LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –
Dott. CORRADINI Grazia – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4881/2013 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;
– ricorrente –
contro
Generali Costruzioni di G.C. & C. s.n.c., già
F.C. Costruzioni di G.C. & C. s.n.c.;
D.N.G., entrambi dichiarati falliti con sentenza del Tribunale di Avellino n. 29/2018 e F.C., rappresentati e difesi dall’Avv. De Prisco Nicola presso il cui studio in Nocera Inferiore, Gramsci, 5, sono elettivamente domiciliati per procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 425/4/12, depositata il 1.8.2012.
Udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 10.2.2021 dal Consigliere Castorina Rosaria Maria.
OSSERVA Con ordinanza parziale n. 9341/2020 questa Corte rigettava il ricorso proposto nei confronti di Generali Costruzioni di G.C. c. s.n.c. (già F.C. costruzioni di G.C. & C. snc) e di D.N.G. e disponeva il rinvio della causa a nuovo ruolo ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 10, conv. dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, con riferimento alla posizione di F.C. che aveva presentato domanda di definizione agevolata.
Con istanza del 20.9.2020 l’Agenzia delle Entrate, premesso che F.C. aveva effettuato il pagamento integrale di quanto dovuto per il perfezionamento della definizione, chiedeva fissarsi udienza di trattazione per la parte della lite non definita.
Tanto premesso la lite non ancora definita deve essere dichiarata estinta, avendo il contribuente effettuato il pagamento integrale di quanto dovuto per il perfezionamento della definizione, come attestato dall’Agenzia delle Entrate.
Nulla va statuito in ordine alle spese, in ragione del fatto che il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente (cfr. Cass. sez. 6, ord. 3 ottobre 2018, n. 24083).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio nei confronti di F.C..
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021