LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17996/2013 R.G. proposto da:
Acciaieria Arvedi s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini n. 11, presso lo studio dell’avv. Salvini Livia, che la rappresenta e difende giusta procura speciale notarile unitamente agli avv.ti Paolo Tabellini Maria e Belotti Elisabetta Angela;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 01/49/13, depositata il 10 gennaio 2013.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 gennaio 2021 dal Consigliere Nonno Giacomo Maria.
RILEVATO
Che:
1. con sentenza n. 01/49/13 del 10/01/2013 la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) ha respinto, quanto all’IVA, l’appello proposto da Acciaieria Arvedi s.p.a. (di seguito Arvedi) avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP) n. 26/36/11, la quale aveva a sua volta rigettato il ricorso proposto dalla società contribuente avverso un avviso di accertamento concernente IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2004;
1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR, con l’avviso di accertamento veniva contestata alla società contribuente l’utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, con conseguente indeducibilità dei costi e indetraibilità dell’IVA; successivamente, l’Ufficio, a seguito di istanza di Arvedi, riteneva deducibili i costi a fini IRAP;
1.2. la CTR dichiarava cessata la materia del contendere con riferimento alla questione relativa alla deducibilità dei costi, mentre rigettava l’appello con riferimento alla detraibilità dell’IVA, affermando che: a) le indagini della Guardia di finanza avevano “dimostrato che la società ricorrente faceva parte di un vero e proprio sistema coinvolgente più soggetti, anche appositamente creati, che però non vantavano alcun requisito per poter essere considerati imprese effettivamente operanti nel settore cui appartiene la società ricorrente; b) dette società, da ritenersi inesistenti, “emettevano fatture false per operazioni soggettivamente inesistenti, e senza alcun versamento di IVA” e “non avevano una sede operativa, nè personale dipendente e/o il possesso di beni strumentali”;
2. avverso la sentenza della CTR Arvedi proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi;
3. l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.
CONSIDERATO
Che:
1. va preliminarmente evidenziato che la società contribuente ha depositato sentenza della CTR, relativa all’annualità d’imposta 2005, con attestazione del passaggio in giudicato, dalla quale si evincerebbe l’estraneità di Arvedi alla frode IVA posta in essere da soggetti terzi;
1.1. in realtà, a parte ogni questione sulla tempestività della produzione di parte ricorrente, il menzionato giudicato non ha alcuna valenza nel presente giudizio, che concerne un differente anno d’imposta e fa riferimento a fatture differenti (cfr. da ultimo Cass. n. 15374 del 20/07/2020);
1.2. la questione della conoscenza o conoscibilità di Arvedi della sussistenza di una frode IVA è, del resto, questione di prova specifica anche nel presente giudizi e va valutata in relazione ai differenti elementi probatori acquisiti;
2. con il primo motivo di ricorso Arvedi contesta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dall’immotivato rifiuto, da parte dei verificatori, della acquisizione della documentazione attestante la regolarità delle operazioni contestate;
1.1. in buona sostanza, la ricorrente sostiene di avere chiesto alla Guardia di finanza l’acquisizione della documentazione dalla quale risulterebbe la regolarità delle operazioni contestate e quest’ultima si sarebbe immotivatamente rifiutata di acquisirle in palese violazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10;
2. il motivo è inammissibile e, comunque, infondato;
2.1. in primo luogo, la ricorrente pone indebitamente, sotto il profilo del vizio di motivazione, una questione che integra o una violazione di legge, costituita dall’illegittimità del rifiuto della Guardia di finanza di acquisire la documentazione indicata, ovvero un vizio di omessa pronuncia, non essendosi la CTR espressa sull’apposita censura formulata in primo e secondo grado;
2.2. secondariamente, anche a volere diversamente ritenere, Arvedi non trascrive o specifica per sommi capi il contenuto della documentazione che avrebbe dovuto essere acquisita dalla Guardia di finanza, documentazione che non viene nemmeno allegata al ricorso, con conseguente palese difetto di specificità del motivo, che lo rende per ciò solo inammissibile;
2.3. infine, posta la mancata acquisizione della documentazione da parte della Guardia di finanza, il fatto non è decisivo, perchè ben avrebbe potuto la ricorrente produrre in giudizio la menzionata documentazione;
3. con il secondo motivo di ricorso si deduce, sempre in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla perizia giurata prodotta in atti dalla società contribuente, perizia del tutto trascurata dalla motivazione della sentenza impugnata;
4. il motivo è inammissibile;
4.1. secondo la giurisprudenza di questa Corte, “la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione” (Cass. n. 19547 del 04/08/2017);
4.2. nel caso di specie, la CTR ha specificato le fonti del proprio convincimento in ordine all’inesistenza soggettiva delle fatture utilizzate da Arvedi e, la circostanza che abbia trascurato uno degli elementi probatori allegati dalle parti non significa che non abbia esaminato tale documento, ma semplicemente che lo abbia ritenuto irrilevante;
4.3. in questa prospettiva, ove il documento fosse effettivamente rilevante e decisivo, il vizio lamentato non integrerebbe una omessa motivazione, ma una motivazione insufficiente, non più denunciabile in sede di legittimità in ragione della modifica all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. Cass. S.U. n. 8053 del 07/04/2014; conf. Cass. n. 21257 del 08/10/2014; Cass. n. 23828 del 20/11/2015; Cass. n. 23940 del 12/10/2017; Cass. n. 22598 del 25/09/2018);
4.4. in ogni caso, il motivo difetta di specificità, non avendo la ricorrente nè trascritto le parti salienti della perizia cui si fa riferimento, nè allegato la stessa al ricorso,;
5. in conclusione il ricorso è inammissibile e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di Euro 79.475,00;
5.1. poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro 5.600,00, oltre alle spese prenotate a debito;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021