Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.18263 del 24/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10200/2014 R.G. proposto da:

DE LUCA GROUP ITALY s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. ROSARIO NICASTRO, con domicilio eletto in Roma presso lo studio Di Tanno e associati – studio legale tributario, via G. Paisello n. 33;

– ricorrente –

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 110/14/13 depositata il 27/02/2013, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 17/12/2020 dal Consigliere Succio Roberto.

RILEVATO

che:

– con la sentenza impugnata la CTR ha accolto l’appello dell’Ufficio e quindi in riforma della sentenza di prime cure dichiarato legittimo l’atto impugnato, cartella di pagamento per sanzioni a fini IRES, IVA, IRPEF, IRAP e altri tributi 2004;

– ricorre a questa Corte la società DE LUCA GROUP ITALY s.r.l. con atto affidato a un solo motivo; l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

CONSIDERATO

che:

– con l’unico articolato motivo di ricorso si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la CTR mancato di prendere in esame il profilo e la documentazione relativi alla impossibilità per parte ricorrente (rectius, per la società SDA s.r.l. incorporata dalla odierna ricorrente) di adempiere alle obbligazioni tributarie in contestazione a causa del dissesto finanziario cagionato dal mancato pagamento di crediti da parte del proprio cliente GIS per Euro 10.354.351.09; tal esame, se compiuto, (e in particolare la presa in considerazione dell’accordo transattivo intercorso con GIS in data 27 novembre 2007) avrebbe dovuto far decidere per l’assenza di colpevolezza in capo alla contribuente D.Lgs. n. 472 del 1997 ex art. 5;

– il motivo è inammissibile;

– invero, la circostanza che si assume in ricorso pretermessa dalla CTR risulta invece esser stata oggetto di esame dal giudice dell’appello, secondo il quale “nel caso in esame, invece, la De Luca Group s.p.a. fa esclusivo riferimento al proprio dissesto finanziario con ciò non dando alcuna prova delle circostanze e dei fatti che determinerebbero l’applicazione dell’esimente al già indicato art. 5 in capo alla SDA s.r.l. incorporata successivamente al mancato o ritardato pagamento delle imposte riferentesi all’anno 2004, e richieste esclusivamente a quest’ultima società quando ancora non era avvenuta l’incorporazione”;

– conseguentemente, il ricorso va dichiarato inammissibile;

– le spese seguono la soccombenza;

– sussistono i presupposti processuali per il c.d. “raddoppio” del contributo unificato per atti giudiziari.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso; liquida le spese in Euro 7.000,00 oltre a spese prenotate a debito che pone a carico di parte soccombente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021

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