Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.18248 del 24/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. Di MARZIO Paolo – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25461-2015 proposto da:

P.P., rappresentato e difeso dall’Avv. Gianluca Macchia, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Cassia, n. 833;

– ricorrenti- –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1643/2015 della COMM.TRIB.REG.LAZIO, depositata il 19/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/03/2021 dal Consigliere Dott. NAPOLITANO LUCIO.

RILEVATO

che:

Il sig. P.P. fu destinatario di avviso di accertamento, col quale, con metodo sintetico ed a seguito di accertamenti bancari, fu rettificato per l’anno d’imposta 2005 il reddito di capitale dichiarato, quale titolare di partecipazioni in diverse società di capitali, essendo stato accertato a tal riguardo un maggior reddito imponibile di Euro 7.315.250,00, con conseguente determinazione di maggiore IRPEF dovuta, sanzioni ed interessi.

La Commissione tributaria provinciale (CTP) di Roma, dinanzi alla quale il contribuente impugnò l’atto impositivo, accolse parzialmente il ricorso, sovrapponendo la specifica tematica del presente giudizio all’esito in primo grado dinanzi alla stessa CTP delle controversie relative agli accertamenti per l’annualità 2006 relativi a due società partecipate per la quota del 70% dal P., precisamente la O.R.V.I. Divisione Serramenti S.r.l. e la O.R.V.I. Divisione Prefabbricati S.r.l.

L’appello proposto dall’Ufficio avverso la sentenza di primo grado fu accolto dalla Commissione tributaria Regionale (CTR) del Lazio, con sentenza n. 1643/35/15, depositata il 19 marzo 2015, non notificata, che ritenne del tutto legittimo l’avviso di accertamento impugnato.

Avverso detta sentenza il P. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, cui l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia “(v)iolazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53 e s.s. e art. 112 c.p.c., nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, nella parte in cui la CTR ha omesso di rilevare l’inammissibilità dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado per difetto di specificità dei motivi, sebbene il contribuente avesse formulato la relativa eccezione nelle proprie controdeduzioni depositate all’atto della costituzione in giudizio nel processo di appello.

2. Il motivo è inammissibile in relazione ad un duplice profilo.

2.1. Quanto al primo, esso è inammissibile nella parte in cui la doglianza investe il vizio di omessa pronuncia sull’eccezione d’inammissibilità del’appello.

Va in proposito ricordato il costante indirizzo della giurisprudenza di questa Corte secondo cui “”(l’)omesso esame di una questione puramente processuale non integra il vizio di omessa pronuncia, configurabile soltanto con riferimento alle domande ed eccezioni di merito” (cfr., ex multis, Cass. sez. 6-2, ord. 14 marzo 2018, n. 6174; Cass. sez. 6-2, ord. 12 gennaio 2016, n. 321).

2.2. Viceversa, laddove la censura investe in sè la denuncia della violazione o falsa applicazione di norma processuale, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, che prevede, tra i requisiti del ricorso in appello, prescritti a pena d’inammissibilità del gravame, che esso debba contenere i motivi specifici dell’impugnazione, dei quali, secondo il contribuente, il ricorso dell’Ufficio avverso la sentenza di primo grado sarebbe stato carente, essa è da ritenere inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1.

2.2.1. Va premesso che l’atto di appello, riportato in ricorso dal contribuente nella sua gran parte in ossequio al principio di autosufficienza, sconta, parzialmente, dovendosi confrontare con la sentenza impugnata, la confusione – in parte peraltro indotta dallo stesso contribuente con il ricorso introduttivo in primo grado – tra la vicenda processuale avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento relativo all’anno 2005, oggetto del presente giudizio, che prescinde in toto da atti diretti all’accertamento di maggior reddito d’impresa per la stessa annualità nei confronti di società partecipate dal P., essendo effettuato con metodo sintetico ed in base ad accertamenti bancari, e quella oggetto di diverso giudizio già pendente dinanzi a questa Corte, recante il n. RG 3033/2005 e del pari definito da questo stesso collegio in data odierna, riguardante appunto l’accertamento di maggior reddito da capitale nei confronti del P., per l’anno 2006, quest’ultimo sì direttamente correlato con l’accertamento per tale annualità di maggior reddito d’impresa in capo alle due succitate società, a ristretta base partecipativa (l’altra socia essendo la sorella dell’odierno ricorrente P.M.), di ciascuna delle quali il P.P. detiene la partecipazione del 70% del capitale sociale.

2.2.2. Ciò doverosamente premesso, deve però del pari rilevarsi, come si desume dallo stesso motivo di ricorso per cassazione del contribuente, che il ricorso in appello, nel sottoporre a critica la sentenza di primo grado, dopo avere espressamente censurato la riduzione dell’imponibile rispetto a quello accertato operata dal giudice di primo grado, rilevando comunque che le sentenze – riferite peraltro a diversa annualità nelle more intervenute nei confronti delle società – non erano passate in giudicato, abbia espressamente richiamato gli elementi in virtù dei quali si è provveduto da parte dell’Amministrazione finanziaria alla rettifica induttiva del reddito da capitale del contribuente per l’anno 2005, segnatamente le risultanze degli accertamenti bancari sui quali era essenzialmente motivata la ripresa a tassazione delle maggiori imposte dovute, così come rappresentata nell’avviso di accertamento.

2.2.3. Ne consegue che nella fattispecie in esame debba trovare applicazione il principio di diritto costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, al quale va data in questa sede ulteriore continuità, secondo cui “(n)el processo tributario, ove l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell’avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l’onere d’impugnazione specifica previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, secondo il quale il ricorso in appello deve contenere “i motivi specifici dell’impugnazione” e non già “nuovi motivi”, atteso il carattere devolutivo pieno dell’appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito” (cfr. Cass. sez. 5, 29 febbraio 2012, n. 3064; tra le molte conformi, più di recente, si vedano anche Cass. sez. 5, 30 dicembre 2016, n. 27497 e n. 27498; Cass. sez. 6-5, ord. 22 marzo 2017, n. 7369).

2.2.4. La sentenza impugnata che, giudicando nel merito, ha implicitamente ritenuto ammissibile il gravame dell’Amministrazione, è dunque in linea con l’enunciato principio di diritto, rispetto al quale il ricorso del contribuente si pone invece in contrasto, senza che siano stati proposti nuovi argomenti idonei ad indurre un mutamento nell’orientamento di questa Corte in materia.

3. Ciò comporta (cfr. Cass. SU, 21 marzo 2017, n. 7155; Cass. sez. 2, ord. 28 dicembre 2020, n. 29629) anche in relazione a detto profilo, l’inammissibilità del motivo e, quindi, del ricorso sullo stesso basato, ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c..

4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021

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