Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.18253 del 24/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26080/2014 R.G. proposto da:

M.M., rappresentato e difeso dall’avv. Maurizio de Nardis, elettivamente domiciliato in Roma, via Cassiodoro, n. 9, presso lo studio dell’avv. Mario Nuzzo;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, sezione n. 10, n. 326/10/14, pronunciata il 24/02/2014, depositata il 18/03/2014;

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 14 aprile 2021 dal Consigliere Guida Riccardo.

RILEVATO

che:

1. M.M. propone ricorso per cassazione, con quattro motivi, contro l’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo (sezione staccata di Pescara), indicata in epigrafe, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione d’una cartella di pagamento che, per quanto adesso rileva, recuperava a tassazione IRPEF, per il 2006, l’indebita detrazione per coniuge a carico, essendo quest’ultimo titolare di una pensione d’inabilità erogata dall’Inps – in accoglimento dell’appello dell’ufficio, ha riformato la decisione della Commissione tributaria provinciale di Pescara (n. 433/01/2012) che, a sua volta, aveva accolto il ricorso del contribuente ritenendo che il carattere risarcitorio dell'”indennità erogata” alla moglie del ricorrente ne escludesse la rilevanza fiscale (t.u.i.r., art. 6, comma 2);

2. la C.T.R., innanzitutto, disattesa la relativa eccezione della parte privata, ha reputato legittima l’esclusione della detrazione per il coniuge a carico, all’esito del controllo formale disciplinato dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-ter, senza che fosse necessario un avviso d’accertamento, ai sensi del successivo art. 42, poichè nulla vi era da accertare; quanto al merito della causa, la Commissione regionale ha condiviso la tesi erariale per la quale il contribuente/appellato non aveva titolo per la detrazione in quanto la “pensione di invalidità” del coniuge (diversamente dalla rendita Inail che ha natura risarcitoria) è equiparata a un reddito di lavoro dipendente, assoggettato ad imposizione (t.u.i.r., art. 49, comma 2, lett. a)).

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso (“Violazione e falsa applicazione delle norme di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 ter, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”), il contribuente assume che, secondo la prospettiva dell’Amministrazione finanziaria, il recupero a tassazione dipendeva dalla revoca della detrazione per il coniuge a carico in quanto, dai controlli incrociati con il Mod. 770 del sostituto d’imposta (Inps), risultava che il coniuge avesse percepito, nel 2006, un reddito da pensione di complessivi Euro 3.916,00; indi, ascrive alla C.T.R. di non avere rilevato le violazioni procedimentali, per omissione dell’attività di cui alla lettera b) del comma 2 (mancata richiesta di documenti al contribuente) e al comma 4 (omessa comunicazione al contribuente dell’esito del controllo formale) dell’art. 36-ter, cit., che rendevano nullo il controllo formale e la consequenziale cartella;

1.1. il motivo è inammissibile;

la doglianza in esso contenuta non risulta essere stata dedotta nel giudizio di merito; al riguardo è opportuno ricordare che, secondo l’orientamento pacifico di questa Corte, i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in cassazione questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito e non rilevabili d’ufficio (Cass. 26/03/2012, n. 4787). Il contribuente, per evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito (Cass. 25/02/2021, n. 5155, in continuità con Cass. n. 17831 del 2016, n. 23766 e n. 1435 del 2013, n. 17253 del 2009; nello stesso senso, Cass. 16/06/2017, n. 15029; 31/01/2006, n. 2140);

2. con il secondo motivo (“Violazione delle norme di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 38 e 42, e al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49, in relazione a quelle contenute nell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”), il contribuente censura la sentenza impugnata che, una volta stabilito che il controllo effettuato dall’ufficio sulla dichiarazione fiscale non era consistito nella mera presa d’atto dei dati da essa risultanti, ma si era articolato in una vera e propria valutazione del merito (tramite la “riqualificazione” dell’importo detratto), con una motivazione contraddittoria rispetto al parametro normativo adottato, ha ritenuto legittimo il ricorso al procedimento dell’art. 36-ter, cit., che invece riguarda la diversa fattispecie del (mero) controllo formale delle dichiarazioni;

2.1. il motivo non è fondato; secondo l’indirizzo sezionale, enunciato da Cass. 04/07/2014, n. 15311, l’art. 36-ter (rubricato “Controllo formale delle dichiarazioni”) attribuisce all’ufficio diverse possibilità, non di mera liquidazione delle imposte (secondo la previsione dell’art. 36-bis), ma di controllo e di più incisivi “interventi” sulle dichiarazioni del contribuente, non solo sulla base di queste, ma anche in base ad atti diversi da quelli allegati dall’interessato ed esterni alla sua sfera giuridica. Per tale ragione il legislatore ha previsto una certa procedura, che concretizza l’immanente principio di collaborazione/cooperazione tra Fisco e contribuente; in altri termini, il più incisivo “controllo” disciplinato dall’art. 36-ter (rispetto alla “liquidazione” ex art. 36-bis) è, per dir così, bilanciato da una fase procedimentale necessaria, di garanzia per il contribuente, che culmina nell’obbligo dell’Amministrazione di comunicare all’interessato (contribuente o sostituto d’imposta) l’esito del controllo formale, con l’indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli imponibili, delle imposte etc.; nella specie, la Commissione regionale si è uniformata a questi principi là dove ha giudicato legittimo l’operato dell’ufficio che, senza uscire dal perimetro del controllo formale, ossia senza compiere alcuna ulteriore e più approfondita attività accertatrice, ha proceduto alla ripresa tributaria sulla base della dichiarazione dei redditi, nonchè della documentazione esibita dal contribuente, in presenza di un reddito percepito dal coniuge che risultava dichiarato dal sostituto d’imposta (Inps), quale reddito imponibile ai fini Irpef, incompatibile con la detrazione per coniuge a carico. La questione della qualificazione giuridica del reddito del coniuge rileva in un momento successivo alla fase del controllo formale ex art. 36-ter; essa trova ingresso, per la prima volta, in sede contenziosa, quale eccezione di merito sollevata dal contribuente rispetto al mancato riconoscimento della detrazione;

