Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.18217 del 24/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Maria Giulia – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2981-2014 proposto da:

ACQUA & TERME FIUGGI SOCIETA’ UNIPERSONALE PER AZIONI IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE CUBONI, 12 C/0 ST. MACCHI DI CELLERE GANGEMI, presso lo studio dell’avvocato PETRECCA STEFANO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NICASTRO ROSAMARIA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 731/2012 della COMM. TRIB. REG. LAZIO SEZ. DIST. di LATINA, depositata il 13/12/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/01/2021 dal Consigliere Dott. SAIJA SALVATORE.

FATTI DI CAUSA

La C.T.R. del Lazio, sez. st. di Latina, con sentenza n. 468/40/11, respinse l’appello proposto da Acqua & Terme Fiuggi s.p.a. unipersonale in liq. e conc. prev., avverso la sentenza della C.T.P. di Latina del 30.3.2007, con cui era stato rigettato il ricorso presentato dalla società avverso l’avviso di accertamento notificato il 2.8.2005 per IVA 1998. Rilevò la C.T.R. che, in relazione alla complessa vicenda della transazione intervenuta tra la stessa società e San Pellegrino s.p.a. e alle conseguenti fatturazioni incrociate, la nota di credito n. 7/A emessa il 30.6.1998 in favore della stessa San Pellegrino consistesse in una variazione in diminuzione ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 26, comma 2, e fosse quindi soggetta ai limiti temporali di cui al comma 3, nella specie travalicati. Contro detta sentenza d’appello, la società propose ricorso per revocazione dinanzi alla stessa C.T.R. del Lazio, sez. st. di Latina, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., nn. 4 e 5, rilevando anzitutto che non si era tenuto conto del giudicato di C.T.R. della Lombardia n. 43/34/07, intervenuto sulla stessa (speculare) vicenda tra San Pellegrino e l’Agenzia delle Entrate, in senso favorevole alla società contribuente; in secondo luogo, la sussistenza di un errore di fatto, per consistere l’operazione in discorso in una variazione in aumento e non in diminuzione. Con sentenza del 13.12.2012, l’adita C.T.R. dichiarò inammissibile il ricorso per revocazione, giacchè la sentenza impugnata costituiva il frutto dell’apprezzamento delle risultanze processuali.

Acqua & Terme Fiuggi s.p.a. unip. in liq. e conc. prev. ricorre ora per cassazione, sulla base di un unico motivo, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con unico formale motivo, si denuncia omessa pronuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonchè violazione e falsa applicazione di norme di legge, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 La ricorrente si duole anzitutto del fatto che la C.T.R. ha omesso di pronunciare sulla preliminare questione da essa posta col ricorso per revocazione, ossia la necessità di adeguare la decisione al giudicato di C.T.R. della Lombardia n. 43/34/07, formatosi – sulla medesima vicenda ed in senso speculare – tra San Pellegrino e l’Agenzia, detto giudicato producendo effetti riflessi sui fatti di questa causa. Detta omissione, poi, avrebbe impedito al giudice della revocazione di valutare correttamente la presenza del vizio revocatorio, derivante dall’errata percezione di ciò che emerge dagli atti di giudizio, trattandosi nella specie, inequivocabilmente, di variazione in diminuzione.

2.1 – Il ricorso non può trovare accoglimento.

Iniziando l’esame dalla prima questione agitata col formalmente unico mezzo, ossia quella del giudicato, può senz’altro convenirsi con la ricorrente sul fatto che, effettivamente, la C.T.R. non l’ha affrontata, sicchè la doglianza circa l’omissione di pronuncia, in violazione dell’art. 112 c.p.c. (così interpretata la censura, testualmente denunciata come omessa motivazione) parrebbe cogliere nel segno. Tuttavia, è evidente che detta questione è infondata nel merito, giacchè il giudicato di cui all’art. 395 c.p.c., n. 5, è, inequivocabilmente, quello intercorso tra le medesime parti, e non concerne certo il giudicato “riflesso”, quale è quello di C.T.R. della Lombardia n. 43/34/07. Sul punto, dunque, può trovare applicazione il principio secondo cui “Alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111 Cost., comma 2, nonchè di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Suprema Corte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto” (Cass. n. 16171/2017).

