Corte di Cassazione, sez. Unite Civile, Ordinanza n.18258 del 24/06/2021

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente f.f. –

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente di Sez. –

Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Presidente di Sez. –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27380-2019 proposto da:

IM.PA.LA. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, P.L.A., P.A.A., elettivamente domiciliati in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato GIOVANNI COSCARELLA;

– ricorrenti –

contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 69/2019 della CORTE DEI CONTI – III SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPEELLO – ROMA, depositata il 11/04/2019;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2021 dal Presidente Dott. DORONZO ADRIANA;

lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale Aggiunto Dott. SALVATO Luigi, il quale chiede che la Corte dichiari il ricorso inammissibile.

RAGIONI DI FATTO 1. Con decreto dirigenziale del 31/12/2008 la Regione Calabria concedeva alla IM.PA.LA. srl un finanziamento di Euro 476.000 inserito nel Programma operativo regionale (POR Calabria) e relativo agli anni 2000-2006 e 2007-2013. Il finanziamento, volto a promuovere l’occupazione dei lavoratori, prevedeva l’obbligo, da parte della società beneficiaria, di assumere con contratto a tempo indeterminato cinquanta lavoratori (poi rideterminati in ventotto con nuovo decreto dirigenziale della Regione Calabria).

1.1. A seguito di indagini svolte dalla Guardia di Finanza di Corigliano Calabro si riscontravano irregolarità nella gestione del contributo pubblico e veniva pertanto avviata dalla Procura della Corte dei Conti-Regione Calabria l’azione diretta ad accertare la responsabilità contabile della società e di P.L.A. e P.A.A..

1.2. Con sentenza depositata in data 24 ottobre 2016, la Sezione giurisdizionale per la Calabria della Corte dei conti condannava gli odierni ricorrenti al pagamento in favore della Regione di Euro 476.000, importo pari all’intero contributo concesso, “non essendosi addivenuti agli obiettivi generali che erano stati posti dall’amministrazione regionale ed alla Unione Europea a fondamento delle attività de qua (artt. 57 e 158 del Trattato)”.

1.3. L’appello della società e dei P. era poi dichiarato inammissibile dalla Corte dei conti – Terza Sezione Giurisdizionale Centrale d’Appello con sentenza pubblicata in data 11/4/2019, n. 69. La Corte dei conti rilevava che, a fronte della sentenza notificata a mezzo pec il 3 novembre 2016, l’appello era stato inviato alla Procura regionale tramite plico di posta raccomandata in data 19 giugno 2017, ossia oltre il 600 giorno previsto dall’art. 178 cod.giust.cont.. Aggiungeva la Corte che, in ogni caso, le comunicazioni irritualmente inviate dagli appellanti non presentavano i requisiti per essere validamente considerate “istanze di definizione agevolate.

1.4. Contro la sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione la società e i P., svolgendo otto motivi, ai quali ha resistito con controricorso la Procura Generale presso la Corte dei conti.

1.5. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sulla base delle conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., del pubblico ministero, il quale ha chiesto dichiararsi la sua inammissibilità.

L’Ufficio del Procuratore generale ha evidenziato che i motivi inerenti al mancato accoglimento dell’istanza di definizione agevolata sono inammissibili, perchè esulano dall’ambito del sindacato sulle sentenze del giudice speciale attribuito alla Corte di cassazione; i restanti motivi sono anch’essi inammissibili perchè non investono la sentenza impugnata bensì quella di primo grado.

RAGIONI DI DIRITTO 1. I motivi di ricorso sono così prospettati:

1.1.omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5), violazione o falsa applicazione della L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 231-233 (art. 360 c.p.c., n. 3); violazione dell’art. 24 Cost., dei principi del giusto procedimento, del giusto processo e della difesa (artt. 3,24,97 e 113 Cost.): si censura la sentenza della Corte dei conti nella parte in cui non avrebbe esaminato la sua istanza di definizione agevolata, formulata ai sensi delle norme indicate;

1.2. vizio di motivazione e violazione dell’art. 112 c.p.c.: entrambi i vizi sono dedotti in relazione all’omesso esame della istanza di definizione agevolata;

1.3. omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e violazione dell’art. 345 c.p.c.: si reitera la censura di cui ai motivi precedenti, anche sotto il profilo dell’obbligo di motivazione, della sua incongruità e illogicità, nonchè dell’obbligo del giudice di esaminare i documenti nuovi;

1.4. violazione e falsa applicazione dei principi in materia di giurisdizione: si assume che le somme percepite sarebbero state utilizzate nello svolgimento dell’attività imprenditoriale, per il pagamento delle maestranze e l’avviamento al lavoro di personale; che il controllo circa l’adempimento del modus imposto al finanziamento non spettava all’ente erogatore (ossia alla Regione Calabria) bensì all’Ispettorato del lavoro, all’Inps, all’INAIL, ovvero ad altri enti, il che comportava la giurisdizione del giudice ordinario, come del resto era stato confermato dal fatto che della questione si era occupato il giudice penale, senza che peraltro si fosse pervenuti ad un accertamento della loro responsabilità;

1.5. violazione dei principi in materia di prescrizione: si deduce che l’erogazione e l’utilizzo delle somme risalivano al 31/12/2008 e che tra tale data ed il primo atto di contestazione da parte della Regione Calabria, risalente ai 23 maggio 2015, non vi era stato alcun atto interruttivo della prescrizione quinquennale;

1.6. violazione e falsa applicazione dell’art. 164 c.p.c.: si lamenta la nullità della citazione per mancata o insufficiente esposizione della causa petendi, resa manifesta anche dalla difformità tra le somme richieste in restituzione alla società e quelle indicate nella sentenza di condanna;

1.7. violazione della L. n. 20 del 1994, art. 1, come modificato dalla L. n. 639 del 1996: si assume l’assenza dell’elemento psicologico necessario per configurare la responsabilità contabile;

1.8. vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) sotto il profilo della inesistenza del danno erariale, dal momento che le somme erano state esattamente impiegate per le finalità del progetto.

