LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. Di MARZIO Paolo – Consigliere –
Dott. SAIEVA Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3026-2015 proposto da:
EQUITALIA NORD SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TRONTO 32, presso lo studio dell’avvocato GIULIO MUNDULA, rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTO RENZELLA;
– ricorrente –
contro
A.M.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 3026/2014 della COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA, depositata il 10/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/03/2021 dal Consigliere Dott. NAPOLITANO LUCIO.
lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. BASILE TOMMASO che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RILEVATO
che:
La Commissione tributaria regionale (CTR) della Lombardia, con sentenza n. 3026/2014, depositata il 10 giugno 2014, non notificata, in totale riforma della pronuncia di primo grado resa tra le parti dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, che aveva respinto il ricorso proposto dalla sig.ra A.M. nei confronti di Equitalia Nord S.p.A. avverso avviso d’iscrizione ipotecaria, accolse il ricorso della contribuente in relazione al motivo col quale si era doluta dell’omessa preventiva notifica d’intimazione ad adempiere, di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50, comma 2, ritenendo assorbiti gli ulteriori motivi d’impugnazione.
Avverso la sentenza della CTR Equitalia Nord S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La contribuente è rimasta intimata.
Il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. Tommaso Basile, ha depositato conclusioni scritte ai sensi dell’art. 380 bis 1, c.p.c., chiedendo l’accoglimento del ricorso in relazione al primo motivo, assorbiti gli altri.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, con riferimento al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50 in combinato disposto con il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77”, lamentando l’error in iudicando in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata nella parte in cui ha statuito che l’iscrizione ipotecaria doveva essere preceduta da avviso contenente l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni, quale atto prodromico per dar corso all’esecuzione forzata.
2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia nullità della sentenza e/o del procedimento ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riferimento alla violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere omesso la CTR di pronunciare su tutta l’estensione della domanda, in particolare nella parte in cui la sentenza impugnata aveva omesso di pronunciare sull’appello incidentale proposto da Equitalia Nord S.p.A. avverso la sentenza di primo grado, nella parte in cui detta sentenza aveva escluso che l’omessa instaurazione del giudizio in primo grado nei confronti dell’ente impositore determinasse l’inammissibilità della domanda della contribuente.
3. Infine, con quello che è indicato come terzo motivo, la ricorrente si limita in realtà ad osservare come l’accoglimento del ricorso proposto in sede di legittimità comporti la necessità di regolare diversamente le spese di lite, compensate tra le parti dalla CTR quanto al doppio grado del giudizio di merito.
4. Il primo motivo è infondato nei termini di seguito chiariti.
4.1. Sulla questione con essa devoluta alla Corte si sono espresse le Sezioni Unite (cfr. Cass. SU 18 settembre 2014, n. 19667 e n. 19668) enunciando i due seguenti principi di diritto:
“L’iscrizione ipotecaria prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, sicchè può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell’intimazione di cui al citato D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, la quale è prescritta per l’ipotesi in cui l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento”.
“In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 (nella formulazione vigente “ratione temporis”), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dal medesimo D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, comma 2 bis, come introdotto dal D.L. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla L. 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni – per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità”.
4.2. Alla stregua di detti principi questa Corte ha già avuto modo in più occasioni di chiarire in controversie analoghe che, quantunque non risulti pertinente, alla luce del primo principio sopra trascritto, da parte della CTR, il richiamo alla disposizione di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, nondimeno spetti alla Corte qualificare giuridicamente la tesi della parte contribuente, che ha comunque dedotto la nullità dell’iscrizione dell’ipoteca a causa della mancata instaurazione del contraddittorio, senza che assuma rilievo la circostanza che sia stata invocata una norma in concreto non applicabile, dovendo il giudice dare adeguata veste giuridica ai fatti, utilizzando la normativa che ad essi si attaglia (cfr., ex mu/tis, Cass. sez. 5, ord. 25 febbraio 2020, n. 5018; Cass. sez. 5, 14 aprile 2016, n. 13155; Cass. sez. 6-5, 23 novembre 2015, n. 23875).
4.3. Nella fattispecie in esame, la sentenza della CTR, che ha dichiarato la nullità dell’iscrizione per mancanza di pregressa intimazione e, dunque, in sostanza, per omessa attuazione del contraddittorio, laddove ha rilevato che “(p)er il suo effetto altamente pregiudizievole sulla sfera patrimoniale della contribuente la predetta iscrizione ipotecaria esigeva tale necessario adempimento, pretermesso invece nel caso di specie dalla controparte”, deve ritenersi pertanto conforme a diritto, pur se fondata su una disposizione inapplicabile, quale D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, salva soltanto la necessità di correzione, ex art. 384 c.p.c., u.c., della motivazione, nei termini sopra esposti.
5. Del pari è infondato il secondo motivo.
La sentenza impugnata dà atto della questione dell’eccepita inammissibilità dell’originaria domanda della contribuente per mancata notifica del ricorso introduttivo all’ente impositore, donde, avendo pronunciato nel merito, deve ritenersi che detta questione sia stata implicitamente rigettata, non sussistendo, dunque, alla stregua della consolidata giurisprudenza della Corte in materia, il denunciato vizio di omessa pronuncia (cfr., tra le molte, Cass. sez. 5, ord. 6 dicembre 2017, n. 29191; Cass. sez. 1, 13 ottobre 2017, n. 24155).
6. Resta assorbito il terzo motivo.
7. Il ricorso va pertanto rigettato.
8. Nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di legittimità, essendo la contribuente rimasta intimata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021