Pertanto, alla luce di quanto precede, non può che ribadirsi la statuizione di inammissibilità della revocazione, anche per questa ulteriore ragione.

3.1 – Quanto poi alla seconda questione, la società ricorrente – senza peraltro individuare la norma di diritto che, al riguardo, assume essere stata violata dalla C.T.R. che ha pronunciato sulla revocazione – sostiene che l’omesso rilievo del giudicato ha impedito a quest’ultima di apprezzare correttamente le risultanze degli atti del giudizio, anche in relazione all’errore di fatto, ossia il riferirsi la nota di credito in questione ad operazioni in aumento e non già in diminuzione, tenuto conto di quanto disposto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 26.

Al riguardo, ribadito quanto già detto sulla questione del giudicato, dalla stessa prospettazione della ricorrente emerge che il preteso vizio revocatorio, in cui sarebbe incorsa la prima C.T.R., tale non è e non può essere, in quanto – nella specie – il giudice d’appello non s’è limitato ad apprezzare un dato numerico o semplicemente matematico emergente dalla nota di credito in discorso (da cui far discendere il preteso errore di percezione), ma ha ricostruito la vicenda sulla base del corredo istruttorio offerto dalle parti, giungendo a sussumere la fattispecie nell’egida del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 26, commi 2 e 3, e ritenendo in particolare applicabile il limite temporale di cui al predetto comma 3.

Infatti, come emerge dal relativo passaggio della motivazione, trascritto dall’odierna ricorrente in ricorso (p. 9), la prima C.T.R., dopo aver ricostruito i contorni fattuali e documentali della vicenda, ha testualmente affermato che “in sostanza la tesi sostenuta dalla ricorrente non è condivisibile perchè nella fattispecie è indubbio che si verta proprio nell’ipotesi di diritto descritta nell’art. 26, comma 3 e che, in considerazione di come si è arrivati ad emettere la nota di credito in contestazione 7/9, essa è da considerare una ‘variazione in diminuzionè di cui all’art. 26, comma 2 per la quale operano i limiti temporali (non osservati) di cui al comma 3, il cui ‘dies a quò coincide con la consegna dei beni oggetto della fatturazione”.

Orbene, ritiene la Corte di assoluta evidenza che un preteso errore nella suddetta valutazione operata dalla C.T.R. revocanda circa la natura delle suddette operazioni, per come esplicitata nella motivazione, può essenzialmente connotarsi in due modi: a) o si tratta di un’erronea ricostruzione della fattispecie, sulla base di una non corretta lettura degli elementi di prova, sicchè il relativo vizio avrebbe dovuto denunciarsi senz’altro dinanzi a questa Corte, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione degli art. 115 c.p.c. e/o 116 c.p.c. (e nei ristretti limiti in cui il libero convincimento del giudice può essere proficuamente censurato nel giudizio di legittimità – v. Cass. n. 27000/2016; Cass. n. 1229/2019); oppure, b) se la fattispecie è stata correttamente ricostruita nei suoi contorni, può eventualmente venire in rilievo il “vizio di sussunzione”, cioè un errore nella individuazione della norma giuridica da applicare alla fattispecie (donde, appunto, il vizio di “falsa applicazione di norma di diritto”, che anch’esso avrebbe dovuto denunciarsi dinanzi a questa Corte ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Nell’uno o nell’altro caso, dunque, il preteso errore in cui sarebbe incorsa la C.T.R. revocanda non può mai ascriversi ad un deficit di percezione del dato processualmente rilevante. In altre parole, l’aver la prima C.T.R. ritenuto che dette operazioni andassero qualificate “in diminuzione”, anzichè (come pretenderebbe la ricorrente) “in aumento” è frutto di un giudizio, o se si preferisce di una valutazione del dato processuale, il che – com’è noto – esula dal perimetro dell’impugnazione disciplinata dall’art. 395 c.p.c. (ex multis, Cass. n. 26890/2019), trattandosi in ogni caso di pretesi vizi della decisione che avrebbero dovuto essere tempestivamente denunciati, anzichè per revocazione, dinanzi a questa Corte di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c..

Ne deriva, dunque, la piena correttezza, sul punto, della decisione impugnata. 4.1 – In definitiva, il ricorso è rigettato. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

In relazione alla data di proposizione del ricorso per cassazione (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021

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