LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. NONNO Giacomo – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –
Dott. NOVIK Adet – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9325/2014 R.G. proposto da:
M.V., rappresentato e difeso dall’avv.to Donatello Esposito, elett. dom. presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 29/29/13, depositata il 14 febbraio 2013, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2021 dal Consigliere Adet Toni Novik.
RITENUTO
CHE:
– la controversia ha ad oggetto l’avviso di accertamento emesso dall’agenzia delle entrate nei confronti di M.V. con cui l’ufficio accertava induttivamente il maggior reddito imponibile, per l’anno 2004, alla luce degli studi di settore;
– la Commissione tributaria provinciale di Napoli ha respinto il ricorso del contribuente; la Commissione tributaria regionale della Campania (CTR) ha accolto l’appello dell’agenzia e riformato la sentenza di primo grado; il contribuente ha proposto ricorso per cassazione per tre motivi;
– l’Agenzia delle Entrate non si è costituita tempestivamente, limitandosi a depositare atto con cui ha chiesto di poter partecipare all’eventuale udienza di discussione.
CONSIDERATO
CHE:
– con il primo motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4, 5, il contribuente ha eccepito la nullità della sentenza per irregolare instaurazione del contraddittorio, rilevando come la notifica del ricorso da parte dell’agenzia non fosse avvenuta nei confronti del ragionier E.A., presso cui aveva eletto domicilio;
– rileva che dall’avviso di ricevimento prodotto dall’appellante si ricavava che il plico “sarebbe stato consegnato ad una “persona giuridica: Ragioniere” e, come si legge poco sotto, consegnato ad un “delegato del comandante del (corpo o reparto): segue firma illeggibile”;
– vi sarebbe quindi alternativamente o nullità della notifica per mancato invio della lettera raccomandata, dovuta quando l’atto non viene consegnato personalmente al destinatario, o nullità per consegna a persona non addetta al servizio del destinatario;
– la censura è fondata: dall’avviso di ricevimento contenuto nel fascicolo, di cui è consentito l’esame stante la natura del vizio dedotto, non è dato comprendere a chi corrisponda il soggetto “persona giuridica: Ragioniere” a cui l’atto è stato consegnato, se si tratti personalmente del destinatario, e la dizione persona giuridica sia un mero errore materiale (come è certamente quello facente riferimento al comandante del corpo, seguito dalla firma B.G. evidentemente riferibile al messo notificatore), o di altro soggetto, e in questo secondo caso in quale rapporto si poneva con il destinatario, e se fosse o meno un incaricato al ritiro; la conseguenza rilevante è che, mentre nel primo caso la cd. raccomandata informativa non è necessaria, nel secondo caso il mancato invio della CAN determina la nullità della notifica dell’atto;
– questa Corte ha anzitutto chiarito che “In tema di notificazione a mezzo posta, in caso di consegna del piego a persona diversa dal destinatario dell’atto, l’omessa attestazione della spedizione della lettera raccomandata prevista dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, comma 5, aggiunto dal D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 2-quater, convertito nella L. 28 febbraio 2008, n. 31, costituisce non una mera irregolarità, ma un vizio dell’attività dell’agente postale che determina, fatti salvi gli effetti della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, la nullità della notificazione nei riguardi del destinatario”. (Sez. 5, Ordinanza interlocutoria n. 1366 del 25/01/2010, Rv. 612391 – 01; Cass. 12438/2016;)”; si è poi specificato che: “In tema di notificazione a mezzo posta degli atti processuali, in caso di consegna del piego a persona diversa dal destinatario dell’atto, la mancata prova dell’avvenuta spedizione della cd, raccomandata informativa determina non l’inesistenza, bensì la nullità della notifica dell’atto di appello, suscettibile di sanatoria “ex tunc” per raggiungimento dello scopo nel caso di costituzione dell’appellato, anche se effettuata al solo fine di eccepire la nullità”. (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 24823 del 05/12/2016, Rv. 642027 01);
– nel caso in esame, considerato che nel giudizio di appello il contribuente non risulta costituito in giudizio, deve dichiararsi la nullità della notifica dell’atto di appello e della sentenza; gli ulteriori motivi sono assorbiti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, alla CTR della Campania in diversa composizione per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 24 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021