Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.18266 del 24/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12839-2017 proposto da:

COMUNE DI CARAVAGGIO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato GRAZIANO BRUGALI, rappresentato e difeso dall’Avvocato MASSIMO BATTAGLIOLA giusta procura speciale estesa in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

V.T., V.V., L.M., elettivamente domiciliati in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato MARIA GRAZIA BIANCO, rappresentata e difesa dall’Avvocato MICHELE GIUSEPPE LO PREJATO giusta procura speciale estesa a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 6829/67/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 12/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 2/3/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa DELL’ORFANO ANTONELLA.

RILEVATO

che:

il Comune di Caravaggio propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva respinto l’appello proposto avverso la sentenza n. 382/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo in rigetto del ricorso proposto dai contribuenti indicati in epigrafe avverso avvisi di accertamento ICI annualità 2009 relativamente a fabbricati al servizio di fondo agricolo di una cascina condotta da società semplice, di cui essi erano soci amministratori;

i contribuenti resistono con controricorso.

CONSIDERATO

che:

1.1. con il primo mezzo si denuncia violazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, lett. a, e art. 5) per avere la CTR erroneamente ritenuto che la ruralità dei fabbricati derivasse dal fatto che il fabbricato accatastato D10 fosse prevalente, così da estendere l’agevolazione ICI anche ai fabbricati accatastati nelle altre categorie, A7 e A3, con la sola annotazione di ruralità;

1.2. con il secondo mezzo si denuncia violazione di norme di diritto (D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv.) per avere la CTR erroneamente affermato che andava esente da ICI non solo il fabbricato accatastato come D10, ma anche gli altri fabbricati accatastati con differenti categorie, essendo sufficiente la sola annotazione di ruralità;

1.3. i motivi di ricorso in oggetto – suscettibili di trattazione unitaria per la sostanziale identità della questione dedotta – sono fondati;

1.4. la ratio decisoria adottata dalla Commissione Tributaria Regionale non è conforme all’ormai consolidato indirizzo interpretativo di legittimità in tema di Ici dei fabbricati rurali, secondo cui: per la dimostrazione della ruralità dei fabbricati, ai fini del trattamento esonerativo, è dirimente l’oggettiva classificazione catastale con attribuzione della relativa categoria (A/6 per le unità abitative, o D/10 per gli immobili strumentali), sicchè l’immobile che sia stato iscritto come “rurale”, in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9 (conv. in L. 26 febbraio 1994, n. 133) non è soggetto all’imposta, ai sensi del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 23, comma 1 bis (conv. in L. 27 febbraio 2009, n. 14) e del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a); per converso, qualora l’immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale (di non ruralità), è onere del contribuente, che invochi l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di classamento per la ritenuta ruralità del fabbricato, restandovi altrimenti quest’ultimo assoggettato; allo stesso modo, il Comune deve impugnare autonomamente l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’Ici;

1.5. in particolare, va ribadito anche nella presente sede quanto stabilito da Cass. SU n. 18565/09, secondo cui (in motiv.) “in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’immobile che sia stato iscritto nel catasto fabbricati come rurale, con l’attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. con L. n. 133 del 1994, e successive modificazioni, non è soggetto all’imposta ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 14 del 2009, e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a). L’attribuzione all’immobile di una diversa categoria catastale deve essere impugnata specificamente dal contribuente che pretenda la non soggezione all’imposta per la ritenuta ruralità del fabbricato, restando altrimenti quest’ultimo assoggettato ad ICI: allo stesso modo il Comune dovrà impugnare l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10 al fine di potere legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’imposta”;

1.6. a tale orientamento hanno fatto seguito innumerevoli pronunce di legittimità (tra cui, Cass. nn. 7102/10; 8845/10; 20001/11; 19872/12; 5167/14), successivamente confermate – anche nel senso dell’ininfluenza dello svolgimento o meno, nel fabbricato, di attività diretta alla manipolazione o alla trasformazione di prodotti agricoli, rilevando unicamente il suo classamento – tra le altre, da Cass. n. 16737/15, da Cass. n. 7930/16, da Cass. n. 5769/2018 e da Cass. n. 12303/20;

1.7. va altresì osservato come quanto stabilito dalle SU nella sentenza cit. si sia fatto carico anche dei profili di jus superveniens riconducibili all’emanazione sia del D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3 bis, conv. in L. n. 133 del 1994, come introdotto dal D.L. n. 159 del 2007, art. 42 bis, conv. in L. n. 222 del 2007; sia del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, conv. in L. n. 14 del 2009, con la conseguenza che nemmeno in base a questa normativa – salva l’ipotesi di mancato accatastamento – è dato al giudice tributario di accertare in concreto, incidentalmente, il carattere rurale del fabbricato di cui si sostenga l’esenzione da Ici;

1.8. la stessa conclusione va, infine, riaffermata (così Cass. 7930/16 cit. ed innumerevoli altre) pur alla luce dell’ulteriore jus superveniens (D.L. n. 70 del 2011, conv. in L. n. 106 del 2011; D.L. n. 201 del 2011 conv. in L. n. 214 del 2011; D.L. n. 102 del 2013 conv. in L. n. 124 del 2013) che ha attribuito al contribuente la facoltà di presentazione di domanda di variazione catastale per l’attribuzione delle categorie di ruralità A/6 e D/10, con effetto per il quinquennio antecedente;

1.9. si tratta infatti di disposizioni che rafforzano l’orientamento esegetico già adottato dalle SSUU nel 2009, in quanto disciplinano le modalità (di variazione-annotazione) attraverso le quali è possibile pervenire alla classificazione della ruralità dei fabbricati, anche retroattivamente, onde beneficiare dell’esenzione ICI, sulla base di una procedura ad hoc che non avrebbe avuto ragion d’essere qualora la natura esonerativa della ruralità fosse dipesa dal solo fatto di essere gli immobili concretamente strumentali all’attività agricola, a prescindere dalla loro classificazione catastale conforme;

1.10. tale indirizzo vale dunque di per sè a ritenere accoglibili entrambi i motivi di ricorso;

2. il ricorso va in conseguenza accolto, la sentenza cassata e, non sussistendo necessità di ulteriori accertamenti di fatto, il giudizio va deciso nel merito, col rigetto dell’impugnazione originariamente proposta;

3. le spese dei gradi di merito possono essere compensate in ragione del posteriore consolidarsi della giurisprudenza in materia, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’impugnazione originariamente proposta; compensa le voci di spesa dei gradi di merito e condanna i controricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, che liquida in Euro 1.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, se dovuti.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, tenutasi in modalità da remoto della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 2 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021

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