Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.18257 del 24/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5068/2015 R.G. proposto da:

S.G., rappresentato e difeso dall’avv. Liliana Zuccardi Merli, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Toscani, n. 59;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– resistente con atto di costituzione –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione n. 09, n. 5997/09/14, pronunciata il 25/09/2014, depositata l’08/10/2014;

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 22 giugno 2021 dal Consigliere Guida Riccardo.

RILEVATO

Che:

rigettato, con la sentenza menzionata in epigrafe, l’appello proposto da S.G., contro l’Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale (“C.T.P.”) di Roma che aveva rigettato l’opposizione del contribuente, svolgente attività di manutenzione e soccorsi stradali, all’avviso di accertamento, ai fini IRPEF, per l’anno d’imposta 2002 che, in applicazione degli studi di settore, rettificava il reddito dichiarato, pari a Euro 5.736,00, in quello di Euro 21.450,00;

2. la C.T.R., per quanto ancora interessa, ha respinto l’eccezione dell’appellante di tardività dell’accertamento, notificato al contribuente nel 2008, per decorrenza del termine quinquennale, sul rilievo che detto termine non scadeva il 31/12/2007, come prospettato dall’interessato, ma scadeva il 31/12/2009, per effetto della proroga biennale del termine generale di decadenza D.P.R. n. 600 del 1973 ex art. 43, prevista dalla L. n. 289 del 2002, anche per il contribuente che non si fosse avvalso del condono. Nel merito, la Commissione regionale ha reputato l’accertamento conforme alla disciplina degli studi di settore anche sul piano del rispetto del principio del contraddittorio, ed ha evidenziato che l’atto impositivo poggiava sulla grave incongruenza tra il reddito dichiarato (Euro 5.736,00) e quello determinato in applicazione dello studio di settore (Euro 21.450,00). Infine, ad avviso del giudice d’appello, il contribuente non aveva smentito l’apparente antieconomicità dell’attività esercitata, desumibile dal fatto che egli destinasse un importo di Euro 4.956,00, prossimo all’intero reddito dichiarato, all’ammortamento della rata annuale del prestito bancario per l’acquisto di un carro attrezzi (Euro 20.473,00), con la precisazione, rispetto alla sentenza della C.T.P., che il costo era pari alla rata, e non all’intero prezzo del carro attrezzi;

3. il contribuente propone ricorso, con tre motivi, avverso la decisione d’appello e l’Agenzia delle entrate resiste con atto di costituzione.

CONSIDERATO

che:

a. preliminarmente, reputa la Corte che la nota (prodotta dalla difesa del contribuente in prossimità di quest’adunanza camerale) di sospensione della riscossione del carico, ai sensi del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, art. 4, (Decreto Sostegni), convertito, con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, è priva di rilievo in questo giudizio in quanto l’articolo appena indicato non parla di sospensione del processo;

1. con il primo motivo di ricorso (“1) Violazione del TUIR/D.P.R. n. 917 del 1986, art. 83 e art. 65, n. 3 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”), il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere confuso le diverse nozioni di “reddito” e di “costo”, e per non avere preso in considerazione le voci indicate nella dichiarazione dei redditi 2002;

2. con il secondo motivo (“2) Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., principi generali in materia di prova, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Carenza di motivazione.”), il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere incomprensibilmente affermato la legittimità dell’atto impositivo e la decisione di primo grado, pur facendo riferimento a voci contabili (valore dei beni strumentali) d’importo minore di quelli posti a fondamento, rispettivamente, dell’avviso e della sentenza della C.T.P. Infatti, secondo la prospettiva del contribuente, mentre la ripresa fiscale e la decisione di primo grado avevano quantificato in Euro 20.473,00 il valore di un carro attrezzi nuovo, assumendo che esso fosse stato acquistato nel 2002, la C.T.R., che pure si era avveduta che il costo del camion (usato) sostenuto nel 2002 era “cinque volte inferiore” (ammontando a Euro 4.956,00), tuttavia era “incomprensibilmente” giunta al medesimo risultato a cui era pervenuto l’ente impositore;

3. con il terzo motivo (“3) Violazione della L. n. 289 del 2002, art. 6, nonchè della L. n. 80 del 2003, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”), si censura la sentenza impugnata per avere riconosciuto la proroga biennale dell’azione accertatrice, in virtù delle dette disposizioni condonistiche, trascurando che alla categoria professionale del contribuente non si applicava la disciplina del “concordato preventivo”, L. n. 289 del 2002 ex art. 6;

4. il primo e il secondo motivo, suscettibili d’esame congiunto perchè pongono la stessa questione di diritto, sono inammissibili;

4.1. i rilievi critici in essi formulati, infatti, non mettono a fuoco la ratio decidendi della sentenza impugnata, che riconosce la legittimità della ricostruzione del reddito in forza della rituale applicazione della disciplina degli studi di settore, e anche in virtù dell’apparente antieconomicità dell’impresa del contribuente;

5. il terzo motivo è infondato;

5.1. la sentenza impugnata ha correttamente escluso la decadenza dal termine di accertamento, dovendosi qui soltanto precisare che per il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, temporalmente vigente, gli avvisi vanno notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è presentata, laddove, in caso di omissione, il termine, sempre per effetto dell’art. 43, coincide con il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Nella specie, nella quale si controverte della ripresa a tassazione di “maggiori ricavi”, è pacifico che vi fosse una dichiarazione. Dunque, per il 2002, la scadenza quadriennale era il 31/12/2007, con proroga biennale al 2009, sicchè la notifica dell’avviso, avvenuta nel 2008, era tempestiva;

6. nulla si dispone in punto di spese in quanto l’Agenzia non ha svolto alcuna difesa.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021

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