LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRUCITTI Roberta M.C. – Presidente –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. VENEGONI Andrea – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20316-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
MINIMOLD STAMPI SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1739/2013 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di TORINO, depositata il 27/06/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglia del 23/02/2021 dal Consigliere Dott. ANDREA VENEGONI.
RITENUTO
CHE:
L’Ufficio delle imposte dirette di Rivoli recuperava a tassazione alcune voci del reddito di impresa della società F.lli C. di C.C. e c. s.n.c., poi Minimold Stampi srl, per l’anno 1984, quali un maxi-canone di leasing, costi ritenuti non inerenti e non di competenza dell’anno di riferimento, compensi agli amministratori per assenza di certezza del costo.
La CTP dichiarava illegittimi tutti i recuperi fiscali ad eccezione dei costi di competenza del 1983.
L’ufficio proponeva appello e la Commissione di secondo grado respingeva in gran parte l’appello.
L’ufficio ricorreva allora alla Commissione Tributaria Centrale che respingeva il ricorso.
Per la cassazione di quest’ultima sentenza ricorre l’ufficio sulla base di tre motivi.
Il contribuente non si è costituito.
CONSIDERATO
CHE:
Con il primo motivo l’ufficio deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 132 e 112 c.p.c., del D.P.R. n. 636 del 1972, art. 37, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, (art. 360 c.p.c., n. 4).
La sentenza è nulla perchè totalmente mancante della motivazione, essendosi limitata a respingere il ricorso dopo avere esposto le conclusioni delle parti.
Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 74 Tuir, nel testo vigente ratione temporis (art. 360 c.p.c., n. 3).
La CTR, respingendo il ricorso, avrebbe errato nel non recuperare a tassazione il maxi-canone di leasing dedotto, perchè lo stesso andava ripartito secondo la durata del contratto Con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 109 tuir, comma 5, (art. 360 c.p.c., n. 3).
La CTR avrebbe errato nell’annullare la ripresa a tassazione dei compensi agli amministratori, atteso che l’importo dedotto non era desumibile da alcun documento societario, e non sussistevano quindi i presupposti per la deduzione.
Il primo motivo è fondato, con assorbimento dei restanti.
Il caso di specie appare davvero come una di quelle, non frequenti, ipotesi di scuola di mancanza della motivazione; la sentenza ha solo trascritto le conclusioni delle parti e gli esiti del giudizio di secondo grado, e la decisione consiste, in sostanza, nel solo dispositivo, mentre la parte motiva è mancante del tutto.
La circostanza è evidentissima laddove ancora nel penultimo paragrafo dell’ultima pagina la sentenza si diffonde a riportare solo le conclusioni della società, quindi dà atto che l’ufficio ha presentato istanza di persistenza, e, immediatamente dopo, conclude direttamente con il dispositivo confermando l’impugnata decisione.
E’ vero che secondo questa Corte (tra le altre sez. L, n. 10033 del 2007 (Rv. 596633 – 01):
“La trascrizione e condivisione della difesa di una delle parti senza esplicitarne le ragioni non costituisce motivazione della sentenza, ma è sufficiente, affinchè si eviti la nullità della sentenza per mancanza di motivazione, che nel recepire gli argomenti della parte il giudice fornisca, anche sinteticamente, le ragioni per le quali la tesi condivisa è preferibile alla tesi avversaria”, ma, nel caso di specie, non è presente neppure quel minimo livello di motivazione che indichi la preferenza per la tesi di una parte anzichè dell’altra.
Come detto, vi è solo l’esposizione delle tesi delle parti e poi vi è direttamente il dispositivo.
In questo modo, il provvedimento non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, ed integrare il vizio dedotto (tra le più recenti, sez. I, n. 13248 del 2020).
La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, con rinvio della causa alla CTR del Piemonte, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio.
L’accoglimento del motivo determina, logicamente, l’assorbimento degli altri motivi di ricorso.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo, assorbiti i restanti.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla CTR del Piemonte, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021