3. con il terzo motivo (“Violazione del D.P.R. n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sul reddito), artt. 6 e 49, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”), il contribuente censura la sentenza impugnata, da un lato, per non avere rilevato che, nella specie, la detrazione era legittima poichè la pensione di inabilità non ha natura reddituale; dall’altro, perchè il percorso argomentativo della Commissione regionale si era limitato (cfr. pag. 28 del ricorso per cassazione) “ad una inconferente differenziazione della pensione di inabilità de qua rispetto alla rendita Inail.”;

3.1. il motivo, nella sua complessa articolazione, è inammissibile e non fondato;

3.1.1. per un verso (inammissibilità del motivo), vale il richiamo alla giurisprudenza (Cass. 29/10/2018, n. 27415) che ha chiarito come: “l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, abbia introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) (…) Costituisce, pertanto, un “fatto”, agli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non una “questione” o un “punto”, ma un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. Sez. 1, 04/04/2014, n. 7983; Cass. Sez. 1, 08/09/2016, n. 17761; Cass. Sez. 5, 13/12/2017, n. 29883; Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152; Cass. Sez. U., 23/03/2015, n. 5745; Cass. Sez. 1, 05/03/2014, n. 5133). Non costituiscono, viceversa, “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. Sez. 2, 14/06/2017, n. 14802; Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152); gli elementi istruttori; una moltitudine di fatti e circostanze, o il “vario insieme dei materiali di causa” (Cass. Sez. L, 21/10/2015, n. 21439).”. E’ quindi inammissibile il riferimento, da parte del ricorrente, al parametro dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per sostenere l’erronea qualificazione giuridica della pensione di inabilità che egli ascrive alla Commissione regionale;

3.1.2. per altro verso (infondatezza del motivo), la C.T.R., nel rispetto del dato normativo, ha disatteso l’argomento difensivo del contribuente circa la natura indennitaria/risarcitoria (alla stregua della rendita Inail) della pensione d’inabilità del coniuge, e ha invece condiviso la tesi del Fisco, che negava il diritto (del contribuente) alla detrazione ai fini Irpef per coniuge a carico, in quanto, appunto, all’esito del controllo formale, la moglie dell’interessato era risultata titolare della pensione di inabilità ordinaria, erogata dall’Inps, ai sensi della L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 2, qualificabile come reddito di lavoro dipendente, soggetto a tassazione ai sensi del t.u.i.r., art. 49, comma 2, lett. a);

4. con il quarto motivo (“Violazione e falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, e del D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, art. 8, in relazione al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 12 e 25, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”), si censura l’omesso esame e l’omessa pronuncia della C.T.R. sulla questione della nullità della cartella per difetto di motivazione, prospettata dal contribuente in entrambi i gradi del giudizio di merito;

4.1. il motivo non è fondato;

il processo tributario è improntato a criteri di speditezza e concentrazione, sicchè la volontà dell’appellato di riproporre le questioni assorbite (pur non occorrendo a tal fine alcuna impugnazione incidentale) deve essere espressa, a pena di decadenza, nell’atto di controdeduzioni (ex aliis Cass. 18/12/2014, n. 26830). La giurisprudenza sezionale ha anche affermato che “In tema di processo tributario, a carico della parte appellata vittoriosa in primo grado non sussiste alcun onere di specifica contestazione dei motivi d’appello, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 57 e 58, essendo il “thema probandum” già fissato in primo grado; unico suo onere è quello di riproporre le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado, intendendosi altrimenti rinunciate, D.Lgs. n. 546 ex art. 56, citato che ricalca l’art. 346 del c.p.c.” (Cass. 07/12/2017, n. 29368; 10/12/2019, n. 32198); nel caso in esame, nella narrativa del mezzo di cassazione (cfr. pag. 29 del ricorso) dopo la trascrizione del passo dell’atto introduttivo nel quale deduceva la nullità della cartella per difetto di motivazione, il ricorrente si limita ad aggiungere, testualmente che “Ribadiva nell’atto costitutivo in appello: “L’Ufficio ha iscritto a ruolo imposte, sanzioni ed interessi veicolati da un provvedimento tributario illegittimo perchè privo di motivazione” (…)”. E’ ovvio, quindi, che il contribuente non ha affatto manifestato la volontà di riproporre al giudice d’appello la questione, assorbita in primo grado, della nullità della cartella per vizio di motivazione, ragione per cui è da escludere che la C.T.R. abbia omesso di pronunciare su tale profilo giuridico che, semplicemente, non era stato riproposto dall’appellato;

5. le spese del giudizio di cassazione sono regolate in dispositivo.

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a corrispondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 700,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021

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