LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24652/2012 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrente –
contro
DUSTY s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. Vaccaro Giuseppe e con domicilio eletto in Roma presso l’avv. Dierna Antonino in via S. Tommaso d’Aquino n. 116;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia sez. staccata di Catania n. 248/18/11 depositata l’08/09/2011, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 18/01/2021 dal Consigliere Succio Roberto.
RILEVATO
Che:
– con la sentenza impugnata la CTR catanese rigettava l’appello dell’Ufficio e pertanto confermava la sentenza di primo grado che aveva dichiarata la illegittimità dell’atto impugnato, atto di contestazione IVA 1997 riferito a omessi versamenti d’imposta;
– ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solo motivo; resiste con controricorso la società contribuente DUSTY s.r.l..
CONSIDERATO
Che:
– con il solo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 del D. Lgs. n. 472 del 1997, art. 17 per avere il giudice dell’appello erroneamente ritenuto applicabile la possibilità di definizione agevolata da parte del contribuente nel caso in oggetto, in cui la contestazione delle violazioni era stata rilevata dal PVC redatto dalla Guardia di Finanza e contestata con provvedimento ad hoc, qui impugnato;
– il motivo è fondato;
– in tema di violazione di norme tributarie, in caso di omesso pagamento di tributi, sia quando la sanzione è contestuale all’avviso di accertamento sia quando è irrogata con distinto atto non è applicabile la definizione agevolata delle sanzioni, come si desume dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 17, comma 3, ultimo periodo, con il cui inciso “in ogni caso” il legislatore ha vietato al contribuente che abbia omesso di versare l’imposta di accedere alla definizione agevolata delle sole sanzioni;
– tal beneficio della misura ridotta dell’afflizione, determinata “ex lege”, spetta unicamente allorchè abbia provveduto al ‘pagamento integrale, nei termini previsti, della somma dovuta e non versata;
– neppure trova fondamento l’affermazione, articolata in conclusione del motivo di ricorso da pag. 19 in poi, secondo la quale alla fattispecie in parola si applicherebbe il testo dell’art. 17 richiamato in esordio, quale disposizione più favorevole al reo, vigente dal 16/07/1998 con effetto dal 01/04/1998, a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 203 del 1998, art. 2, che prevederebbe (secondo parte ricorrente) il divieto di definizione agevolata solo alle ipotesi in cui le sanzioni fossero irrogate contestualmente all’avviso di accertamento ovvero, senza previa contestazione, con l’iscrizione a ruolo;
– invero, la disposizione citata prevede che “1. In deroga alle previsioni dell’art. 16, le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono possono (n. b. sottolineatura aggiunta) essere irrogate, senza previa contestazione e con l’osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all’avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.
2.E’ ammessa definizione agevolata con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento.
3. Possono (n. b.: sottolineatura aggiunta) essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi, ancorchè risultante da liquidazioni eseguite ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 36-bis e 36-ter, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, e ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54-bis e art. 60, comma 6, recante istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto. Per le sanzioni indicate nel periodo precedente, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista nell’art. 16, commi 2 e 3 (n. b. sottolineatura aggiunta)”; – la disposizione è chiara nel consentire, in via facoltativa (come dimostra l’uso ripetuto delle espressioni potestative sottolineate), all’Erario l’utilizzo sia dello strumento della irrogazione delle sanzioni contestualmente alla richiesta dei maggiori tributi, sia dello strumento della irrogazione delle stesse con atto autonomo, sia ancora il ricorso all’iscrizione a ruolo unitamente ai tributi non versati;
– la giustificazione sistematica è evidente: si tratta di situazioni del tutto semplici da riscontrare, che risultano dall’evidenza di fatti come evidente è l’obbligo di versare un tributo, ad esempio, oggetto di dichiarazione e non materialmente corrisposto; in questi casi infatti, per lo più, trova applicazione la disciplina in esame;
– a fronte di tal ampiezza di strumenti resi disponibili per l’Amministrazione, il legislatore ha fortemente compresso l’applicabilità della definizione agevolata; lo si evince alla luce del dato letterale della disposizione di cui all’ultimo periodo del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 17, comma 3, sopra riportato e sottolineato secondo il quale “per le sanzioni indicate nel periodo precedente, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista nell’art. 16, comma 2 e 3.”;
– alla luce di quanto sopra illustrato, ritiene la Corte, confermando quanto stabilito ancora recentemente (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 26782 del 25/11/2020) che l’inciso “in nessun caso” presente nella disposizione che qui trova applicazione ratione temporis significa propriamente che, in presenza di un omesso o ritardato pagamento di tributi, il versamento ridotto delle sanzioni è precluso, oggettivamente, sia se l’Ufficio abbia proceduto direttamente alla iscrizione a ruolo delle sanzioni a seguito di controllo automatizzato o formale delle dichiarazioni effettuato a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 36-bis e 36-ter, o del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, sia nell’ipotesi in cui la sanzione sia stata irrogata unitamente alla emissione dell’avviso di accertamento D.Lgs. n.. n. 472 del 1997, ex art. 16, o, ancora, con distinto ed autonomo atto di irrogazione delle sanzioni a norma del citato D.Lgs., art. 17, come in questo caso è avvenuto concretamente;
– la ratio della norma si individua nel fatto che, in presenza di omissioni di versamenti di imposta, il legislatore ha inteso vietare in ogni caso l’accesso alla definizione agevolata delle sole sanzioni, essendo consentito unicamente di beneficiare di sanzioni determinate ex lege in misura ridotta allorchè il contribuente abbia provveduto al pagamento integrale, nei termini previsti, della somma dovuta a titolo di tributi la cui debenza è in sostanza evidente;
– resta dunque priva di rilievo la stessa questione di legittimità costituzionale che parte ricorrente pure adombra in ricorso;
– ne deriva che ritenendo legittimo l’accesso alla definizione agevolata, la CTR catanese è incorsa in errore di diritto; la sentenza è quindi cassata;
– non risultando necessari ulteriori accertamenti in fatti, la controversia può decidersi nel merito, con il rigetto dell’originario ricorso della società contribuente;
– sussistono giuste ragioni per compensare le spese dei gradi del merito; le spese di questo giudizio di Legittimità sono regolate dalla soccombenza.
PQM
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originario ricorso del contribuente; compensa le spese di tutti i gradi del giudizi; liquida le spese del presente giudizio di Legittimità in Euro 5.000,00 oltre a spese prenotate a debito che pone a carico di parte soccombente.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021