precedente fase di merito; ne deriva che il suo esame deve essere effettuato solamente se il ricorso principale è giudicato fondato, il che non è;

– in caso contrario, infatti, il ricorrente incidentale manca di interesse alla pronuncia sulla propria impugnazione, il cui eventuale accoglimento non potrebbe procurargli un risultato più favorevole di questo derivante dal rigetto del ricorso principale (Sez. 5, Sentenza n. 1161 del 21/01/2008; Sez. 5, Sentenza n. 7079 del 17/03/2008);

– pertanto il ricorso incidentale, da qualificarsi come sostanzialmente condizionato, è assorbito in quanto divenuto irrilevante ai fini del decidere;

– le spese seguono la soccombenza.

PQM

rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale;

liquida le spese in Euro 10.000,00 oltre al 15% per spese generali, CPA ed iva di legge che pone a carico di parte soccombente.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021

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