LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. NICASTRO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2938/2015 R.G. proposto da:
Equitalia Sud s.p.a. (quale incorporante di Equitalia Polis s.p.a.), rappresentata e difesa dall’Avv. Tiziana Pane, con domicilio eletto in Roma, via Premuda, n. 1/A, presso lo studio dell’Avv. Roberto Diddoro;
– ricorrente –
contro
Edilgamma s.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Erik Furno e dall’Avv. Salvatore Ruggiero, con domicilio eletto in Roma, via Borghesano Lucchese, n. 19, presso lo studio dell’Avv. Generoso Bloise;
– controricorrente –
e nei confronti di:
Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 248/34/2013 depositata il 22 ottobre 2013;
Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 25 marzo 2021 dal Consigliere Nicastro Giuseppe.
RILEVATO
che:
Equitalia Polis s.p.a. (poi incorporata in Equitalia Sud s.p.a.) notificò a Edilgamma s.r.l. nove intimazioni di pagamento contenenti l’intimazione ad adempiere gli obblighi risultanti da altrettante cartelle di pagamento;
lamentando, tra l’altro, la mancata notificazione di tali prodromiche cartelle di pagamento, Edilgamma s.r.l. impugnò le intimazioni di pagamento davanti alla Commissione tributaria provinciale di Napoli (hinc anche: “CTP”), che accolse il ricorso della società contribuente con la motivazione (riportata sia nel ricorso sia nel controricorso) che “(i)l punto essenziale controverso riguarda la regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento intestate alla società presso l’abitazione del legale rappresentante, stante la irreperibilità della società presso la sede sociale. Orbene, tutte le cartelle che hanno originato le intimazioni impugnate risultano notificate in Napoli alla *****, abitazione dell’amministratore Sig. M.E. fino al 27/09/2005, nelle mani di addetto alla ricezione, ma con procedura non perfezionata ai sensi dell’art. 139 c.p.c. che impone l’invio all’interessato di lettera raccomandata con avviso di ricevimento per informarlo della circostanza. Per tale motivo di nullità della notifica, le cartelle e le conseguenziali intimazioni di pagamento risultano illegittime. Inoltre, per la cartella numero 071 2004 01359073 39 vi è un ulteriore difetto di notifica in quanto l’amministratore non aveva più – dal 27/09/2005 – la sua residenza”;
ribadendo la regolarità della notificazione delle prodromiche cartelle di pagamento – poichè eseguita, “dopo aver consta(ta)to presso la sede della società (…) la irreperibilità della società, del legale rappresentante e di persona addetta alla ricezione”, “presso l’abitazione del legale rappresentante sita in Napoli alla *****” e, per la cartella di pagamento n. 071 2003 00319096 05, “con il rito degli irreperibili” (così il ricorso in appello, come trascritto a pag. 3 del ricorso per cassazione) – Equitalia Sud s.p.a. impugnò tale pronuncia davanti alla Commissione tributaria regionale della Campania (hinc anche: “CTR”), che rigettò l’appello dell’agente della riscossione con la motivazione che “(l)a notifica degli atti non risulta avvenuta nè al domicilio fiscale, presso la sua abitazione, a lui medesimo, a familiari e a terzi nè presso la sede legale dell’impresa. Nè l’Agenzia delle Entrate nè Equitalia hanno dato prova dell’effettivo invio delle raccomandate con ricevuta di ritorno all’indirizzo dell’amministratore; questa omissione ovviamente non consente di avere certezza circa la corretta esecuzione della notifica degli atti oggetto della controversia. Pertanto, dalla documentazione in atti non risulta che la Edilgamma ha avuto legale contezza delle cartelle di pagamento ad essa inviate”;
avverso tale sentenza – depositata in segreteria il 22 ottobre 2013 e non notificata – ricorre per cassazione Equitalia Sud s.p.a., che affida il proprio ricorso, notificato il 20 gennaio 2015, a tre motivi;
Edilgamma s.r.l. resiste con controricorso, notificato il 9 marzo 2015;
l’Agenzia delle entrate si è costituita al solo fine dell’eventuale partecipazione alla discussione orale;
il 15 marzo 2021, Edilgamma s.r.l. ha depositato una memoria.
