LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –
Dott. MARTORELLI Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21903-2013 proposto da:
G.R., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in ROMA, LARGO DEI COLLI ALBANI 14, presso lo studio dell’avvocato NATALE PERRI, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
COMUNE CARPANETO PIACENTINO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMANUELE GIANTURCO 11, presso lo studio dell’avvocato RITA COLLELUORI, rappresentato e difeso dall’avvocato CHRISTIAN GIANGRANDE;
– controricorrente –
sul ricorso 21907-2013 proposto da:
G.R., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in ROMA, LARGO DEI COLLI ALBANI 14, presso lo studio dell’avvocato NATALE PERRI, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMANUELE GIANTURCO 11, presso lo studio dell’avvocato RITA COLLELUORI, rappresentato e difeso dall’avvocato CHRISTIAN GIANGRANDE;
– controricorrente-
avverso le sentenze n. 36/2013 e n. 37/2013 della COMM. TRIB. REG.
EMILIA ROMAGNA, depositate il 15/04/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 17/02/2021 dal Consigliere Dott. MARTORELLI RAFFAELE.
FATTO E DIRITTO
G.R. ed altri, tutti ricorrenti avverso la sentenza n. 37/03/2013, emessa dalla Commissione Tributaria Regionale di Bologna 14.12.2012 in giudizio di opposizione avverso accertamento Ici su aree fabbricabili, hanno dichiarato di aver formulato istanza di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, e congiuntamente, a mezzo dei rispettivi procuratori, hanno depositato formale rinuncia ad entrambi i giudizi (nn. 21903 e 21907/13 rg) già qui riuniti con ordinanza 14.6.2007;
– il Comune di Carpeneto Piacentino, costituitosi con controricorso, nulla ha eccepito in ordine alla avvenuta definizione transattiva della lite ed alla conseguenziale richiesta estinzione del giudizio;
– considerato, pertanto, che la rinuncia al giudizio pendente sui carichi relativi (D.L. 193 cit., art. 6, comma 2) da parte dei contribuenti, impone la declaratoria di estinzione del giudizio;
– considerato, altresì, che la declaratoria di estinzione esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. n. 25485 dell’8.3. 2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinti i giudizi di cui ai ricorsi riuniti e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio da remoto, il 17 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021