LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso R.G. 19410/2016 proposto da:
M. YATCHTING CLUB S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato MARCO BORGESE, e presso il medesimo elettivamente domiciliata, in Termoli (Cb), Via Duca degli Abruzzi n. 37;
– ricorrente –
contro
MA.FR., rappresentato e difeso dall’Avvocato FABIO ALBINO, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avvocato ROBERTO RENZI, in Roma, Via Renato Fucini n. 288;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 172/2016 della CORTE D’APPELLO DI CAMPOBASSO, in qualità di giudice di appello, pubblicata il 30/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/02/2021 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.
FATTO E RAGIONI DELLA DECISIONE Ritenuto che, con sentenza n. 158/2013, il Tribunale di Larino, Sezione Distaccata di Termoli, rigettava l’opposizione proposta dalla M. YACHTING CLUB S.R.L. avverso il Decreto Ingiuntivo n. 131 del 2008, ottenuto da MA.FR. per la somma di 38.000,00, versata quale acconto sul prezzo complessivo, pari a 270.000,00, per l’acquisto di un’imbarcazione, mai perfezionatosi;
che, avverso detta sentenza proponeva appello la società soccombente; che si costituiva in giudizio Ma.Fr. che chiedeva il rigetto dell’appello;
che, con sentenza n. 172/2016, depositata in data 30.6.2016, la Corte d’Appello di Campobasso rigettava il gravame condannando l’appellante alle spese processuali;
che, avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione M. YACHTING CLUB S.R.L.: mentre Ma.Fr. ha resistito con controricorso.
Rilevato che il resistente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio in quanto le parti hanno transatto la causa con atto di transazione, sottoscritto dalle medesime e dai rispettivi legali:
che, pertanto. con il suddetto atto, le parti hanno dichiarato che il presente giudizio, iscritto al numero R.G. 19410/2016, sarebbe stato abbandonato con la totale compensazione delle spese processuali.
Considerato che. pertanto, alla luce di quanto sopra e visto il combinato disposto degli artt. 306-390 c.p.c., il processo di cassazione va dichiarato estinto, nulla dovendosi statuire sulle spese.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2021