LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –
Dott. CORRADINI Grazia – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29622/2014 R.G. proposto da:
F.N. rappresentato e difeso dall’Avv. Fortunato Isabella e dall’avv. Finiani Beatrice con domicilio eletto presso lo studio CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni in Roma, via Agostino Depretis, 86, giusta procura speciale in calce ai ricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 1000/6/14, depositata il 30.4.2014.
Udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 10.2.2021 dal Consigliere Castorina Rosaria Maria.
RITENUTO IN FATTO
F.N., medico ginecologo, impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bari due avvisi di accertamento, per gli anni di imposta 2007 e 2008, con i quali veniva rettificato il reddito e recuperati a tassazione maggiori ricavi come rilevati dalla Guardia di finanza a seguito di verifica fiscale e indagini bancarie.
La Commissione adita, previa riunione, accoglieva parzialmente i ricorsi limitatamente ad alcuni versamenti e prelevamenti.
Il contribuente proponeva appello e la Commissione Tributaria della Puglia, con sentenza n. 1000/6/14 depositata il 30.4.2014 lo accoglieva parzialmente, solo con riferimento ad alcuni versamenti, ritenendoli giustificati.
Avverso la decisione F.N. ricorre per la cassazione affidando il suo mezzo a due motivi.
L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il contribuente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1.
Lamenta che erroneamente la CTR aveva ritenuto che la documentazione offerta dal contribuente fosse insufficiente a vincere la presunzione di legge.
La censura non è fondata.
Giova premettere che in materia di accertamenti bancari, la giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenze n. 4829/2015; 5758/2018) è ferma nel ritenere che, qualora l’accertamento, effettuato dall’Ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2), attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un’inversione dell’onere della prova, a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica, ma analitica, per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili, dalla movimentazione bancaria, non sono riferibili ad operazioni imponibili.
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 228 del 2014, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2), secondo periodo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, limitatamente alle parole “o compensi”, ed ha ridefinito il perimetro applicativo della norma relativa ai prelevamenti, la presunzione si applica ai movimenti bancari di prelevamento, solo se essi riguardano un imprenditore e non un lavoratore autonomo.
Ne consegue che in tema di accertamento, resta invariata la presunzione legale posta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 con riferimento ai soli versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo, sicchè questi è onerato di provare in modo analitico l’estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili, mentre è venuta meno, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, l’equiparazione logica tra attività imprenditoriale e professionale relativamente ai prelevamenti sui conti correnti (Cass. nn. 16697 del 09/08/2016, 19029 del 27/09/2016).
Nell’ambito del quadro normativo sopra delineato, la sentenza impugnata fa corretta applicazione della presunzione legale posta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 con riferimento ai versamenti effettuati sul conto corrente dal contribuente, che era onerato di provare in modo analitico l’estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili.
In particolare la CTR ha rilevato che inidonea alla giustificazione dei movimenti era la documentazione fornita dal contribuente tenuto conto che la verifica della Guardia di finanza aveva evidenziato casi di sottofatturazione, la omessa dichiarazione di compensi, nonchè la percezione di compensi a prestazione pari a Euro130,00 in netto contrasto con la media di Euro 65,00 desumibile dal prospetto riepilogativo offerto dallo stesso contribuente.
Nessuna questione si fa in ricorso con riferimento a operazioni di prelievo.
2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.
Lamenta che la CTR non aveva tenuto conto dei ricavi riconducibili alle parcelle emesse nei giorni immediatamente precedenti al versamento e della incidenza percentuale dei costi presunti a fronte dei maggiori ricavi accertati.
La censura non è fondata.
2.1. La CTR ha posto a base della sua decisione tutta la documentazione offerta dal contribuente ed evidentemente anche gein quella relativa alla giustificazione dei ricavi emessa nei giorni precedenti il versamento.
2.2. Il contribuente mostra di confondere l’accertamento analitico, che bene può fondarsi anche su prova presuntiva legale utilizzando i dati contabili e bancari, con l’accertamento induttivo, che prescinde, invece, proprio dai dati contabili e bancari, in quanto inattendibili o talmente frammentati da essere inutilizzabili per la completa ricostruzione della situazione economico-patrimoniale del contribuente: solo in questo secondo caso, infatti, l’Ufficio finanziario, quando accerta con metodo induttivo i redditi/ricavi, è tenuto anche a determinare induttivamente i costi, mentre nel caso in esame, in cui l’avviso è stato emesso a seguito di accertamento condotto con metodo analitico (essendo stato quantificato il maggior importo dell’imponibile in base agli stessi dati dei documenti bancari), a fronte della prova presuntiva legale dei maggiori redditi, il contribuente che intenda avvalersi della deduzione di eventuali maggiori costi non indicati nella dichiarazione è tenuto a fornire la prova certa delle eventuali componenti negative di reddito non indicate nella dichiarazione o non registrate nelle scritture contabili.
Questa Corte ha affermato che “soltanto in caso di accertamento induttivo puro, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 2, il Fisco deve riconoscere una deduzione in misura percentuale forfetaria dei costi di produzione mentre in ipotesi di accertamento analitico o analitico presuntivo (come le indagini bancarie) è il contribuente che deve dimostrare, con onere probatorio a suo carico, l’esistenza dei presupposti per la deducibilità dei costi afferenti ai maggiori ricavi o compensi, senza che l’ufficio possa o debba procedere al riconoscimento forfetario di componenti negativi” (Cass. 11879/2017, Cass. n. 20679/2014 e n. 25317/2014).
Il ricorso deve essere, conseguentemente rigettato.
Nulla sulle spese in considerazione del fatto che l’ufficio si è costituito al solo fine della partecipazione all’udienza di discussione.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021