Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.18231 del 24/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 71/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Edilizia CA.MA. s.r.l., in persona del legale rappresentante;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 361/29/13, depositata il 6 novembre 2013, non notificata.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 24/02/2021 dal Consigliere Adet Toni Novik.

RILEVATO

CHE:

– l’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 361/29/13, depositata il 6 novembre 2013, che ne aveva rigettato l’appello proposto avverso la sentenza di primo grado ad essa sfavorevole: con il ricorso originario la società Edilizia Ca.Ma. S.r.l. (di seguito: la contribuente) aveva impugnato l’avviso di accertamento per l’anno di imposta 2005, con cui erano state recuperate a tassazione somme dovute per Irpeg, Irap ed Iva;

– la CTP aveva accolto il ricorso in relazione al difetto di motivazione dell’avviso di accertamento, recependo l’eccezione della contribuente secondo cui il verbale della GdF, redatto in sede di verifica effettuata presso il Consorzio Citec, non era stato ad esso allegato, in tal modo precludendole la conoscenza dei dati acquisiti;

– il giudice di appello confermava la sentenza di primo grado ribadendo la necessità della allegazione all’avviso di accertamento del verbale della GdF, omissione non superata dal riassunto di esso perchè “dall’esame del testo emerge che le considerazioni conclusive finali sono state pretermesse, a prescindere dal fatto che l’ufficio fa proprie, sic et simpliciter, le rilevazioni e le conclusioni cui è pervenuto l’organo verificatore”;

– il ricorso è affidato a due motivi; la contribuente non si è costituita.

CONSIDERATO

CHE:

– con il primo motivo, l’agenzia eccepisce: “Violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42”, censurando l’affermazione della CTR circa la necessità della riproduzione integrale, comprese le conclusioni, del PVC richiamato nell’atto di accertamento; secondo la ricorrente, l’obbligo di riproduzione dei contenuti essenziali dell’atto richiamato, imposto dalle norme indicate nella rubrica, era soddisfatto allorquando il contribuente era messo in condizione di comprendere le ragioni della pretesa impositiva; l’onere in questione non sussisteva quando, come nel caso in esame, l’avviso di accertamento conteneva una motivazione autonoma e idonea a consentire al contribuente di potersi difendere in giudizio;

– la censura è fondata;

– questa Corte, anche di recente, ha ribadito che “in tema di motivazione “per relationem” degli atti d’imposizione tributaria, la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1, nel prevedere che debba essere allegato all’atto dell’Amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non trova applicazione per gli atti di cui il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza per effetto di precedente comunicazione” (Cass. n. 407/2015; Cass. n. 18793/2008). In sostanza, nel regime introdotto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, l’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche “per relationem”, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all’atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l’insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell’atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente – ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale – di individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento (Cass. 2n. 3923/2016). E’ stato poi precisato (Cass. n. 15327/2014) che lo Statuto del contribuente, art. 7, comma 1, nel prevedere che debba essere allegato all’atto dell’amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato in motivazione, si riferisce esclusivamente agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza;

– nel caso in esame, dal raffronto tra l’atto di accertamento ed il verbale della Guardia di Finanza, riportati nel ricorso ai fini dell’autosufficienza, si ricava che l’ufficio aveva adempiuto all’onere motivazionale riportando le parti salienti del PVC, riferite alla sua posizione, in tal modo consentendo alla contribuente di efficacemente difendersi nell’ambito del giudizio; nel richiedere che fossero riportate anche le conclusioni pretermesse, la CTR afferma in sostanza il principio per cui per la validità dell’atto sia necessario riportare per intero l’atto richiamato, ma in questo modo ha violato la legge perchè per soddisfare l’obbligo di motivazione è sufficiente riportare la parte essenziale;

– quanto all’affermazione secondo cui l’ufficio avrebbe recepito acriticamente le rilevazioni conclusioni dell’organo verificatore, si osserva che la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che “In tema di avviso di accertamento, la motivazione “per relationem” con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell’esercizio dei poteri di polizia tributaria” non è illegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte dell’Ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l’Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto adeguatamente motivato l’avviso di accertamento che, richiamando il processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, evidenziava che la società contribuente aveva annotato fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse da altra società “cartiera”, così registrando costi indebiti)”. (Sez. 5 -, Sentenza n. 32957 del 20/12/2018, Rv. 652115 – 01). E’ stato infatti ritenuto, con giurisprudenza che il Collegio fai propria, che l’ufficio, avvalendosi legittimamente delle prestazioni di altri organi, come la guardia di finanza, non ha necessità assoluta di svolgere ulteriore, autonoma ed integratrice attività istruttoria, o di esporre con diverse parole gli stessi concetti, quando questi siano condivisi (Cass. n. 1236/2006, n. 10.205/2003);

– il secondo motivo subordinato, con cui l’agenzia deduce “Omesso esame di fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, sul rilievo che la riproduzione delle “considerazioni conclusive finali” del PVC non avevano rilevanza ai fini della determinazione della pretesa tributaria, è assorbito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla CTR del Lazio in diversa composizione per nuovo esame.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021

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