Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.18230 del 24/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16162/2014 R.G. proposto da:

L.A., rappresentato e difeso dall’avv.to Costantino Della Corte, elett. dom. presso lo studio dell’avv.to Ignazio Serra, in Roma, viale G. Mazzini 138;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sez. staccata di Lecce, n. 117/22/13, depositata il 20 maggio 2013, non notificata.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 24/02/2021 dal Consigliere Adet Toni Novik.

RILEVATO

CHE:

– L.A. (di seguito: il contribuente) propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 117/22/13, sezione staccata di Lecce, depositata il 20 maggio 2013, che ne aveva rigettato l’appello proposto avverso la sentenza di primo grado ad esso sfavorevole: con il ricorso originario il contribuente aveva impugnato gli avvisi di accertamento per gli anni di imposta 2003-2004, con cui era stata accertata evasione di tributi (contributi previdenziali, Irpef e addizionali, Irap ed Iva), rispettivamente per complessivi Euro 17.379,00 e 58.375,00; erano state applicate sanzioni ed interessi;

– la CTP aveva dichiarato cessata la materia del contendere relativamente all’anno 2003 e aveva rigettato il ricorso per l’anno d’imposta 2004;

– il giudice di appello confermava la sentenza di primo grado ribadendo la correttezza dell’accertamento analitico effettuato dall’ufficio sulla base del PVC della Guardia di Finanza, legittimamente richiamato per relationem, da cui era scaturita l’inattendibilità dell’intero sistema contabile; il contribuente, osservava, non era stato “in grado di confutare adeguatamente quanto sostenuto dall’ufficio in merito alla contabilizzazione delle movimentazioni finanziarie”; inoltre, era emersa la contabilizzazione di movimentazioni finanziarie a copertura di debiti risultanti ancora in essere, ritenuta dimostrativa di acquisti in nero;

– il ricorso è affidato ad un solo motivo, cui l’agenzia delle entrate resiste con controricorso.

CONSIDERATO

CHE:

– con l’unico motivo, il contribuente eccepisce: “Vizio di motivazione per l’omesso esame di documenti relativi ad un punto decisivo della controversia”, sul rilievo che la CTR aveva omesso di esaminare la relazione giurata depositata con l’atto di appello con cui egli, al contrario di quanto sostenuto nella sentenza impugnata, con rilievi decisivi, analiticamente riportati nell’atto di appello, in uno con la trascrizione della suddetta relazione, aveva contrastato le conclusioni della Guardia di Finanza, che l’ufficio aveva recepito nell’avviso di accertamento;

– la censura è inammissibile;

– l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831 – 01);

– nel caso in esame, effettivamente la sentenza impugnata non menziona la perizia giurata depositata dal contribuente, ma affermando che “la verifica aveva riscontrato gravi ed evidenti errori od omissioni contabili che avevano determinato l’incertezza dell’intero sistema contabile”, tra cui “movimentazioni finanziarie a copertura dei debiti risultanti ancora in essere”, ha implicitamente dedotto l’irrilevanza di accertamenti basati su scritture contabili inficiate da “gravi ed evidenti errori ed omissioni contabili”;

– del resto, alla luce della verificata inattendibilità delle operazioni finanziarie, l’omesso apprezzamento degli esiti di talune indagini istruttorie condotte dai consulenti della parte, concerne censura sul merito delle risultanze della consulenza tecnica esperita dalla parte medesima, inammissibile in sede di legittimità;

– il ricorso va respinto, con condanna alle spese liquidate in dispositivo. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dell’obbligo di versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata, trattandosi di ricorso per cassazione la cui notifica si è perfezionata successivamente alla data del 30 gennaio 2013 (Cass., Sez. 6-3, sentenza n. 14515 del 10 luglio 2015).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il contribuente alle spese del giudizio che liquida in Euro 5.600, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021

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