Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.18228 del 24/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11238/2014 R.G. proposto da:

A.A., in proprio e quale socia accomandataria della società “L’Idea di A.A. & c.” s.a.s., (già

“L’Idea dl C.S. & c. s.a.s.”), rappresentata e difesa dall’avv.to Francesco Venturi, elett. dom. presso lo studio in Roma, via Cassiodoro 15;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria, n. 35/1/13, depositata il 22 marzo 2013, non notificata.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 24/02/2021 dal Consigliere Adet Toni Novik.

RILEVATO

CHE:

– A.A. (di seguito, la contribuente) propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria n. 35/1/13, depositata il 22 marzo 2013, che riformando la sentenza di primo grado ad essa favorevole aveva accolto l’appello proposto dall’agenzia delle entrate: con il ricorso era stato chiesto l’annullamento di due avvisi di accertamento per Iva, Irpef e Irap relativi all’anno di imposta 2005, con cui si erano determinati maggiori ricavi in applicazione degli studi di settore;

– il giudice di appello confermava l’accertamento sul rilievo che l’ufficio non si era limitata a verificare lo scostamento dagli studi di settore, ma aveva valutato l’andamento dell’attività sulla base dei crescenti acquisti nel corso degli anni;

– il ricorso è affidato a tre motivi; l’agenzia si è costituita al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione;

– con memoria del 7 febbraio 2020, la contribuente ha dichiarato di rinunciare al ricorso avendo la socia accomandataria e legale rappresentante C.S. presentato, in data 18 aprile 2017, dichiarazione di adesione alla definizione agevolata e versato la somma quantificata da Equitalia servizi di riscossione s.p.a. a definizione del debito tributario;

– alla luce della documentazione prodotta e della richiesta proveniente dalla stessa contribuente, deve quindi dichiararsi l’estinzione del giudizio. Per giurisprudenza di questa Corte il pagamento a seguito di definizione agevolata comprende le spese processuali, atteso che, per espressa previsione di legge, “Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate” (D.L. 119 del 2018, art. 6, comma 13; conf. art. 46, comma 3, proc. trib.).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo e compensai le spese.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021

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