CONSIDERATO
che:
con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), la nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, “comma 4” (recte: comma 2, n. 4)), in quanto “presenta una motivazione solo apparente”, atteso che, da un lato, “non dà conto della documentazione esibita dal Concessionario sin dal primo grado di giudizio, consistente (…) negli estratti ruolo e nelle relate di notifica delle nove cartelle presupposte delle intimazioni impugnate” e, dall’altro lato, là dove afferma che “(n)è l’Agenzia delle Entrate nè Equitalia hanno dato la prova dell’effettivo invio delle raccomandate con ricevuta di ritorno all’indirizzo dell’amministratore”, “nella mancata indicazione della norma o della procedura notificatoria che sarebbe stata violata, non consente di compredere per quale ragione sarebbe stato necessario l’invio (di tali) raccomandate”;
con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 145 c.p.c. e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, per avere la CTR affermato l’invalidità delle notificazioni delle cartelle di pagamento prodromiche alle impugnate intimazioni di pagamento nonostante tali notificazioni fossero state eseguite nel rispetto delle disposizioni invocate, in particolare – come risultava dagli estratti di ruolo e dalle relazioni di notificazione prodotti nel giudizio di merito (e riprodotti mediante fotocopiatura nel testo del motivo) – al legale rappresentante della società contribuente, presso la sua residenza, dopo che presso la sede legale dell’ente non erano stati “rinven(uti), ogni volta, nè la società, nè il rapp.nte legale, nè altra persona addetta alla ricezione”;
con il terzo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16 e 20, per non avere la CTR dichiarato l’inammissibilità del ricorso introduttivo della società contribuente per l’inesistenza della notificazione dello stesso, in particolare, in quanto eseguita mediante consegna all’agente della riscossione, modalità che le disposizioni invocate consentono per le notificazioni “all’ufficio del Ministero delle finanze e all’ente locale” ma non per quelle all’agente della riscossione;
preliminarmente, in accoglimento dell’eccezione sollevata dalla controricorrente nella memoria, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso in quanto proposto – avverso una sentenza che le parti affermano non notificata – oltre il termine di cui al combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51, comma 1, e art. 38, comma 3, e dell’art. 327 c.p.c., comma 1;
ai sensi della disposizione transitoria della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 1 – secondo cui “le disposizioni della presente legge che modificano il c.p.c. (…) si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore” (e, quindi, ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009, quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della citata legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 19 giugno 2009, n. 140, Supplemento ordinario) – l’art. 327 c.p.c., comma 1, si applica al presente giudizio nel testo anteriore alla modifica a esso apportata dalla stessa L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17, (testo a norma del quale, indipendentemente dalla notificazione, il ricorso per cassazione “non (può) proporsi dopo decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza”), atteso che, come riscontrato dagli atti processuali, Edilgamma s.r.l. instaurò il giudizio tributario di primo grado, mediante la notificazione del ricorso introduttivo (Cass., 21/06/2013, n. 15741, 06/10/2015, n. 19969, 27/07/2018, n. 19979), nel mese di marzo del 2009 e, quindi, prima del 4 luglio 2009;
inoltre, poichè il D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, nel prevedere la riduzione a 31 giorni, dal 1 al 31 agosto di ciascun anno, della sospensione dei termini processali nel periodo feriale (art. 16, comma 1), ha espressamente stabilito che tale disposizione “acquista(…) efficacia a decorrere dall’anno 2015” – con la conseguenza che essa deve essere applicata a partire dalla sospensione feriale relativa a tale anno solare 2015, indipendentemente sia dalla data di pubblicazione del provvedimento impugnato sia dalla data di proposizione dell’impugnazione (Cass., 11/05/2017, n. 11758, 31/12/2020, n. 30053) – la L. 7 ottobre 1969, art. 1, comma 1, si applica al presente giudizio nel testo anteriore alla modifica a esso apportata dal suddetto D.L. n. 132 del 2014 (testo a norma del quale la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale è di 46 giorni, dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno), atteso che la sospensione che viene qui in rilievo è relativa all’anno 2014;
quanto al computo del termine di decadenza dall’impugnazione previsto dall’art. 327 c.p.c., comma 1, e con riguardo anche alla sospensione del decorso dello stesso nel periodo feriale, questa Corte ha chiarito che, “(p)er i termini mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall’impugnazione ex art. 327 c.p.c., si osserva, a norma dell’art. 155 c.p.c., comma 2, e dell’art. 2963 c.c., comma 4, il sistema della computazione civile, non “ex numero” bensì “ex nominatione dierum”, nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall’effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale; analogamente si deve procedere quando il termine di decadenza interferisca con il periodo di sospensione feriale dei termini: in tal caso, infatti, al termine annuale di decadenza dal gravame, di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1, devono aggiungersi 46 giorni (e, ora, 31 giorni) computati “ex numeratione dierum”, ai sensi del combinato disposto dell’art. 155 c.p.c., comma 1, e della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, comma 1, non dovendosi tenere conto dei giorni compresi tra il primo agosto e il quindici settembre (e, ora, dal primo al trentuno agosto) di ciascun anno per effetto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale” (Cass., 09/07/2012, n. 11491, 04/10/2013, n. 22699, 15/07/2020, n. 15029, 01/02/2021, n. 2186; quest’ultima relativa al computo dei “nuovi” termini di decadenza di sei mesi e di sospensione di 31 giorni);
applicando tali principi al caso di specie, posto che la sentenza impugnata è stata pubblicata, mediante deposito nella segreteria della CTR (ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 61, comma 1, e art. 37, comma 1,), il 22 ottobre 2013, si ha che: il termine annuale dell’art. 327 c.p.c., comma 1, scadeva il 22 ottobre 2014; da tale data vanno computati i 46 giorni della sospensione feriale; conseguentemente, considerati i residui 9 giorni di ottobre e i 30 giorni di novembre, il termine per la proposizione del ricorso scadeva il 7 dicembre 2014, con proroga di diritto di tale termine al 9 dicembre 2014 (essendo il 7 dicembre 2014 domenica e l’8 dicembre anch’esso festivo);
poichè il ricorso è stato notificato dall’avvocato con raccomandate spedite solo il 20 gennaio 2015, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile;
le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., comma 1, e sono liquidate come indicato in dispositivo;
vista la richiesta di distrazione delle spese in favore dell’Avv. Salvatore Ruggiero fatta dai difensori della società contribuente nella memoria depositata in prossimità della Camera di Consiglio (per la possibilità di formulazione dell’istanza di distrazione in sede di memoria illustrativa, Cass., 29/05/2014, n. 12111, 07/07/2020, n. 14098), dette spese dovranno essere distratte in favore dello stesso Avv. Ruggiero.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità sostenute da Edilgamma s.r.l., che liquida in Euro 3.700,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi di Euro 200,00, e agli accessori di legge; dispone la distrazione di tali spese, così liquidate, in favore dell’Avv. Salvatore Ruggiero.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, – comma inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 – si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del suddetto art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021