LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BALSAMO Milena – Presidente –
Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –
Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
AGENZIA DELLE ENTRATE (c.f. *****) in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici in Roma via dei Portoghesi 12 è
domiciliata;
– ricorrente –
contro
D.L. SERVIZI s.r.l. in persona del suo legale rappresentante con sede in Vicenza ed elettivamente domiciliata in Roma via Taro 35 presso lo studio degli avvocati Claudio Mazzoni e Gianfranco Rondello che la rappresentano e difendono;
– controricorrente, ricorrente incidentale –
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del VENETO depositata il 14 febbraio 2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 19.05.2021 dal Consigliere Relatore Dott. RUSSO RITA.
RILEVATO
che:
La società D.L. ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi a IRES, IVA e IRAP per l’annualità di imposta 2005. Il ricorso è stato accolto in primo grado e la CTR del Veneto ha respinto l’appello dell’Agenzia delle entrate. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l’agenzia delle entrate affidandosi a cinque motivi. La contribuente ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale. Successivamente, la contribuente ha presentato istanza di sospensione del processo, deducendo di essersi avvalsa della possibilità di definizione agevolata data dal D.L. n. 119 del 2018, art. 6, ed ha depositato copia della istanza di definizione agevolata, unitamente alle copie dei versamenti. In data 23 ottobre 2020, la contribuente ha presentato istanza di trattazione al fine di far dichiarare la cessazione della materia del contendere rilevando che non è pervenuto diniego nei termini di legge. L’Avvocatura dello Stato ha quindi depositato in data 12 maggio 2012 istanza per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Il giudizio e pertanto da dichiarare estinto per cessata materia del contendere. Le spese del giudizio restano a carico di chi le ha anticipate.
PQM
Dichiara l’estinzione del giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della V sez. della Corte di cassazione tenuta da remoto, il 19 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021