LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. NONNO Giacomo – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –
Dott. NOVIK Adet – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11238/2014 R.G. proposto da:
A.A., in proprio e quale socia accomandataria della società “L’Idea di A.A. & c.” s.a.s., (già
“L’Idea dl C.S. & c. s.a.s.”), rappresentata e difesa dall’avv.to Francesco Venturi, elett. dom. presso lo studio in Roma, via Cassiodoro 15;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria, n. 35/1/13, depositata il 22 marzo 2013, non notificata.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 24/02/2021 dal Consigliere Adet Toni Novik.
RILEVATO
CHE:
– A.A. (di seguito, la contribuente) propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria n. 35/1/13, depositata il 22 marzo 2013, che riformando la sentenza di primo grado ad essa favorevole aveva accolto l’appello proposto dall’agenzia delle entrate: con il ricorso era stato chiesto l’annullamento di due avvisi di accertamento per Iva, Irpef e Irap relativi all’anno di imposta 2005, con cui si erano determinati maggiori ricavi in applicazione degli studi di settore;
– il giudice di appello confermava l’accertamento sul rilievo che l’ufficio non si era limitata a verificare lo scostamento dagli studi di settore, ma aveva valutato l’andamento dell’attività sulla base dei crescenti acquisti nel corso degli anni;
– il ricorso è affidato a tre motivi; l’agenzia si è costituita al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione;
– con memoria del 7 febbraio 2020, la contribuente ha dichiarato di rinunciare al ricorso avendo la socia accomandataria e legale rappresentante C.S. presentato, in data 18 aprile 2017, dichiarazione di adesione alla definizione agevolata e versato la somma quantificata da Equitalia servizi di riscossione s.p.a. a definizione del debito tributario;
– alla luce della documentazione prodotta e della richiesta proveniente dalla stessa contribuente, deve quindi dichiararsi l’estinzione del giudizio. Per giurisprudenza di questa Corte il pagamento a seguito di definizione agevolata comprende le spese processuali, atteso che, per espressa previsione di legge, “Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate” (D.L. 119 del 2018, art. 6, comma 13; conf. art. 46, comma 3, proc. trib.).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo e compensai le spese.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 24 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021