Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.18223 del 24/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –

Dott. CORRADINI Grazia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16450/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;

– ricorrente –

contro

C.L.;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 122/9/13, depositata il 15.5.2013.

Udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 10.2.2021 dal Consigliere Rosaria Maria Castorina.

OSSERVA Con sentenza n. 122/9/13, depositata il 15.5.2013 la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva parzialmente l’appello principale di C.L., esercente l’attività di “altri lavori speciali di manutenzione” e rigettava l’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Rieti che aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente su un avviso di accertamento, relativo all’anno di imposta 2004, con il quale erano stati recuperati a tassazione maggiori ricavi in base alle presunzioni di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51 e costi relativi ad operazioni inesistenti.

La CTR, per quanto ancora di interesse, rilevava che l’appello incidentale dell’ufficio non poteva essere accolto in quanto l’Agenzia delle entrate aveva affermato del tutto genericamente che non esistevano riscontri documentali che potessero privare di fondamento i recuperi effettuati, mentre le operazioni bancarie erano state adeguatamente giustificate dal Cari.

Avverso la sentenza della CTR L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidando il suo mezzo a tre motivi.

Il contribuente non ha spiegato difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo l’ufficio deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per aver la CTR rigettato l’appello incidentale dell’ufficio, rilevando che questo non aveva proposto motivi specifici di censura.

La censura è inammissibile in quanto non si confronta con la ratio decidendi della sentenza.

La CTR non ha ritenuto l’appello incidentale inammissibile per difetto di specificità, ma lo ha ritenuto infondato perchè non aveva fornito elementi atti a contrastare la decisione della CTP che aveva ritenuto che le operazioni bancarie fossero stata adeguatamente giustificate dal contribuente.

2.Con il secondo motivo l’ufficio deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 2 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2. Lamenta che la CTR aveva erroneamente attribuito l’onere della prova in materia di accertamenti bancari.

La censura è fondata.

Giova premettere che in materia di accertamenti bancari, la giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenze n. 4829/2015; 5758/2018) è ferma nel ritenere che, qualora l’accertamento, effettuato dall’Ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2), attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica, ma analitica, per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili.

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 228 del 2014, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n.2), secondo periodo, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, limitatamente alle parole “o compensi”, ed ha ridefinito il perimetro applicativo della norma relativa ai prelevamenti, la presunzione si applica ai movimenti bancari di prelevamento, se essi riguardano un imprenditore e non un lavoratore autonomo.

Nell’ambito del quadro normativo sopra delineato, la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione della presunzione legale posta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 con riferimento alla movimentazione sui conti correnti contestate dall’ufficio e oggetto dell’appello incidentale.

La CTR ha affermato, con riguardo alle operazioni bancarie che la CTP aveva ritenuto che fossero state adeguatamente giustificate dal Cari, che “l’Ufficio aveva affermato genericamente che non esistevano riscontri documentali che potessero privare di fondamento recuperi effettuati, che risultavano di contro integralmente legittimi” senza considerare che incombe sul contribuente dimostrare, analiticamente per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria, non sono riferibili ad operazioni imponibili.

Il secondo motivo di ricorso deve essere, pertanto accolto e la sentenza cassata, con assorbimento della trattazione del terzo motivo, con il quale si deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo e assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021

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