2. In via preliminare, il giudizio deve ritenersi validamente instaurato perchè, quantunque la notificazione del ricorso sia affetta da nullità essendo stata indirizzata alla Procura regionale della Corte dei conti anzichè alla Procura Generale (cfr. Cass. Sez.Un. 18 ottobre 2018, n. 26256), il deposito del controricorso da parte della Procura generale ha sanato ogni vizio in proposito.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. I motivi di ricorso che sotto vari profili riguardano l’istanza di definizione agevolata del processo (nn. 1, 2 e 3) sono inammissibili, alla luce dei principi già ripetutamente espressi da questa Corte, secondo cui “la norma sulla definizione agevolata dei giudizi di responsabilità erariale, di cui alla L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 231, non è una norma sulla giurisdizione, riguardando una modalità procedimentale interna al giudizio contabile, sicchè è inammissibile il ricorso in cassazione per erronea applicazione di quella norma da parte della Corte dei conti” (cfr. Cass. Sez.Un. 27 giugno 2018, n. 16978; Cass. Sez.Un. 6 aprile 2018, n 8568; Cass. Sez.Un. 14 gennaio 2015, n. 476; Cass. Sez.Un. 10 giugno 2013, n. 14503).

3.2. Del pari inammissibili sono i motivi che ineriscono al merito della controversia (come la prescrizione, l’assenza dell’elemento psicologico e del danno erariale: nn. 5, 7 e 8), ovvero che riguardano eventuali errores in procedendo (n. 6).

3.3. Come ha compiutamente ricordato il Pubblico ministero, con il ricorso proposto ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 8, (art. 362 c.p.c. e art. 207 cod.giust.cont.) può essere denunciata dinanzi a queste Sezioni unite la violazione da parte del giudice contabile dell’ambito della giurisdizione in generale, in quanto esercitata nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, oppure nel caso in cui sia stata negata sull’erroneo presupposto che la domanda non possa formare oggetto in modo assoluto di funzione giurisdizionale.

3.4. Tale controllo concerne esclusivamente l’osservanza dei limiti esterni della giurisdizione e non si estende ad asserite violazioni di legge sostanziale o processuale concernenti il modo di esercizio della giurisdizione speciale; ciò neanche quando si sia in presenza di sentenze “abnormi” o “anomale” ovvero di uno “stravolgimento” radicale delle “norme di riferimento”, poichè la nozione di motivi inerenti alla giurisdizione ex art. 111 Cost., comma 8, quale esplicitata dalla Corte costituzionale, non tollera letture estensive, neppure in dette ipotesi (Corte Cost. n. 6 del 2018; Cass. Sez.Un., n. 14503/2013, cit.; v. pure Cass. Sez.Un. 4 febbraio 2021, n. 2605 del 2021; Cass. Sez.Un. 15 gennaio 2021, n. 622).

3.5. Come si evince chiaramente dalla loro illustrazione, i motivi in esame mirano a sottoporre alla cognizione di queste Sezioni Unite questioni prettamente di merito quali, appunto, l’assenza dell’elemento psicologico necessario per la configurazione della responsabilità contabile, l’assenza di danno erariale, l’eventuale prescrizione dell’azione di responsabilità (in argomento, Cass. Sez.Un. 10 novembre 2020, n. 25208, che ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con il quale si è dedotta una erronea interpretazione, da parte del giudice contabile, delle norme relative all’interruzione della prescrizione dell’azione di responsabilità amministrativo- contabile), risolvendosi tali doglianze nel prospettare errores in iudicando, il cui accertamento rientra nell’ambito del sindacato afferente ai limiti interni della giurisdizione e non alla osservanza dei limiti esterni della stessa.

3.6. Altrettanto va detto con riferimento ai vizi inerenti al processo, come quelli inficianti l’atto introduttivo del giudizio di primo grado (cfr. Cass. Sez.Un. 21 settembre 2020 n. 19675, che ha ritenuto inammissibile il ricorso fondato sull’assenza di motivazione della sentenza impugnata e la violazione delle regole del giusto processo, trattandosi di vizi che riguardano esclusivamente il sindacato sui limiti interni della giurisdizione, non potendosi configurare il cd. rifiuto di giurisdizione).

3.7. Quanto alla questione posta nel quarto motivo e relativa all’eventuale interferenza tra il giudizio di responsabilità erariale, il giudizio civile eventualmente avviato da organi deputati al controllo delle violazioni in materia di lavoro (come Inps, Inail, cassa edile) e il giudizio penale, essa è inammissibile non solo per la sua assoluta genericità ma, soprattutto, perchè solleva non già un problema di giurisdizione bensì di mera proponibilità della domanda (per tutte, Cass. Sez.Un. 28 dicembre 2017, n. 31107, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione avverso le decisioni della Corte dei conti, per violazione del “ne bis in idem”, risolvendosi tale vizio in un errore “in iudicando”).

4. In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La natura di parte soltanto formale che riveste il Procuratore generale presso la Corte dei conti, – in ragione della sua posizione istituzionale quale organo propulsore dell’attività giurisdizionale dinanzi alla Corte dei conti ed al quale sono attribuiti poteri esercitati per dovere d’ufficio e nell’interesse pubblico -, esclude l’ammissibilità di una pronuncia sulle spese processuali (Cass. Sez.Un. 622/2021, cit.).

5. – Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite, il 25 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472