Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza Interlocutoria n.18254 del 24/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Maria Giulia – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5861/2013 R.G. proposto da:

Baiengas s.r.l., già Baiengas s.a.s. di I.B. & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Adelaide Ristori n. 9, presso lo studio legale Tigani Sava Bontempi, rappresentata e difesa dell’avv. Antonio Tigani Sava e Maurizio Vincenzo Vannucci giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

– controricorrente incidentale –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

– ricorrente incidentale –

e contro

M.L., Br.Iv. e B.A., la prima quale socio della Baiengas s.a.s. di I.B. & C. e i secondi quali eredi del defunto socio B.I.;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche n. 01/07/12, depositata il 18 gennaio 2012;

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio dell’11 novembre 2020 dal Consigliere Nonno Giacomo Maria.

RILEVATO

che:

1. con la sentenza n. 01/07/12 del 18/01/2012, la Commissione tributaria regionale delle Marche (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate e da Baiengas s.r.l., M.L. ed eredi di B.I. avverso la sentenza n. 262/03/05 della Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno (di seguito CTP), che aveva parzialmente accolto i separati ricorsi proposti dai contribuenti avverso tre avvisi di accertamento: il primo notificato alla allora Baiengas s.a.s. di I.B. & C. per maggiori imposte IRAP ed IVA relative all’anno d’imposta 1999; gli altri due notificati ai soci e concernenti il reddito da partecipazione IRPEF;

1.1. come emerge anche dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società riguardava molteplici contestazioni consistenti, per quanto riguarda I’IRAP, in maggiori componenti positivi e in costi non deducibili e, per quanto riguarda l’IVA, in omesse fatturazioni e indebite detrazioni;

1.2. la CTR, previa riunione delle cause, rigettava gli appelli rispettivamente proposti da Agenzia delle entrate e contribuenti, evidenziando, per quanto ancora interessa in questa sede, che: a) con riferimento al prestito concesso dalla società al socio B.I. (che aveva comportato la ripresa concernente la omessa contabilizzazione di interessi passivi), si riscontrava “la mancanza di elementi certi”, non avendo l’Ufficio comprovato la consistenza del prestito; b) quanto al recupero relativo alla parziale deducibilità di costi pubblicitari e di sponsorizzazione, si trattava di costi inerenti e concernenti il marchio della società, sicchè “nessun altro marchio o simbolo può essere legittimamente pubblicizzato dalla medesima”; c) quanto alla indetraibilità dell’IVA per spese di ristrutturazione e gestione di un immobile, il rilievo dell’Ufficio era fondato in quanto “la società non ha dimostrato di avere per oggetto “esclusivo o principale” dell’attività esercitata la costruzione o la rivendita dei fabbricati”;

2. Baiengas s.r.l. impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;

3. l’Agenzia delle entrate proponeva separato ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti di Baiengas s.r.l., di M.L. e degli eredi di B.I.;

3.1. tale ultimo ricorso, poichè notificato in epoca successiva al ricorso notificato da Baiengas s.r.l. avverso la medesima sentenza, va qualificato come incidentale.

CONSIDERATO

che:

1. va pregiudizialmente evidenziato che la sentenza della CTR è stata emessa nei confronti dell’Agenzia delle entrate, da un lato, nonchè di Baiengas s.r.l. (quale successore di Baiengas s.a.s.) e soci dall’altro;

1.1. orbene, sussistendo un litisconsorzio necessario tra società e soci, il ricorso (incidentale) proposto dall’Agenzia delle entrate è stato regolarmente notificato anche a M.L., Br.Iv. e B.A. che, peraltro, hanno preso parte al giudizio di appello;

1.2. diversamente, il ricorso principale è stato proposto unicamente dalla Baiengas s.r.l. e non è stato notificato al socio e agli eredi B., i quali, pertanto, non ne hanno avuto la legale conoscenza e non sono parti del giudizio in relazione alle domande proposte dalla società;

2. ne consegue la necessità di integrare, anche in questo grado di giudizio, il contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi (cfr. Cass. n. 25544 del 30/11/2006), ai quali va notificato il ricorso principale.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo disponendo l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021

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