LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14644/2014 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in via dei Portoghesi n. 12 è domiciliata;
– ricorrente –
contro
Fallimento ***** s.p.a. (c.f.: *****), in persona del curatore, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al ricorso e di autorizzazione del Giudice delegato alla procedura concorsuale, dall’Avv. Stefano Fumarola, elettivamente domiciliato in Roma alla via Muzio Clementi n. 9, presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Raguso;
– resistente –
Avverso la sentenza della CTR della Puglia, sezione di Taranto, n. 93 depositata in data 16/1/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 3 febbraio 2021 dal Dott. Napolitano Angelo, tenutasi tramite collegamento da remoto.
RILEVATO
che:
l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR della Puglia, indicata in epigrafe, che aveva respinto l’appello dell’Amministrazione contro la sentenza della Commissione di primo grado che aveva annullato l’avviso di liquidazione dell’imposta principale di registro in relazione alla sentenza del Tribunale di Taranto emessa tra il Fallimento e A.L.;
il Fallimento ha presentato, in pendenza del giudizio di cassazione, domanda per la definizione agevolata della lite, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6;
l’Agenzia delle Entrate ha emesso un provvedimento di diniego rispetto alla richiesta di definizione agevolata della lite pendente, impugnato dal Fallimento ed annullato da questa Suprema Corte con ordinanza dell’8/10/2020, che ha dichiarato sospeso il processo fino al 31 dicembre 2020;
entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato istanza di trattazione del giudizio;
non si controverte di tributi esclusi dalla definizione agevolata di cui al D.L. n. 119 del 2018, conv., con modificazioni, in L. n. 136 del 2018;
si deve, pertanto, dichiarare l’estinzione del giudizio;
dovendosi regolare le spese del subprocedimento di impugnazione del provvedimento amministrativo di diniego della definizione agevolata della lite, sussistono giusti motivi per compensarle, attesa l’assenza, allo stato, di una giurisprudenza consolidata di questa Corte circa la distinzione tra atti impositivi, definibili in via agevolata, ed atti meramente liquidativi, esclusi dalla definizione agevolata;
le restanti spese processuali restano a carico delle parti che le hanno sostenute.
PQM
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Compensa le spese del subprocedimento di impugnazione del provvedimento di diniego della definizione agevolata della lite.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della quinta sezione civile tenutasi, con modalità da remoto, il 3 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021